La violenza assistita è l’esperienza del bambino o del ragazzo che assiste ai maltrattamenti tra i genitori o verso altre persone di famiglia: li vede, li sente o ne percepisce gli effetti. La legge la considera una forma di violenza a tutti gli effetti: il minore che assiste ai maltrattamenti è persona offesa dal reato (art. 572, quarto comma, c.p.) e il giudice civile deve tenerne conto nel decidere l’affidamento.
Non serve che il figlio sia picchiato o insultato direttamente: crescere in un clima di paura e di aggressioni lascia segni profondi. Qui vediamo cosa prevede il codice penale, come si muove il giudice della famiglia, quali misure proteggono subito i figli e cosa succede ai rapporti con il genitore violento.
In breve
- Il minore che assiste ai maltrattamenti in famiglia è considerato persona offesa dal reato (art. 572, quarto comma, c.p., introdotto dalla legge 69/2019, il «Codice rosso»).
- Se i maltrattamenti avvengono in presenza di un minore la pena è aumentata fino alla metà (art. 572, secondo comma, c.p.).
- Nel processo di famiglia, quando sono allegate violenze, si applicano regole speciali: termini ridotti, limiti alla mediazione familiare, ascolto del minore senza contatti con il presunto autore (artt. 473-bis.40 ss. c.p.c.).
- Il giudice regola le visite in modo da non compromettere la sicurezza della vittima e dei figli (art. 473-bis.46 c.p.c.).
Cos’è la violenza assistita e perché la legge la considera violenza?
Si parla di violenza assistita quando il figlio fa esperienza, direttamente o indirettamente, di violenze fisiche, verbali, psicologiche, sessuali o economiche contro una figura di riferimento, di solito la madre. Può assistere alla scena, sentire le urla da un’altra stanza o vedere i lividi il giorno dopo.
Le conseguenze possono essere simili a quelle della violenza subita in prima persona: ansia, disturbi del sonno, difficoltà scolastiche, senso di colpa. Per questo la Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia con la legge 77/2013, chiede che nelle decisioni su affidamento e diritti di visita si tenga conto degli episodi di violenza (art. 31).
Cosa prevede il codice penale per chi maltratta davanti ai figli?
Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) punisce chi sottopone un familiare a condotte vessatorie abituali, con la reclusione da tre a sette anni. Le regole generali del reato e il modo per difendersi sono spiegati nell’articolo sui maltrattamenti in famiglia; qui interessano due punti che riguardano i figli.
- Aggravante: la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di un minore (secondo comma).
- Persona offesa: il minore di diciotto anni che assiste ai maltrattamenti si considera persona offesa dal reato (quarto comma). Può quindi partecipare al processo penale tramite chi lo rappresenta, o un curatore speciale se c’è conflitto con i genitori, e chiedere il risarcimento del danno.
Il reato è procedibile d’ufficio: non serve una querela e chiunque può segnalare i fatti alle forze dell’ordine o alla Procura. Per la persona offesa dal reato di maltrattamenti il patrocinio a spese dello Stato è ammesso anche oltre i limiti di reddito ordinari (art. 76, comma 4-ter, D.P.R. 115/2002).
Come si proteggono subito i figli?
Quando c’è un pericolo attuale, la priorità è interrompere la convivenza con chi usa violenza. Gli strumenti sono diversi e possono essere usati insieme:
- Denuncia e misure penali: il giudice penale può disporre l’allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima e dai figli, anche con il braccialetto elettronico.
- Ordini di protezione civili: il giudice civile può ordinare al familiare violento di lasciare la casa e di non avvicinarsi, come spiegato nell’articolo sugli ordini di protezione.
- Centri antiviolenza e case rifugio: la madre con i figli può essere accolta in una struttura protetta; il numero nazionale 1522 è gratuito e attivo giorno e notte.
- Intervento dei servizi: nei casi più gravi, se nessun genitore è in grado di proteggere il bambino, la pubblica autorità può collocarlo in un luogo sicuro con l’allontanamento urgente previsto dall’art. 403 c.c..
Se la madre si allontana con i bambini per proteggerli, conviene chiedere subito al giudice di regolare l’affidamento, così da non esporsi a contestazioni.
Cosa decide il giudice della famiglia?
La riforma Cartabia ha introdotto una procedura dedicata ai casi in cui una parte allega abusi familiari o violenza domestica o di genere, contro l’altra parte o contro i figli (artt. 473-bis.40 ss. c.p.c.). Le principali regole sono:
- il giudice può ridurre i termini fino alla metà e chiede al pubblico ministero informazioni sugli eventuali procedimenti penali, che vanno trasmesse entro quindici giorni (art. 473-bis.42);
- se c’è una condanna anche non definitiva, una misura cautelare civile o penale, oppure un procedimento penale già giunto oltre l’avviso di conclusione delle indagini per abusi o violenze, le parti non sono invitate alla mediazione familiare; il giudice non tenta la conciliazione e, se opportuno, evita la loro compresenza (art. 473-bis.42);
- il minore è ascoltato dal giudice personalmente e senza ritardo, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore delle violenze (art. 473-bis.45; con le garanzie generali previste per l’ascolto del minore);
- se le allegazioni risultano fondate, anche dopo un’istruttoria sommaria, il giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore e disciplina le visite in modo da non comprometterne la sicurezza (art. 473-bis.46).
In concreto il giudice può disporre l’affidamento esclusivo al genitore non violento, limitare o sospendere i contatti con l’altro, prevedere percorsi di recupero e chiedere l’intervento dei servizi sociali e sanitari. Nei casi gravi il pubblico ministero o l’altro genitore possono chiedere la decadenza dalla responsabilità genitoriale. Quando gli interessi del figlio rischiano di non essere rappresentati in modo adeguato, il giudice nomina un curatore speciale del minore.
Il genitore violento può continuare a vedere i figli?
Non c’è una risposta automatica. Il diritto del figlio a mantenere un rapporto con entrambi i genitori cede quando quel rapporto lo espone a un pregiudizio. Il giudice valuta la gravità dei fatti, l’età e lo stato emotivo del bambino, ciò che emerge dall’ascolto e dalle relazioni dei servizi, l’eventuale consapevolezza del genitore e la sua disponibilità a un percorso di cambiamento.
Spesso, almeno nella prima fase, le visite si svolgono in forma di incontri protetti, alla presenza di un operatore e in un luogo neutro, senza che la vittima debba incontrare il maltrattante. Nei casi più seri i contatti possono essere sospesi del tutto. Quello che il giudice non può fare è considerare il timore del figlio verso il genitore violento come un capriccio o come il frutto di condizionamenti, senza prima accertare le violenze allegate.
Domande frequenti
Mio figlio non ha mai subito violenze, ha solo visto: posso denunciare anche per lui?
Sì. Il minore che assiste ai maltrattamenti è persona offesa dal reato e la sua posizione va indicata nella denuncia. Se i genitori sono in conflitto di interessi, il giudice può nominare un curatore speciale che lo rappresenti nel processo.
Se lascio la casa con i bambini rischio di essere accusata di sottrazione?
Allontanarsi per proteggere sé stessi e i figli da violenze è cosa diversa dal sottrarli all’altro genitore. Conviene però rivolgersi subito ai centri antiviolenza, a un avvocato e al giudice, perché l’affidamento e le visite siano regolati con un provvedimento.
Il giudice ascolterà mio figlio davanti all’altro genitore?
No. Quando sono allegate violenze, l’ascolto avviene in modo da evitare qualsiasi contatto con la persona indicata come autore, con modalità adatte all’età del minore e, se necessario, con l’aiuto di un esperto.
Ogni situazione di violenza richiede di muoversi con prudenza e nell’ordine giusto, mettendo al primo posto la sicurezza dei figli. Per una valutazione del caso concreto è possibile rivolgersi allo studio: le modalità di contatto sono nella pagina Sedi e contatti.



