Se un genitore porta il figlio all’estero, o ve lo trattiene, senza il consenso dell’altro genitore che ha la responsabilità genitoriale, si parla di sottrazione internazionale di minori. Il genitore che la subisce può chiedere il rimpatrio immediato del bambino grazie alla Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva in Italia con la legge 15 gennaio 1994, n. 64. È importante agire subito: dopo un anno il ritorno diventa più difficile.
Il fenomeno riguarda soprattutto le coppie di nazionalità diverse, ma può toccare anche genitori italiani che si trasferiscono all’estero. Vediamo cosa fare, quali sono i tempi, quando il ritorno può essere rifiutato e come prevenire il rischio.
In breve
- La domanda di rimpatrio si presenta all’Autorità centrale, che in Italia è presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia.
- Se la domanda è presentata entro un anno dalla sottrazione, il giudice deve ordinare il ritorno, salvo le eccezioni della Convenzione (artt. 12 e 13).
- Nell’Unione europea il Regolamento 2019/1111 impone tempi rapidi: di regola sei settimane per ciascun grado di giudizio.
- Portare o trattenere all’estero un minore sottraendolo all’altro genitore è reato: reclusione da uno a quattro anni (art. 574-bis c.p.).
Quando si parla di sottrazione internazionale?
Secondo la Convenzione dell’Aja il trasferimento o il mancato ritorno è illecito quando viola il diritto di affidamento di un genitore, secondo la legge dello Stato in cui il bambino viveva abitualmente, e quel diritto era effettivamente esercitato (art. 3). In Italia, dove di regola la responsabilità genitoriale spetta a entrambi anche dopo la separazione, il trasferimento all’estero richiede l’accordo dei due genitori o l’autorizzazione del giudice.
I casi tipici sono due: il genitore che parte con il figlio senza avvisare, e quello che porta il bambino all’estero per una vacanza concordata e poi non lo riporta alla data stabilita. La Convenzione si applica ai minori fino a sedici anni e tra gli Stati che vi hanno aderito, che sono molti, in Europa e fuori.
Il trasferimento con i figli in un’altra città italiana è una questione diversa, che si risolve davanti al giudice della famiglia: ne parliamo nella guida sul trasferimento della residenza dei figli.
Cosa fare subito?
Nei primi giorni contano rapidità e documenti. Questi sono i passaggi principali:
- Raccogliere le prove: provvedimenti del giudice su affidamento e residenza, certificato di residenza del bambino, iscrizione a scuola, messaggi in cui l’altro genitore annuncia di non tornare, biglietti di viaggio.
- Presentare la domanda di ritorno all’Autorità centrale italiana, che la trasmette all’Autorità centrale dello Stato in cui si trova il bambino. In alternativa ci si può rivolgere direttamente ai giudici di quello Stato. L’assistenza dell’Autorità centrale è gratuita.
- Presentare denuncia alle forze dell’ordine o alla Procura, se ci sono gli estremi del reato (vedi la guida su querela e denuncia).
- Informare la Farnesina e il consolato italiano nel Paese in cui si trova il minore, soprattutto se quello Stato non ha aderito alla Convenzione: in quel caso servono canali diplomatici e azioni davanti ai giudici locali.
Il procedimento sulla sottrazione non decide chi deve avere l’affidamento del bambino. Serve solo a ripristinare la situazione precedente: le decisioni sull’affidamento spettano poi ai giudici del Paese in cui il bambino viveva abitualmente.
Quanto tempo ci vuole per il rimpatrio?
La Convenzione chiede procedure d’urgenza. Tra i Paesi dell’Unione europea (esclusa la Danimarca) si applica anche il Regolamento UE 2019/1111, applicabile dal 1° agosto 2022. Il giudice deve decidere di regola entro sei settimane dall’avvio del procedimento, salvo circostanze eccezionali, e lo stesso termine vale per il giudice dell’impugnazione (art. 24).
Se il bambino è stato portato in Italia, decide il Tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova, per esempio quello di Palermo. Su richiesta del pubblico ministero il tribunale fissa un’udienza e decide con decreto entro trenta giorni dalla richiesta. Il decreto è subito esecutivo e si può impugnare solo con ricorso in Cassazione, che non ne sospende l’esecuzione (art. 7 L. 64/1994).
Quando il giudice può rifiutare il ritorno?
Se la domanda è presentata entro un anno dalla sottrazione, il giudice deve ordinare il ritorno immediato. Dopo un anno lo ordina comunque, salvo che il bambino si sia ormai integrato nel nuovo ambiente (art. 12). Per questo ritardare la domanda è rischioso.
La Convenzione prevede poche eccezioni, da interpretare in modo restrittivo (art. 13):
- il genitore che chiede il ritorno non esercitava davvero l’affidamento, oppure aveva acconsentito al trasferimento o lo ha accettato dopo;
- c’è un fondato rischio che il ritorno esponga il bambino a pericoli fisici o psichici o a una situazione intollerabile;
- il bambino si oppone al ritorno e ha un’età e una maturità tali da rendere opportuno tenere conto della sua opinione.
Nell’Unione europea il giudice non può rifiutare il ritorno per il rischio grave se si dimostra che sono state prese misure adeguate a proteggere il bambino dopo il rientro. Inoltre deve dare al bambino capace di discernimento la possibilità di esprimere la propria opinione. I casi di violenza domestica richiedono un’attenzione particolare: ne parliamo nella guida sugli ordini di protezione.
È reato portare il figlio all’estero?
Sì, può esserlo. L’art. 574-bis del codice penale punisce con la reclusione da uno a quattro anni chi sottrae un minore al genitore che esercita la responsabilità genitoriale, o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero. Se il minore ha più di quattordici anni e acconsente, la pena è da sei mesi a tre anni.
Quando il fatto è commesso da un genitore, il giudice penale può disporre la sospensione della responsabilità genitoriale. Non si tratta di una conseguenza automatica: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 102 del 2020, ha stabilito che il giudice deve valutarla caso per caso nell’interesse del minore.
Come prevenire la sottrazione?
Alcune regole aiutano a prevenire il rischio. Per rilasciare il passaporto di un minore serve l’assenso di entrambi i genitori; se uno lo nega, occorre l’autorizzazione del giudice tutelare. I bambini sotto i quattordici anni che viaggiano all’estero senza un genitore hanno bisogno di una dichiarazione di accompagnamento firmata dai genitori e presentata in Questura.
Chi teme una partenza improvvisa può chiedere al giudice, anche in via urgente, provvedimenti che limitino l’espatrio del figlio senza il consenso dell’altro genitore. Un buon accordo di separazione dovrebbe regolare in modo chiaro viaggi all’estero, documenti e date di rientro; se le regole attuali non bastano si può chiedere la modifica delle condizioni. Nei casi con un Paese straniero è utile il supporto di un legale che si occupa anche di immigrazione, come l’Avv. Chiara Damiata, che collabora con lo studio.
Domande frequenti
Posso portare mio figlio in vacanza all’estero senza il consenso dell’altro genitore?
Per viaggi brevi e già concordati di solito non ci sono problemi. Senza consenso, o se il viaggio nasconde un trasferimento, si rischia una domanda di rimpatrio e un procedimento penale: meglio un accordo scritto o l’autorizzazione del giudice.
Entro quanto tempo va presentata la domanda di rimpatrio?
Prima possibile e comunque entro un anno dalla sottrazione. Dopo un anno il ritorno si può ancora ottenere, ma il giudice può negarlo se il bambino si è integrato nel nuovo ambiente.
Serve un avvocato?
La domanda all’Autorità centrale non richiede un avvocato, ma nei procedimenti davanti ai giudici e per la denuncia l’assistenza legale è molto utile, anche per coordinarsi con un collega del Paese straniero.
In questi casi i giorni contano. Se temete una sottrazione o vostro figlio è già all’estero, potete contattare lo studio per capire subito quali passi fare.



