Modifica delle condizioni di separazione e divorzio: quando chiederla

Assegno, affidamento e visite si possono rivedere se sopravvengono giustificati motivi: quali fatti contano, come si presenta la richiesta e cosa fare nel frattempo.

6 min di lettura

Modifica delle condizioni di separazione e divorzio: quando chiederla

Le condizioni di separazione e divorzio si possono modificare in ogni momento, se sopravvengono giustificati motivi: fatti nuovi, successivi all’ultima decisione, che cambiano in modo rilevante la situazione della famiglia (art. 473-bis.29 c.p.c.). Non basta essere scontenti dell’accordo firmato o della sentenza: serve un cambiamento reale e dimostrabile.

La modifica può riguardare l’affidamento e i tempi con i figli, l’assegno per i figli o per l’ex coniuge, la casa familiare. In questa guida vediamo quali fatti contano, come si chiede la revisione, quanto tempo serve e cosa fare nel frattempo.

In breve

  • La revisione dei provvedimenti su figli e contributi economici si chiede quando sopravvengono giustificati motivi (art. 473-bis.29 c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia).
  • Servono fatti nuovi e rilevanti: perdita del lavoro non voluta, nuove esigenze dei figli, cambio di collocamento, indipendenza economica del figlio.
  • Se i genitori sono d’accordo si può usare il ricorso congiunto, la negoziazione assistita o, senza figli minori o non autosufficienti, l’accordo davanti al sindaco.
  • Finché il giudice non decide, le condizioni in vigore vanno rispettate, anche l’assegno.

Quando si possono modificare le condizioni?

Il presupposto sono i giustificati motivi sopravvenuti. Prima della riforma Cartabia la regola era sparsa tra codice civile, codice di procedura e legge sul divorzio; dal 28 febbraio 2023 vale per tutti l’art. 473-bis.29 c.p.c., che consente alle parti di chiedere «in ogni tempo» la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici. Per i figli lo conferma l’art. 337-quinquies c.c.

Il giudice non riesamina da capo la vecchia decisione. Confronta la situazione di allora con quella di oggi e verifica se l’equilibrio è cambiato. Per questo un fatto già noto al momento dell’accordo, o un peggioramento solo temporaneo, di regola non giustifica la revisione.

Quali cambiamenti contano davvero?

Perdita del lavoro o calo del reddito

La perdita del lavoro o una forte riduzione del reddito può giustificare la riduzione dell’assegno. Deve però essere involontaria e documentata: le dimissioni senza una ragione seria, o un lavoro in nero non dichiarato, non vengono premiati. Il giudice guarda alla capacità di guadagno complessiva, non solo al reddito dichiarato.

Una nuova famiglia

La nascita di un figlio da una nuova relazione è un fatto nuovo, ma non porta automaticamente a ridurre l’assegno per i figli precedenti: il giudice valuta se ha davvero inciso sulle possibilità economiche di chi paga. Per il coniuge che riceve l’assegno, invece, l’instaurazione di una nuova convivenza stabile può incidere sul diritto all’assegno, secondo i criteri che la giurisprudenza applica all’assegno per il coniuge.

Le esigenze dei figli cambiano

Il passaggio alle scuole superiori, l’università fuori sede, una malattia o nuove attività possono giustificare un aumento. Allo stesso modo, il figlio maggiorenne che diventa economicamente indipendente può portare alla revoca: se ne parla nella guida sul mantenimento del figlio maggiorenne. Criteri di calcolo e adeguamento ISTAT sono nella guida su come si calcola l’assegno per i figli.

Affidamento, tempi e trasferimenti

Si può chiedere di rivedere affidamento, collocamento e calendario delle visite quando cambiano gli orari di lavoro, l’età dei figli o la città in cui vive un genitore. Il caso del genitore che vuole cambiare città con i figli è trattato nella guida sul trasferimento della residenza dei figli.

Come si chiede la modifica?

Dipende da quanto i genitori, o gli ex coniugi, sono d’accordo.

  1. Con l’accordo di entrambi. Si può depositare un ricorso congiunto in tribunale: il giudice relatore, sentito il pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio e le parti compaiono solo se lo chiedono insieme o se servono chiarimenti (art. 473-bis.51 c.p.c.). In alternativa si può usare la negoziazione assistita, con un avvocato per ciascuno.
  2. Davanti al sindaco. Senza figli minori, maggiorenni incapaci, con disabilità grave o non autosufficienti, e senza trasferimenti patrimoniali, la modifica si può fare anche in Comune (art. 12 D.L. 132/2014).
  3. Senza accordo. Si presenta un ricorso al tribunale con le forme del rito unico di famiglia. È competente il tribunale del luogo in cui il figlio minore vive abitualmente; senza figli minori, quello di residenza o di domicilio dell’altra parte (art. 473-bis.47 c.p.c.). Per chi abita a Mussomeli, per esempio, è il Tribunale di Caltanissetta.

Nel ricorso vanno indicati i fatti nuovi e allegate le prove: buste paga, dichiarazioni dei redditi, lettera di licenziamento, certificati scolastici o medici, spese sostenute. Se ci sono domande economiche servono anche i documenti sui redditi e sul patrimonio degli ultimi anni. Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie non è ancora operativo: la sua entrata in funzione è stata rinviata, come spiegato nell’articolo sul nuovo rinvio.

Quanto tempo ci vuole?

Con un accordo i tempi sono in genere brevi: poche settimane con la negoziazione assistita, qualche mese con il ricorso congiunto. Il ricorso non consensuale richiede più tempo, variabile da tribunale a tribunale. Nei casi urgenti si possono chiedere provvedimenti provvisori già alla prima udienza.

La modifica dell’assegno può essere fatta decorrere dalla data della domanda, secondo le valutazioni del giudice. Per questo, se il cambiamento è serio, conviene non aspettare troppo a lungo.

Cosa fare nel frattempo?

Le condizioni in vigore restano obbligatorie finché non vengono modificate. Chi smette di pagare l’assegno da solo, anche se ha perso il lavoro, rischia il pignoramento e conseguenze penali; chi ostacola le visite rischia ammonimenti, sanzioni e il risarcimento dei danni (art. 473-bis.39 c.p.c.).

  • Documenta subito il cambiamento e conserva le prove.
  • Proponi per iscritto una soluzione all’altra parte, anche tramite avvocato.
  • Non applicare da solo la riduzione o il nuovo calendario.
  • Se l’accordo non arriva, deposita il ricorso senza lasciar passare troppo tempo.

Domande frequenti

Ho perso il lavoro: posso smettere di pagare l’assegno?

No. Devi continuare a pagare quanto stabilito e chiedere subito la revisione al giudice, dimostrando che la perdita del lavoro non dipende da te. Solo il nuovo provvedimento può ridurre l’importo.

Dopo quanto tempo dalla separazione si può chiedere la modifica?

Non c’è un termine minimo. Conta che sia sopravvenuto un fatto nuovo e rilevante: può accadere dopo pochi mesi o dopo molti anni.

Si possono cambiare le condizioni con un semplice accordo scritto tra noi?

Un accordo privato può avere valore tra le parti, ma non modifica il provvedimento del giudice e crea incertezza. Per avere una regola sicura e un titolo esecutivo conviene usare la negoziazione assistita, il ricorso congiunto o, quando ammesso, l’accordo in Comune.

Ogni richiesta di modifica si gioca sulle prove del cambiamento e sulla strada scelta per farla valere. Per un esame della tua situazione puoi contattare lo studio nelle sedi di Palermo e Mussomeli. Le questioni di famiglia sono seguite con la collaborazione dell’Avv. Chiara Damiata.

Assistenza legale

Ogni caso ha le sue particolarità

Un articolo offre un orientamento generale. Per sapere come le norme si applicano alla tua situazione, lo studio esamina fatti e documenti e ti indica le strade percorribili, con tempi e costi.