Adozione nazionale: requisiti, procedura e tempi

Chi può adottare un bambino in Italia, come si presenta la domanda al Tribunale per i minorenni, cosa accade durante le indagini e l’affidamento preadottivo, e cosa cambia per i single.

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Adozione nazionale: requisiti, procedura e tempi

In Italia l’adozione nazionale (detta anche «legittimante» o «piena») è riservata alle coppie sposate da almeno tre anni, che non siano separate, anche solo di fatto, e che il Tribunale per i minorenni ritenga idonee a crescere un bambino. Lo stabilisce l’art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Il bambino adottato diventa a tutti gli effetti figlio della coppia, ne prende il cognome (con le regole sul doppio cognome) e perde i legami giuridici con la famiglia d’origine.

In questa guida spieghiamo chi può adottare, come si presenta la domanda, cosa succede dopo e quali sono i tempi. Diamo conto anche della sentenza della Corte costituzionale del 2025 che ha aperto ai single l’adozione internazionale.

In breve

  • Possono adottare i coniugi sposati da almeno tre anni oppure che, prima delle nozze, hanno convissuto in modo stabile per tre anni (art. 6 L. 184/1983).
  • Tra adottanti e bambino ci devono essere almeno 18 e non più di 45 anni di differenza, con alcune deroghe previste dalla legge.
  • La domanda si presenta al Tribunale per i minorenni e scade dopo tre anni, ma si può rinnovare (art. 22).
  • Dal 2025 i single possono chiedere l’adozione internazionale (Corte cost. n. 33/2025); l’adozione nazionale resta riservata alle coppie sposate.

Chi può adottare un bambino in Italia?

La legge chiede quattro requisiti. Il primo è il matrimonio da almeno tre anni. Il requisito si considera soddisfatto anche quando i coniugi, prima delle nozze, hanno convissuto in modo stabile e continuativo per tre anni: il Tribunale per i minorenni verifica la continuità e la stabilità della convivenza (art. 6, comma 4).

Il secondo requisito è l’assenza di separazione. Tra i coniugi non deve esserci, e non deve esserci stata negli ultimi tre anni, una separazione personale, neppure di fatto. Il terzo è l’idoneità: i coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere il bambino.

Il quarto riguarda l’età. Gli adottanti devono avere almeno 18 anni e non più di 45 anni più del bambino. Il limite massimo può essere superato da uno dei due coniugi fino a dieci anni. Non vale, inoltre, se la coppia ha già figli minorenni o se si adotta un fratello di un bambino già adottato. Il tribunale può derogare ai limiti di età quando la mancata adozione provocherebbe al minore un danno grave e non altrimenti evitabile (art. 6, commi 5 e 6).

Come si presenta la domanda di adozione?

La procedura comincia con una domanda (la «dichiarazione di disponibilità») al Tribunale per i minorenni. Chi vive a Palermo, Trapani o Agrigento si rivolge al Tribunale per i minorenni di Palermo; chi vive in provincia di Caltanissetta, per esempio a Mussomeli, a quello di Caltanissetta. Si possono presentare domande a più tribunali, avvisando ciascuno delle altre (art. 22, comma 1).

Questi uffici restano competenti anche nei prossimi mesi: l’entrata in funzione del nuovo tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie è stata rinviata all’ottobre 2027, come spieghiamo nell’articolo sul nuovo rinvio del tribunale per le famiglie.

I passaggi principali sono questi:

  1. Domanda: si deposita con i documenti richiesti dal tribunale (di solito certificati anagrafici, certificati medici, redditi). Nella domanda si può indicare la disponibilità ad adottare più fratelli o bambini con disabilità.
  2. Indagini: il tribunale verifica i requisiti e incarica i servizi sociali e le aziende sanitarie di conoscere la coppia. Le indagini riguardano la capacità educativa, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare e le motivazioni. Devono concludersi entro 120 giorni, prorogabili una sola volta (art. 22, comma 4).
  3. Abbinamento: quando c’è un bambino dichiarato adottabile, il tribunale sceglie tra le coppie quella più adatta alle sue esigenze.
  4. Affidamento preadottivo: il bambino va a vivere con la coppia. Il tribunale e i servizi seguono la convivenza.
  5. Sentenza di adozione: trascorso un anno di affidamento, il tribunale decide se fare luogo all’adozione (art. 25).

Chi sono i bambini adottabili?

Si possono adottare solo i minori dichiarati in stato di adottabilità. È il tribunale a dichiararlo, dopo un procedimento autonomo, quando accerta che il bambino è in una situazione di abbandono, cioè privo dell’assistenza morale e materiale dei genitori e dei parenti tenuti a provvedere (art. 8). La povertà della famiglia, da sola, non basta: la legge prevede prima interventi di sostegno (art. 1).

Il bambino partecipa al percorso. Se ha compiuto dodici anni deve essere sentito, e anche prima se ha capacità di discernimento. Dai quattordici anni l’adozione richiede il suo consenso espresso (art. 7 e art. 25).

Diverso è il caso di chi vuole adottare il figlio del proprio coniuge o partner: si segue l’adozione in casi particolari, spiegata nella guida sull’adozione del figlio del partner.

Quanto tempo ci vuole per adottare?

Non esiste un tempo fisso. La legge fissa alcuni termini, come i 120 giorni per le indagini e l’anno di affidamento preadottivo, prorogabile di un altro anno nell’interesse del minore (art. 25, comma 3). L’attesa più lunga, però, è quella dell’abbinamento: le coppie che presentano domanda sono molte di più dei bambini adottabili.

Per questo la domanda scade dopo tre anni dalla presentazione e va rinnovata se si vuole restare in attesa (art. 22, comma 1). Contro la sentenza che decide sull’adozione si può proporre impugnazione alla sezione per i minorenni della Corte d’appello entro trenta giorni dalla notifica (art. 26).

Adozione internazionale: come funziona e cosa cambia per i single?

Per adottare un bambino straniero che vive all’estero, la coppia presenta la dichiarazione di disponibilità allo stesso Tribunale per i minorenni, che valuta l’idoneità dopo la relazione dei servizi sociali e pronuncia un decreto di idoneità (artt. 29-bis e 30). Entro un anno dal decreto bisogna affidare l’incarico a uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali, che segue la procedura nel Paese del bambino.

Con la sentenza n. 33 del 21 marzo 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 29-bis nella parte in cui escludeva le persone singole. Oggi quindi anche un single residente in Italia può chiedere di essere dichiarato idoneo all’adozione internazionale: sarà il tribunale a valutarne l’idoneità, come avviene per le coppie. La sentenza non ha toccato l’adozione nazionale, che resta riservata ai coniugi.

Le coppie non sposate e le persone singole possono adottare in Italia solo nei «casi particolari» previsti dall’art. 44 della legge, per esempio quando il bambino è orfano e sono legati a lui da un rapporto stabile. Per chi vive in coppia senza matrimonio è utile anche la guida su unioni civili e convivenze.

Domande frequenti

Una coppia convivente può adottare?

Non con l’adozione nazionale piena, che richiede il matrimonio. La convivenza stabile prima delle nozze, però, conta: tre anni di convivenza prematrimoniale soddisfano il requisito di stabilità, se il tribunale ne accerta la continuità.

Si può scegliere il bambino da adottare?

No. È il Tribunale per i minorenni a scegliere la coppia più adatta al bambino, non il contrario. Nella domanda si può solo indicare la disponibilità ad accogliere fratelli o minori con disabilità.

Serve un avvocato per la domanda di adozione?

Per la domanda la legge non richiede un avvocato. Un legale può però aiutare a preparare i documenti, seguire le fasi e assistere la coppia se il tribunale nega l’idoneità o se occorre impugnare la decisione.

Ogni percorso di adozione ha tempi e difficoltà diverse. Se volete capire se avete i requisiti o come muovervi con il Tribunale per i minorenni, potete contattare lo studio per una valutazione della vostra situazione. Le questioni di famiglia sono seguite con la collaborazione dell’Avv. Chiara Damiata.

Assistenza legale

Ogni caso ha le sue particolarità

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