Perdita e riacquisto della cittadinanza italiana: regole e scadenze

La cittadinanza italiana si perde solo in pochi casi e si può riacquistare con la residenza o una dichiarazione; fino al 31/12/2027 c’è una finestra per chi la perse prima del 1992.

5 min di lettura

Perdita e riacquisto della cittadinanza italiana: regole e scadenze

La cittadinanza italiana si perde solo in pochi casi previsti dalla legge: la rinuncia volontaria di chi ha un’altra cittadinanza e vive all’estero, alcuni incarichi o servizi militari per uno Stato straniero mantenuti nonostante l’intimazione del Governo, e la revoca per gravi reati di terrorismo a carico di chi l’ha acquistata (artt. 10-bis, 11 e 12 L. 91/1992). Chi l’ha persa può di regola riacquistarla con una dichiarazione o stabilendo la residenza in Italia per un anno (art. 13).

Questa guida spiega quando la cittadinanza si perde, come si riacquista, cosa prevede la finestra aperta fino al 31 dicembre 2027 per chi l’aveva persa con la legge del 1912 e cosa è cambiato con la riforma del 2025. Come si ottiene la cittadinanza per la prima volta è spiegato nella guida alla cittadinanza per residenza.

In breve

  • Dal 16 agosto 1992 chi acquista un’altra cittadinanza conserva quella italiana; può rinunciarvi solo se risiede o si trasferisce all’estero (art. 11 L. 91/1992).
  • Chi ha perso la cittadinanza la riacquista, tra l’altro, dopo un anno di residenza in Italia, salvo rinuncia espressa (art. 13, comma 1, lett. d, L. 91/1992).
  • Chi la perse prima del 1992 per acquisto di un’altra cittadinanza, ed è nato in Italia o vi ha risieduto due anni, può riacquistarla con una dichiarazione dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027 (art. 17 L. 91/1992).
  • Istanze e dichiarazioni di rinuncia o riacquisto sono soggette a un contributo di 250 euro, salvo le dichiarazioni di riacquisto presentate al consolato (art. 9-bis L. 91/1992).

In quali casi si perde la cittadinanza italiana?

La legge del 1992 ha reso la perdita un’eccezione. Oggi i casi sono:

  1. Rinuncia volontaria: chi possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera può rinunciare a quella italiana, ma solo se risiede o stabilisce la residenza all’estero (art. 11). Chi vive in Italia non può rinunciare.
  2. Incarichi o servizio militare per uno Stato estero: perde la cittadinanza chi, avendo accettato un impiego o una carica pubblica o prestando servizio militare per uno Stato straniero, non lo abbandona nel termine fissato dal Governo italiano con un’intimazione (art. 12, comma 1). Regole più severe valgono in caso di guerra con quello Stato (art. 12, comma 2).
  3. Revoca: chi ha acquistato la cittadinanza per residenza, per matrimonio o, se nato in Italia, con la dichiarazione a diciotto anni può subire la revoca, entro dieci anni dalla condanna definitiva, per reati gravi di terrorismo ed eversione, se possiede o può acquistare un’altra cittadinanza (art. 10-bis).

Chi ha ottenuto la cittadinanza per matrimonio non la perde con la separazione o il divorzio. Prima del 1992 le regole erano diverse: con la legge 555 del 1912 chi acquistava volontariamente una cittadinanza straniera e risiedeva all’estero perdeva quella italiana. È la situazione di molti emigrati e dei loro discendenti.

Come si riacquista la cittadinanza?

L’art. 13 della L. 91/1992 prevede diversi modi. I più usati sono:

  • Dichiarazione e trasferimento in Italia: si dichiara di voler riacquistare la cittadinanza e si stabilisce la residenza in Italia entro un anno (lett. c).
  • Residenza di un anno: il riacquisto avviene automaticamente dopo un anno di residenza in Italia, salvo rinuncia espressa nello stesso termine (lett. d).
  • Servizio militare o pubblico impiego per lo Stato italiano, con dichiarazione (lett. a e b).

La residenza va intesa come iscrizione anagrafica nel Comune: su come si ottiene si veda la guida alla residenza anagrafica dello straniero. Il riacquisto non è ammesso in alcuni casi, come la perdita legata allo stato di guerra (art. 13, comma 2) e, nei casi delle lettere c, d ed e, il Ministro dell’interno può vietarlo per gravi e comprovati motivi entro un anno (art. 13, comma 3).

La dichiarazione si rende all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza oppure, all’estero, al consolato. Il contributo di 250 euro (art. 9-bis) non si applica alle dichiarazioni di riacquisto rese davanti a un ufficio consolare; eventuali diritti consolari vanno verificati con il consolato.

Cosa prevede la finestra fino al 31 dicembre 2027?

La conversione del D.L. 36/2025 ha riaperto un riacquisto «agevolato» (art. 17 L. 91/1992). Può riacquistare la cittadinanza con una semplice dichiarazione, presentata tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027, chi:

  • l’aveva persa con la legge del 1912 per avere acquistato spontaneamente una cittadinanza straniera, o vi aveva rinunciato, oppure da minore insieme al genitore (art. 12 di quella legge);
  • ed è nato in Italia oppure vi ha risieduto per almeno due anni continuativi.

Rispetto all’art. 13 non serve trasferire la residenza in Italia. Restano però ferme le regole del nuovo art. 3-bis sulla trasmissione ai figli nati all’estero: il riacquisto non fa diventare automaticamente cittadini i discendenti. È una finestra a termine: chi è interessato non dovrebbe aspettare gli ultimi mesi, anche per i tempi di raccolta dei documenti.

Cosa è cambiato con la riforma del 2025?

Il D.L. 36/2025, convertito dalla L. 74/2025, ha introdotto l’art. 3-bis della L. 91/1992: chi è nato all’estero e ha un’altra cittadinanza si considera non avere mai acquistato quella italiana, salvo eccezioni (per esempio un genitore o un nonno con sola cittadinanza italiana, o una domanda presentata entro il 27 marzo 2025). Con la sentenza n. 63 del 30 aprile 2026 la Corte costituzionale ha respinto i dubbi sollevati dal Tribunale di Torino, in parte come non fondati e in parte come inammissibili.

Non si tratta di una perdita per chi è già cittadino riconosciuto, ma incide su molte domande di riconoscimento: i dettagli sono nella guida alla cittadinanza per discendenza. Un disegno di legge del Governo presentato nel 2025 propone anche la perdita per chi, nato e residente all’estero, non mantiene per venticinque anni legami effettivi con l’Italia: finché non diventa legge, non si applica. Per far risultare in Italia nascite e matrimoni avvenuti all’estero si veda la guida alla trascrizione degli atti esteri.

Domande frequenti

Se prendo la cittadinanza di un altro Paese perdo quella italiana?

No, dal 16 agosto 1992 la legge italiana ammette la doppia cittadinanza (art. 11 L. 91/1992). Va però verificato cosa prevede l’altro Paese, che potrebbe chiedere di rinunciare a quella italiana.

Mio nonno perse la cittadinanza emigrando: posso riacquistarla io?

La finestra dell’art. 17 riguarda la persona che ha perso la cittadinanza, non i suoi discendenti. Per i discendenti valgono le regole sulla cittadinanza per discendenza, oggi più restrittive.

Posso rinunciare alla cittadinanza italiana se vivo in Italia?

No. La rinuncia è possibile solo per chi ha un’altra cittadinanza e risiede o si trasferisce all’estero (art. 11 L. 91/1992). Chi vive in Italia resta cittadino italiano anche se ha un’altra cittadinanza.

Perdita e riacquisto dipendono da date, leggi applicabili e documenti spesso molto vecchi. Per un esame della propria storia familiare, le modalità di contatto dello studio sono nella pagina Sedi e contatti.

Assistenza legale

Ogni caso ha le sue particolarità

Un articolo offre un orientamento generale. Per sapere come le norme si applicano alla tua situazione, lo studio esamina fatti e documenti e ti indica le strade percorribili, con tempi e costi.