Le spese straordinarie per i figli sono le spese imprevedibili, occasionali o di importo rilevante che non rientrano nell’assegno mensile di mantenimento: cure dentistiche, occhiali, libri di testo, gite, sport. Si dividono tra i genitori a parte, di solito a metà oppure in proporzione ai redditi, secondo quanto stabilito dal giudice o dall’accordo.
Alcune si possono sostenere e chiedere a rimborso anche senza consultare l’altro genitore; altre richiedono un accordo preventivo. Vediamo come si distinguono, cosa prevede il protocollo del Tribunale di Palermo, come si chiede il rimborso e cosa fare se l’altro genitore non paga.
In breve
- Le spese straordinarie si pagano oltre all’assegno, nella percentuale fissata dal provvedimento o dall’accordo: spesso il 50%, altrimenti in proporzione ai redditi.
- Per le decisioni di maggiore interesse su istruzione e salute serve l’accordo dei genitori (art. 337-ter c.c.); molti tribunali distinguono spese che richiedono il consenso e spese che non lo richiedono.
- A Palermo un protocollo del 2 luglio 2019 elenca le voci e prevede un meccanismo di silenzio-assenso per alcune spese.
- Per le spese prevedibili e ricorrenti si può agire con il precetto sul provvedimento esistente; per quelle davvero eccezionali può servire un nuovo accertamento del giudice (Cass. ord. n. 379/2021).
Quali sono le spese straordinarie?
La legge non ne dà una definizione. Secondo la giurisprudenza della Cassazione sono straordinarie le spese che, per la loro rilevanza, imprevedibilità o eccezionalità, escono dall’ordinario regime di vita dei figli. Includerle in modo forfettario nell’assegno rischierebbe di lasciare il figlio senza cure o opportunità importanti.
L’assegno mensile copre invece le spese ordinarie: vitto, abbigliamento, utenze, farmaci da banco, ricariche del telefono, piccole spese per svago. Come si calcola l’assegno è spiegato nella guida sull’assegno di mantenimento dei figli: qui ci concentriamo su tutto ciò che sta «fuori assegno».
Quali spese non richiedono l’accordo e quali sì?
Molti tribunali hanno adottato protocolli con elenchi dettagliati. Il Tribunale di Palermo ha sottoscritto il 2 luglio 2019, con il Consiglio dell’ordine degli avvocati e le associazioni forensi del settore, un protocollo sulle spese extra-assegno. I provvedimenti possono richiamarlo o riprenderne le voci. Ecco una sintesi.
Spese rimborsabili anche senza accordo preventivo
- mediche: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure e interventi presso strutture pubbliche, ticket, farmaci prescritti per patologie specifiche, occhiali e lenti a contatto;
- scolastiche: tasse di scuole e università pubbliche, libri di testo e corredo di inizio anno, gite senza pernottamento, abbonamento ai mezzi pubblici, mensa;
- extrascolastiche: pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti prima della separazione, regali per le feste dei compagni di scuola.
Spese che richiedono l’accordo preventivo
- mediche: dentista, ortodontista e oculista privati, fisioterapia, esami e analisi in strutture private, psicoterapia e logopedia private;
- scolastiche: scuole e università private, gite con pernottamento, lezioni private, alloggio universitario fuori sede;
- extrascolastiche: sport, corsi di lingue o musica, viaggi e vacanze, scuola guida, feste, centri estivi.
Per scuola o università privata, se un genitore non è d’accordo, il protocollo prevede che contribuisca comunque nella misura delle tasse che avrebbe pagato per l’istituto pubblico. I genitori possono concordare regole diverse, per esempio inserendo lo sport già praticato tra le spese che non richiedono consenso o fissando tetti di importo.
Come funziona il silenzio-assenso?
Il protocollo di Palermo prevede due meccanismi utili per evitare liti:
- Spese sanitarie non urgenti che richiedono l’accordo: chi intende sostenerle comunica l’importo all’altro con almeno sette giorni di preavviso. L’altro ha sette giorni per proporre un’alternativa meno costosa; se tace, la spesa si considera accettata. Se propone un’alternativa, il primo genitore può mantenere la sua scelta, ma l’altro rimborsa la quota calcolata sul preventivo alternativo.
- Gite con pernottamento e sport non agonistico: alla richiesta scritta l’altro genitore deve rispondere per iscritto entro 20 giorni, motivando l’eventuale dissenso; in mancanza di risposta, il silenzio vale come consenso.
Fuori da questi casi, la Cassazione ha più volte affermato che il genitore non consultato deve comunque contribuire se la spesa risponde all’interesse del figlio ed è compatibile con le condizioni economiche dei genitori. Il suo dissenso conta se è motivato, non se è un semplice rifiuto.
Come si chiede il rimborso?
Il genitore che anticipa la spesa ha diritto al rimborso della quota dell’altro presentando i documenti giustificativi. Nella pratica conviene:
- chiedere il consenso per iscritto prima della spesa, con preventivo, via PEC, raccomandata o messaggio che resti tracciabile;
- conservare fatture, ricevute e scontrini intestati o riferibili al figlio;
- inviare una richiesta di rimborso periodica con l’elenco delle spese e il calcolo della quota.
Cosa fare se l’altro genitore non paga?
Dipende dal tipo di spesa. Con l’ordinanza n. 379 del 13 gennaio 2021 la Cassazione ha distinto:
- le spese prevedibili e ricorrenti, come quelle mediche e scolastiche abituali, che integrano l’assegno: si possono recuperare con il precetto fondato sul provvedimento che fissa la percentuale, indicando le singole spese, senza una nuova causa;
- le spese imprevedibili e rilevanti, come un intervento chirurgico, che vanno concordate: se l’altro genitore contesta, serve un accertamento del giudice sulla loro necessità e congruità, per esempio con un ricorso per decreto ingiuntivo.
Il provvedimento sul mantenimento, o l’accordo di negoziazione assistita, è titolo esecutivo: dopo il precetto si può procedere al pignoramento di stipendio o conto, nei limiti spiegati nella guida sul pignoramento dello stipendio. Chi riceve un precetto per spese che ritiene non dovute può fare opposizione. Se le spese sono cambiate molto, per esempio con l’università fuori sede, si può chiedere di rivedere le condizioni: ne parliamo nella guida sulla modifica delle condizioni.
Domande frequenti
Le spese straordinarie si dividono sempre a metà?
No. La percentuale la fissa il giudice o l’accordo: il 50% è frequente quando i redditi sono simili, ma con redditi molto diversi si usa di solito una proporzione, come 70% e 30%.
Devo rimborsare una spesa che non ho approvato?
Dipende dalla spesa. Per quelle che non richiedono accordo, sì. Per le altre, se l’hai contestata con motivi seri il rimborso non è automatico; se non hai risposto nei termini previsti, il silenzio può valere come consenso.
Lo sport rientra nell’assegno o è una spesa straordinaria?
Nel protocollo di Palermo le attività sportive sono spese extra-assegno che richiedono l’accordo, con il silenzio-assenso dopo 20 giorni per lo sport non agonistico. Il tuo provvedimento può però prevedere regole diverse: va sempre letto per primo.
Un elenco chiaro delle spese e una percentuale ben definita evitano gran parte delle liti tra genitori. Se devi recuperare delle spese o vuoi regolarle meglio puoi contattare lo studio, a Palermo o a Mussomeli. Le questioni di famiglia sono seguite con la collaborazione dell’Avv. Chiara Damiata.



