Lo stato di adottabilità è dichiarato dal Tribunale per i minorenni quando accerta che il bambino si trova in situazione di abbandono, cioè privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, per una causa che non sia transitoria (art. 8 della legge 184/1983). I genitori possono difendersi già durante il procedimento, con un avvocato, e contro la sentenza possono proporre appello entro trenta giorni dalla notificazione (art. 17).
È il provvedimento più grave che possa riguardare il rapporto tra genitori e figli, perché apre la strada all’adozione. Per questo la legge lo circonda di garanzie. Qui vediamo quando viene dichiarato, come si svolge il procedimento, come ci si difende e cosa succede dopo.
In breve
- Lo stato di adottabilità si dichiara solo se il minore è in situazione di abbandono non dovuta a forza maggiore di carattere transitorio (art. 8, legge 184/1983).
- La povertà dei genitori non può essere di ostacolo al diritto del minore di vivere nella propria famiglia (art. 1, legge 184/1983).
- Il procedimento si svolge fin dall’inizio con l’assistenza legale del minore e dei genitori o dei parenti (art. 8, quarto comma).
- Contro la sentenza del Tribunale per i minorenni si propone appello alla Corte d’appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione; poi è possibile il ricorso per cassazione, sempre entro trenta giorni (art. 17).
Quando viene dichiarato lo stato di adottabilità?
Il presupposto è l’abbandono: il bambino non riceve dai genitori, né dai parenti tenuti a occuparsene, le cure, l’affetto e la guida di cui ha bisogno per crescere, e non ci sono prospettive concrete di recupero in tempi compatibili con la sua età. Non basta che i genitori abbiano difficoltà o commettano errori.
La legge esclude espressamente alcune situazioni:
- la povertà: le condizioni di indigenza dei genitori non possono impedire al figlio di crescere nella propria famiglia; lo Stato e gli enti locali devono anzi sostenerla (art. 1);
- le difficoltà temporanee: se la mancanza di assistenza dipende da una causa di forza maggiore di carattere transitorio, come una malattia curabile, non c’è abbandono (art. 8);
- l’affidamento in corso: la situazione di abbandono può sussistere anche se il minore è in comunità o in affidamento familiare (art. 8), ma l’affidamento in sé non prova l’abbandono.
Prima di arrivare all’adottabilità si devono tentare gli strumenti meno drastici: sostegno alla famiglia, prescrizioni ai genitori, affidamento familiare temporaneo. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia in più occasioni (per esempio nel caso Zhou c. Italia del 2014) ricordando che la rottura definitiva del legame familiare è una misura estrema, da adottare solo in circostanze eccezionali e dopo aver tentato misure meno drastiche.
Come si svolge il procedimento davanti al Tribunale per i minorenni?
Il procedimento parte di solito da una segnalazione dei servizi sociali, della scuola o delle forze dell’ordine al pubblico ministero minorile, che presenta ricorso al Tribunale per i minorenni. Per chi vive a Palermo e provincia è competente il Tribunale per i minorenni di Palermo; per la provincia di Caltanissetta, compresa Mussomeli, quello di Caltanissetta. Le tappe principali sono:
- Apertura e avvisi: il presidente apre il procedimento, dispone indagini sulla situazione del minore e avvisa i genitori e i parenti entro il quarto grado che hanno rapporti significativi con lui, invitandoli a nominare un difensore; in mancanza viene nominato un difensore d’ufficio (art. 10).
- Provvedimenti provvisori: in qualsiasi momento il tribunale può disporre il collocamento del minore, sospendere la responsabilità genitoriale e nominare un tutore provvisorio; i provvedimenti urgenti vanno confermati, modificati o revocati entro trenta giorni.
- Audizione e prescrizioni: genitori e parenti sono sentiti e il tribunale può impartire prescrizioni per migliorare l’assistenza al minore, verificandone il rispetto (art. 12).
- Ascolto del minore: il bambino che ha compiuto dodici anni è sempre sentito, quello più piccolo se capace di discernimento; i suoi interessi sono rappresentati dal tutore o da un curatore speciale del minore.
- Sentenza: il tribunale dichiara lo stato di adottabilità se i genitori e i parenti convocati non si sono presentati senza giustificato motivo, se l’audizione ha confermato la mancanza di assistenza e la loro indisponibilità a porvi rimedio, oppure se le prescrizioni sono rimaste inadempiute per loro responsabilità o è provata l’irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole (art. 15).
Come ci si difende e come ci si oppone alla sentenza?
Un tempo contro la dichiarazione di adottabilità si proponeva «opposizione»; dalla riforma del 2001 (legge 149/2001) il tribunale decide con sentenza e il rimedio è l’appello. In questo senso «opporsi» oggi significa difendersi nel procedimento e, se serve, impugnare la sentenza. La difesa però comincia molto prima, durante il procedimento, ed è lì che spesso si gioca la partita.
In concreto i genitori possono:
- partecipare a tutte le udienze e agli accertamenti, con un difensore di fiducia o d’ufficio, prendendo visione degli atti;
- dimostrare il cambiamento con documenti concreti: percorsi terapeutici, lavoro, casa, relazioni dei servizi che li seguono;
- indicare parenti disponibili e idonei a occuparsi del bambino, che il tribunale deve valutare;
- chiedere consulenze tecniche e contestare le relazioni dei servizi con argomenti precisi;
- rispettare le prescrizioni del tribunale e documentarlo, perché l’inadempimento è uno dei motivi di dichiarazione.
La sentenza è notificata al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti, al tutore e al curatore speciale, con l’avviso del diritto di impugnarla. L’appello si propone alla Corte d’appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione; contro la decisione della Corte è ammesso ricorso per cassazione entro trenta giorni, per i motivi indicati dalla legge (art. 17). I termini sono brevi e non si recuperano: conviene rivolgersi subito a un avvocato. Chi non può sostenerne il costo può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.
Cosa succede dopo la dichiarazione di adottabilità?
Durante lo stato di adottabilità l’esercizio della responsabilità genitoriale è sospeso e il minore ha un tutore. Quando la sentenza diventa definitiva, il tribunale sceglie una coppia idonea e dispone l’affidamento preadottivo, che dura un anno e precede l’adozione. Lo stato di adottabilità cessa con l’adozione o con la maggiore età.
Può anche essere revocato, nell’interesse del minore, se dopo la sentenza vengono meno le condizioni di abbandono: lo chiedono i genitori, il pubblico ministero o il tutore, oppure decide d’ufficio il tribunale. La revoca però non è più possibile una volta iniziato l’affidamento preadottivo (art. 21).
Con l’adozione piena cessano i rapporti giuridici con la famiglia d’origine. La Corte costituzionale (sentenza n. 183 del 2023) ha però chiarito che il giudice, valutato l’interesse del minore, può disporre che siano mantenute relazioni affettive significative con alcuni componenti della famiglia d’origine, per esempio fratelli o nonni.
Domande frequenti
Mio figlio è in comunità: rischia di essere dichiarato adottabile?
Il collocamento in comunità non porta da solo all’adottabilità: serve l’accertamento di un abbandono non transitorio. È però importante seguire il percorso indicato e mantenere i rapporti, come spiegato nell’articolo sul figlio collocato in comunità.
Se perdo l’appello posso ancora fare qualcosa?
Resta il ricorso per cassazione entro trenta giorni, solo per violazione di legge, nullità del procedimento o omesso esame di un fatto decisivo. Dopo la sentenza definitiva si può chiedere la revoca se le condizioni sono cambiate, ma non durante l’affidamento preadottivo.
I nonni possono chiedere di occuparsi del bambino?
Sì. I parenti entro il quarto grado che hanno rapporti significativi con il minore sono avvisati del procedimento e possono offrirsi di prendersene cura: il tribunale valuta in concreto se sono in grado di farlo.
Un procedimento di adottabilità richiede presenza costante e una difesa costruita fin dalle prime udienze, con al centro il bene del bambino. Per una valutazione del caso concreto è possibile rivolgersi allo studio: le modalità di contatto sono nella pagina Sedi e contatti.



