Il cittadino italiano che si sposa o ha un figlio all’estero deve far trascrivere l’atto nei registri dello stato civile del Comune italiano competente: lo fa di regola il consolato, che trasmette l’atto al Comune (art. 17 D.P.R. 396/2000), ma l’interessato può anche presentarlo direttamente all’ufficiale dello stato civile, con traduzione e legalizzazione o apostille. Anche gli stranieri residenti in Italia possono chiedere la trascrizione dei propri atti nel Comune di residenza (art. 19).
Questa guida spiega chi deve chiedere la trascrizione, quali documenti servono, quando il Comune può rifiutarla e come si correggono gli errori. Il tema riguarda spesso chi chiede la cittadinanza: per i discendenti nati all’estero si veda la guida alla cittadinanza per discendenza dopo la riforma del 2025.
In breve
- Gli atti di nascita, matrimonio e morte dei cittadini italiani formati all’estero sono trasmessi dal consolato al Comune di residenza o di iscrizione AIRE per la trascrizione (art. 17 D.P.R. 396/2000).
- L’atto straniero va presentato con traduzione in italiano e con legalizzazione o apostille, salvo esenzioni previste da convenzioni o dal regolamento (UE) 2016/1191.
- Il Comune non trascrive gli atti contrari all’ordine pubblico (art. 18 D.P.R. 396/2000); contro il rifiuto si ricorre al tribunale.
- Gli errori negli atti trascritti si correggono con il ricorso per rettificazione al tribunale (art. 95 D.P.R. 396/2000), salvo i semplici errori materiali.
Chi deve chiedere la trascrizione e perché serve?
La trascrizione è l’inserimento nei registri italiani di un atto di stato civile formato all’estero: nascita, matrimonio, unione civile, morte, oltre alle sentenze straniere che li riguardano. Per il cittadino italiano è un passaggio necessario perché lo stato civile risulti in Italia: senza trascrizione il matrimonio celebrato all’estero non compare nei certificati e il figlio nato all’estero non risulta nei registri.
La trascrizione del matrimonio ha di regola valore di pubblicità: il matrimonio celebrato validamente secondo la legge del luogo produce effetti anche prima, purché rispetti le condizioni essenziali previste dalla legge italiana. Gli stranieri residenti in Italia non sono obbligati, ma possono chiedere la trascrizione dei loro atti nel Comune in cui hanno la residenza anagrafica (art. 19 D.P.R. 396/2000): è utile, per esempio, per dimostrare un matrimonio in una pratica di permesso o di cittadinanza per matrimonio.
Come si chiede: consolato o Comune?
Le strade sono due:
- Tramite il consolato: il cittadino consegna l’atto al consolato italiano competente per il luogo dell’evento, che lo trasmette al Comune di residenza, al Comune di iscrizione all’AIRE o, in mancanza, a quello indicato dalla legge (art. 17 D.P.R. 396/2000).
- Direttamente al Comune: l’interessato presenta all’ufficio di stato civile l’atto originale, la traduzione e la legalizzazione o apostille. Modalità (sportello, PEC o servizi online) ed eventuali costi variano da Comune a Comune e vanno verificati con l’ufficio.
Per gli atti di nascita dei figli è bene muoversi presto. Dopo la riforma della cittadinanza (D.L. 36/2025, convertito dalla L. 74/2025) il momento della trascrizione e le date contano, soprattutto per i figli nati all’estero che hanno anche un’altra cittadinanza (art. 3-bis L. 91/1992).
Quali documenti servono?
Di norma servono:
- Atto originale o copia integrale rilasciata dall’autorità straniera.
- Legalizzazione o apostille: l’apostille è il timbro previsto dalla Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 per i Paesi aderenti; per gli altri serve la legalizzazione del consolato italiano.
- Traduzione in italiano, certificata conforme dal consolato o asseverata davanti a un ufficio giudiziario in Italia.
- Documento d’identità e, se si agisce per altri, una delega.
Tra gli Stati dell’Unione europea il regolamento (UE) 2016/1191 esonera molti atti pubblici dalla legalizzazione e dall’apostille e prevede moduli standard multilingue che evitano la traduzione. Anche gli estratti plurilingue previsti da convenzioni internazionali sono di regola accettati senza traduzione.
Quando il Comune può rifiutare la trascrizione?
L’ufficiale dello stato civile non trascrive gli atti contrari all’ordine pubblico (art. 18 D.P.R. 396/2000), cioè ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano: per esempio un matrimonio poligamico o celebrato da un minore senza le condizioni previste. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero da un cittadino italiano viene trascritto come unione civile (art. 32-bis L. 218/1995).
Sono delicati gli atti di nascita legati a tecniche di procreazione vietate in Italia, come la gestazione per altri: la giurisprudenza su questi casi è in evoluzione e richiede una valutazione specifica. Contro il rifiuto di trascrivere si può proporre ricorso al tribunale del luogo in cui ha sede l’ufficio di stato civile, con il procedimento di rettificazione (art. 95 D.P.R. 396/2000).
Le sentenze straniere di divorzio o separazione si trascrivono se rispettano le condizioni di riconoscimento della legge italiana (artt. 64 e seguenti L. 218/1995) o, tra Stati UE, del regolamento (UE) 2019/1111. Le regole sul divorzio in Italia sono spiegate nella guida al divorzio congiunto o giudiziale.
Come si correggono gli errori nell’atto trascritto?
Errori nei nomi, nelle date o nella grafia dei cognomi stranieri sono frequenti. Se l’errore è un semplice errore materiale commesso dall’ufficiale nel trascrivere, lo corregge lo stesso ufficiale con un’annotazione (art. 98 D.P.R. 396/2000). Se invece l’errore è nell’atto straniero, di regola va corretto prima nel Paese che lo ha rilasciato, e poi si chiede l’aggiornamento in Italia.
Negli altri casi serve il ricorso per rettificazione al tribunale, che ordina all’ufficiale di correggere l’atto (art. 95 D.P.R. 396/2000). È anche la strada per chi, dopo aver acquistato o riacquistato la cittadinanza, ha bisogno che i propri atti risultino corretti in Italia: si veda la guida alla perdita e riacquisto della cittadinanza.
Domande frequenti
Quanto costa trascrivere un matrimonio celebrato all’estero?
La trascrizione presso il Comune è di regola gratuita; alcuni Comuni chiedono una marca da bollo per le richieste online. Vanno invece pagate apostille, legalizzazioni e traduzioni, con costi che dipendono dal Paese e dal traduttore.
Mi sono sposato all’estero con uno straniero: devo fare le pubblicazioni in Italia?
Se il matrimonio si celebra davanti all’autorità straniera, valgono le regole di quel Paese, ma il cittadino italiano deve avere i requisiti previsti dalla legge italiana: per questo molti Paesi chiedono il nulla osta del consolato. Se il matrimonio si celebra davanti al consolato italiano, le pubblicazioni sono necessarie.
Sono straniero residente in Italia: posso trascrivere il mio atto di nascita?
Sì. Lo straniero residente può chiedere la trascrizione degli atti di stato civile nel Comune di residenza, presentando l’atto con traduzione e legalizzazione o apostille (art. 19 D.P.R. 396/2000).
Un atto trascritto male o non trascritto può bloccare una pratica di cittadinanza, di permesso o di successione. Per un esame dei documenti, le modalità di contatto dello studio sono nella pagina Sedi e contatti.



