Adozione del figlio del partner: l’adozione in casi particolari

Come si adotta il figlio del coniuge o del partner con l’adozione in casi particolari: chi può chiederla, il ruolo dell’altro genitore, la procedura e gli effetti su cognome, parentela ed eredità.

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Adozione del figlio del partner: l’adozione in casi particolari

Il figlio del proprio coniuge o partner si può adottare con l’adozione in casi particolari, prevista dall’art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Il coniuge adotta il figlio dell’altro coniuge in base alla lettera b); il convivente e l’unito civilmente, secondo l’orientamento della Cassazione, in base alla lettera d). A differenza dell’adozione piena, il bambino conserva il legame con l’altro genitore biologico.

È la cosiddetta «stepchild adoption». Vediamo chi può chiederla, quale ruolo ha l’altro genitore, come si svolge la procedura e quali effetti produce su cognome, parentela ed eredità.

In breve

  • Il coniuge può adottare il figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge (art. 44, comma 1, lett. b, L. 184/1983).
  • Conviventi e uniti civilmente possono adottare il figlio del partner quando è «impossibile» l’affidamento preadottivo (lett. d), come ha ammesso la Cassazione con la sentenza n. 12962/2016.
  • Serve l’assenso dei genitori del bambino; il rifiuto del genitore che esercita la responsabilità genitoriale impedisce l’adozione (art. 46).
  • Dopo la sentenza n. 79/2022 della Corte costituzionale il bambino diventa parente anche dei familiari dell’adottante.

Chi può adottare il figlio del partner?

L’adozione in casi particolari serve quando il bambino non è in stato di abbandono, ma è nel suo interesse riconoscere un legame già esistente. L’art. 44 prevede quattro casi. Due riguardano il figlio del partner.

Il primo è quello del coniuge: la lettera b) consente di adottare il figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge. È il caso tipico del marito che cresce il figlio avuto dalla moglie in una precedente relazione.

Il secondo riguarda chi non è sposato con il genitore: conviventi di fatto e persone unite civilmente. La lettera d) consente l’adozione quando c’è la «constatata impossibilità di affidamento preadottivo». Con la sentenza n. 12962 del 22 giugno 2016 la Cassazione ha chiarito che questa impossibilità può essere anche giuridica, non solo di fatto: un bambino che vive con un genitore non è abbandonato e quindi non può essere affidato ad altri. L’adozione è così possibile anche per il partner dello stesso sesso. La legge sulle unioni civili (art. 1, comma 20, L. 76/2016) lascia fermo quanto già consentito dalle norme sull’adozione.

Nei casi della lettera d) l’adottante deve avere almeno diciotto anni più del bambino (art. 44, comma 4). Per il coniuge (lettera b) la legge non fissa questa differenza di età.

Serve il consenso dell’altro genitore?

Sì, la legge richiede l’assenso dei genitori del bambino (art. 46). Se l’assenso è negato, il tribunale può pronunciare comunque l’adozione quando ritiene il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse del minore. Non può farlo, però, se a rifiutare è un genitore che esercita la responsabilità genitoriale.

In pratica, se l’altro genitore biologico è presente e mantiene la responsabilità genitoriale, il suo no blocca l’adozione. Diverso è il caso del genitore che ne è stato privato, per esempio con un provvedimento di decadenza (ne parliamo nella guida su quando il genitore decade dalla responsabilità), o che è irreperibile.

Conta anche la volontà del bambino. Dai quattordici anni serve il suo consenso; dai dodici anni, e anche prima se ha capacità di discernimento, deve essere sentito (art. 45).

Come si svolge la procedura?

La domanda si presenta al Tribunale per i minorenni del distretto in cui vive il bambino (art. 56): a Palermo per le province di Palermo, Trapani e Agrigento, a Caltanissetta per quella nissena. I passaggi sono questi:

  1. Ricorso dell’adottante; se è sposato, la domanda deve essere proposta insieme all’altro coniuge (art. 44, comma 3).
  2. Consensi e assensi: adottante e minore ultraquattordicenne esprimono il consenso davanti al presidente del tribunale o a un giudice delegato; i genitori danno l’assenso.
  3. Indagini dei servizi sociali sull’adottante, sul bambino e sulla sua famiglia: idoneità affettiva, capacità educativa, motivazioni, possibilità di una buona convivenza (art. 57).
  4. Sentenza: il tribunale verifica che l’adozione realizzi il «preminente interesse del minore» e decide. L’adozione produce effetti dalla data della sentenza (art. 47).

Per i bambini nati all’estero con la gestazione per altri, le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 38162 del 30 dicembre 2022) hanno escluso la trascrizione dell’atto di nascita straniero nei confronti del genitore «d’intenzione» e indicato proprio l’adozione in casi particolari come strumento di tutela. Per le coppie di donne che hanno fatto ricorso alla procreazione assistita all’estero, invece, la Corte costituzionale (sentenza n. 68/2025) ha ammesso il riconoscimento della madre intenzionale per il figlio nato in Italia, senza passare dall’adozione. Sono materie in evoluzione, da valutare caso per caso.

Quali effetti ha su cognome, parentela ed eredità?

Il bambino acquista un secondo legame genitoriale ma non perde quello con la famiglia d’origine: resta figlio del genitore biologico e mantiene i rapporti con i suoi parenti. Quando l’adottante è il coniuge del genitore, la responsabilità genitoriale spetta a entrambi (art. 48).

Sul cognome si applica l’art. 299 del codice civile, richiamato dall’art. 55 della legge: il bambino assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio. Le regole sul cognome sono state toccate più volte dalla Corte costituzionale (sentenze n. 131/2022 e n. 135/2023); ne parliamo nella guida sul doppio cognome dei figli.

Un tempo l’adozione in casi particolari non creava legami con i parenti dell’adottante. Con la sentenza n. 79 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 55 in quella parte: oggi il bambino diventa parente dei familiari dell’adottante, nonni, zii e fratelli compresi.

Sul piano ereditario l’adottato ha diritti nella successione dell’adottante come un figlio, mentre l’adottante non eredita dall’adottato (art. 304 c.c., richiamato dall’art. 55). Il bambino conserva anche i diritti successori verso la famiglia d’origine. Per le quote vedi la guida sulla successione senza testamento.

Domande frequenti

Il convivente può adottare il figlio della compagna?

Sì, con l’adozione in casi particolari prevista dalla lettera d) dell’art. 44, se il tribunale ritiene che risponda all’interesse del bambino. Serve l’assenso dei genitori e una differenza di età di almeno diciotto anni.

Il padre biologico può opporsi all’adozione?

Sì. Se esercita la responsabilità genitoriale, il suo rifiuto impedisce l’adozione (art. 46). Se ne è stato privato o è irreperibile, il tribunale può decidere anche senza il suo assenso.

L’adozione in casi particolari si può revocare?

Sì, ma solo per fatti gravi indicati dalla legge, come delitti gravi commessi dall’adottato contro l’adottante o viceversa, oppure per violazione dei doveri degli adottanti (artt. 51-53). Non basta la fine della relazione tra gli adulti.

Ogni famiglia ha una storia diversa e le decisioni dipendono dall’interesse concreto del bambino. Per capire se l’adozione è possibile nel vostro caso e come preparare la domanda potete contattare lo studio. Le questioni di famiglia sono seguite con la collaborazione dell’Avv. Chiara Damiata.

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