Quando un genitore ostacola i rapporti dei figli con l’altro genitore, chi subisce l’ostacolo può rivolgersi al giudice, che può ammonire il genitore inadempiente, fissare una somma per ogni violazione, infliggere una sanzione da 75 a 5.000 euro, condannarlo al risarcimento dei danni e modificare l’affidamento (art. 473-bis.39 c.p.c.). Nei casi più gravi può rilevare anche il reato di mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice sull’affidamento (art. 388 c.p.).
Il punto di partenza è il diritto del figlio, non del genitore: ogni minore ha diritto a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e con i parenti di ciascun ramo (art. 337-ter c.c.). Qui vediamo quali comportamenti contano, come si muove il giudice, quali sanzioni sono previste e quando si arriva a cambiare l’affidamento.
In breve
- Se un genitore ostacola il rapporto del figlio con l’altro genitore, il giudice ascolta il minore senza ritardo, raccoglie informazioni e può abbreviare i termini (art. 473-bis.6 c.p.c.).
- Per le violazioni gravi il giudice può ammonire, fissare una somma per ogni violazione (art. 614-bis c.p.c.), applicare una sanzione da 75 a 5.000 euro e condannare al risarcimento (art. 473-bis.39 c.p.c.).
- Se non c’è un processo in corso, la domanda si propone con ricorso secondo il rito unico di famiglia (art. 473-bis.39, introdotto dal correttivo D.Lgs. 164/2024).
- L’ostacolo sistematico ai rapporti può portare a modificare l’affidamento o il collocamento del figlio.
Quali comportamenti ostacolano il rapporto con l’altro genitore?
Non ogni conflitto è un ostacolo rilevante. Contano le condotte che, in modo ripetuto o grave, impediscono o svuotano il rapporto del figlio con l’altro genitore. Tra le più frequenti:
- incontri saltati senza motivo, o figli non consegnati nei giorni stabiliti;
- telefonate e videochiamate impedite o sistematicamente interrotte;
- informazioni negate su scuola, salute e attività dei figli;
- denigrazione dell’altro genitore davanti ai figli, o pressioni perché rifiutino gli incontri;
- trasferimento di residenza deciso da solo, che rende di fatto impossibili le visite: il tema è approfondito nell’articolo sul trasferimento con i figli dopo la separazione.
Diverso è il caso del figlio che rifiuta di vedere un genitore per ragioni sue: se e quando i figli possano essere costretti agli incontri lo spieghiamo nell’articolo sui figli obbligati a vedere il padre. E diverso ancora è il genitore che limita i contatti per proteggere il figlio da violenze: in quel caso le regole sono quelle dei procedimenti con allegazioni di violenza e, se necessario, degli incontri protetti.
Cosa fa il giudice quando un genitore ostacola gli incontri?
La riforma Cartabia ha previsto una corsia rapida. Quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore che ostacolano il rapporto equilibrato e continuativo del figlio con l’altro genitore, o con nonni e parenti, il giudice deve ascoltare il minore senza ritardo, assumere sommarie informazioni sulle cause e può abbreviare i termini del processo (art. 473-bis.6 c.p.c.). Le regole sull’ascolto del minore valgono anche qui: dai dodici anni, o prima se capace di discernimento, e con modalità adatte all’età.
Il giudice può poi chiedere ai servizi sociali di verificare la situazione e affidare loro un ruolo di monitoraggio, disporre una consulenza tecnica sulle capacità genitoriali e, se il rapporto si è interrotto da tempo, prevedere un percorso graduale di riavvicinamento, anche con incontri protetti in uno spazio neutro.
La Corte di cassazione ha più volte affermato che le decisioni sull’affidamento non possono fondarsi su teorie prive di un riconosciuto fondamento scientifico, come la cosiddetta «sindrome da alienazione parentale». Al giudice si chiede invece di accertare in concreto i comportamenti del genitore e i loro effetti sul figlio.
Quali sanzioni prevede l’art. 473-bis.39 c.p.c.?
In caso di gravi inadempienze, anche economiche, o di atti che arrecano pregiudizio al minore od ostacolano il corretto svolgimento dell’affidamento e l’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche insieme:
- ammonire il genitore inadempiente;
- fissare una somma che il genitore deve pagare per ogni violazione successiva o per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento, secondo l’art. 614-bis c.p.c.;
- condannare il genitore a una sanzione amministrativa da 75 a 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende;
- condannare al risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore o, anche d’ufficio, del figlio.
Se il processo di separazione, divorzio o affidamento è ancora in corso, provvede il giudice di quel processo. Se non c’è un procedimento pendente, la domanda si propone con ricorso secondo le forme del rito unico di famiglia (art. 473-bis.12 c.p.c.): è una precisazione introdotta dal correttivo del 2024. I provvedimenti sono impugnabili nei modi ordinari.
Per far eseguire concretamente le modalità di affidamento c’è poi l’art. 473-bis.38 c.p.c.: il giudice, sentite le parti, tenta la conciliazione e in mancanza decide con ordinanza. L’uso della forza pubblica è ammesso solo se assolutamente indispensabile e con particolare attenzione alla salute psicofisica del minore.
Si può cambiare l’affidamento dei figli?
Sì. Il genitore che ostacola in modo sistematico il rapporto con l’altro dimostra una ridotta capacità di rispettare il diritto del figlio alla bigenitorialità, e questo è un elemento che il giudice valuta nel decidere l’affidamento e il collocamento. Nei casi più seri si può arrivare al collocamento prevalente presso l’altro genitore o all’affidamento esclusivo, come spiegato nell’articolo su affidamento condiviso o esclusivo.
Se le condizioni sono già state fissate da una sentenza o da un accordo omologato, la strada è la domanda di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, che può essere presentata insieme alla richiesta di sanzioni. Il giudice non decide per punire un genitore, ma per tutelare il figlio: un cambio di collocamento deve essere preparato con gradualità e sostenuto dai servizi.
Sul piano penale, chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile sull’affidamento dei minori commette il reato previsto dall’art. 388, secondo comma, c.p., procedibile a querela della persona offesa. La querela va valutata con attenzione, perché il processo penale non ricostruisce da solo il rapporto con i figli.
Domande frequenti
Cosa devo fare se l’altro genitore non mi fa vedere i figli?
Conviene documentare ogni episodio con messaggi, email e date, evitando reazioni impulsive davanti ai figli. Poi si chiede al giudice di intervenire con i provvedimenti previsti dall’art. 473-bis.39 c.p.c. e, se serve, di modificare le condizioni.
Posso smettere di pagare il mantenimento se non vedo i figli?
No. L’assegno è un diritto del figlio e non può essere sospeso per ritorsione: chi smette di pagare rischia a sua volta le misure dello stesso articolo, che riguarda anche le inadempienze economiche, e, nei casi previsti dalla legge, conseguenze penali.
Le sanzioni valgono anche se non c’è ancora una separazione?
Servono provvedimenti che regolano l’affidamento, anche tra genitori non sposati. Se non c’è un processo in corso, si presenta un ricorso al tribunale secondo il rito unico di famiglia.
In questi casi la tempestività conta: più a lungo il rapporto resta interrotto, più è difficile ricostruirlo. Per una valutazione del caso concreto è possibile rivolgersi allo studio: le modalità di contatto sono nella pagina Sedi e contatti.



