Il coniuge straniero di un cittadino italiano può chiedere la cittadinanza italiana dopo 2 anni di residenza legale in Italia dal matrimonio, oppure dopo 3 anni dalla data del matrimonio se la coppia vive all’estero; con figli nati o adottati dalla coppia i tempi si dimezzano (art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91). Servono anche la conoscenza dell’italiano almeno al livello B1 e l’assenza di alcune condanne.
A differenza della cittadinanza per residenza, qui il coniuge ha un vero e proprio diritto: se i requisiti ci sono, il Ministero può dire di no solo per le cause previste dalla legge. Vediamo requisiti, domanda, tempi e cosa fare in caso di rifiuto.
In breve
- Il coniuge straniero di un italiano può chiedere la cittadinanza dopo 2 anni di residenza legale in Italia dal matrimonio, o 3 anni dal matrimonio se vive all’estero (art. 5 L. 91/1992).
- Con figli nati o adottati dai coniugi i termini si riducono a 1 anno in Italia e a 18 mesi all’estero.
- Il matrimonio deve essere ancora in piedi al momento del decreto: separazione, divorzio o annullamento impediscono l’acquisto.
- La domanda è online, costa 250 euro più il bollo e il Ministero deve decidere entro 24 mesi, prorogabili fino a 36.
Quali sono i requisiti per la cittadinanza per matrimonio?
La legge chiede poche condizioni, ma tutte devono esistere insieme:
- Matrimonio valido con un cittadino italiano, trascritto nei registri dello stato civile italiano se celebrato all’estero;
- residenza legale in Italia per almeno 2 anni dopo il matrimonio, cioè permesso di soggiorno e iscrizione all’anagrafe; se la coppia vive all’estero, 3 anni dalla data del matrimonio;
- termini dimezzati se la coppia ha figli nati o adottati: 1 anno di residenza in Italia, 18 mesi all’estero;
- conoscenza dell’italiano non inferiore al livello B1, con titolo di studio o certificazione di un ente riconosciuto (art. 9.1), salvo le esenzioni previste;
- assenza delle cause ostative dell’art. 6, di cui parliamo più avanti.
Il coniuge straniero che vive fuori dall’Italia può prima entrare con il ricongiungimento familiare e, maturati i due anni di residenza, presentare la domanda.
Il matrimonio deve durare fino al decreto
Il vincolo deve esistere fino al giorno del decreto del Ministro dell’Interno. Se nel frattempo interviene il divorzio, l’annullamento o anche solo la separazione personale, la cittadinanza non si acquista. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 195 del 2022, ha però stabilito che la morte del coniuge italiano durante il procedimento non impedisce l’acquisto.
Vale anche per le unioni civili?
Sì. Dal 2016 la legge sulle unioni civili (L. 76/2016) estende alla parte dell’unione civile le norme che parlano di «coniuge». Le Prefetture trattano quindi allo stesso modo le domande per matrimonio o unione civile registrata in Italia. Resta esclusa, invece, la semplice convivenza di fatto: le differenze sono spiegate nell’articolo su unioni civili e convivenze.
Quali condanne impediscono la cittadinanza?
L’art. 6 della legge 91/1992 indica le sole cause che impediscono l’acquisto per matrimonio:
- la condanna per i delitti contro la personalità dello Stato e contro i diritti politici del cittadino;
- la condanna per un delitto non colposo punito con una pena massima di almeno tre anni di reclusione;
- la condanna all’estero per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno, se la sentenza è stata riconosciuta in Italia;
- la presenza di comprovati motivi di sicurezza della Repubblica.
La riabilitazione fa cessare gli effetti della condanna (art. 6, comma 3): chi ha un precedente può quindi valutare prima la riabilitazione penale. Se è in corso un processo per uno di questi reati, la pratica resta sospesa fino alla sentenza definitiva. Una domanda respinta può essere ripresentata dopo cinque anni (art. 8).
Come si presenta la domanda?
La domanda si presenta online anche per chi vive all’estero. I passaggi sono questi:
- Accesso al portale Cittadinanza del Ministero dell’Interno con SPID o CIE.
- Documenti: documento d’identità, atto di nascita e certificato penale del Paese di origine, legalizzati o con apostille e tradotti, e certificazione di lingua B1.
- Pagamenti: contributo di 250 euro (art. 9-bis) e marca da bollo da 16 euro per le domande presentate in Italia.
- Istruttoria della Prefettura del luogo di residenza, per chi vive a Palermo e provincia quella di Palermo, oppure del consolato per chi vive all’estero.
- Decreto e giuramento: la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell’Interno (art. 7) e diventa efficace con il giuramento, da prestare in Comune entro sei mesi dalla notifica (art. 10).
I figli minori conviventi del nuovo cittadino diventano anch’essi italiani, ma solo se risiedono legalmente in Italia da almeno due anni continuativi, o dalla nascita se sono più piccoli (art. 14, modificato nel 2025).
Quanto tempo ci vuole?
Il procedimento deve concludersi entro 24 mesi dalla domanda, prorogabili fino a 36 (art. 9-ter, per le domande presentate dal 20 dicembre 2020). Fino al 2018 il decorso del tempo impediva al Ministero di respingere la domanda; quella regola è stata abrogata dal decreto-legge 113/2018 e oggi il silenzio non equivale ad accoglimento.
Durante l’attesa conviene conservare la prova della convivenza e della residenza e comunicare subito alla Prefettura ogni cambio di indirizzo. Un trasferimento all’estero va segnalato, perché cambia l’ufficio competente.
Cosa fare in caso di rifiuto o di ritardo?
Prima del rifiuto arriva di solito un preavviso di rigetto, contro cui si possono presentare osservazioni entro 10 giorni (art. 10-bis L. 241/1990).
Poiché il coniuge ha un diritto soggettivo, secondo l’orientamento consolidato della Cassazione a Sezioni Unite il rifiuto si contesta di regola davanti al giudice ordinario, cioè il tribunale: la sezione e la sede competenti vanno verificate nel caso concreto. Quando invece il rifiuto si basa su motivi di sicurezza della Repubblica, l’amministrazione esercita un potere discrezionale e la competenza passa al giudice amministrativo, il TAR del Lazio.
Anche in caso di ritardo oltre i 36 mesi è possibile agire in giudizio. La scelta dello strumento e del giudice va valutata caso per caso, sulla base degli atti della pratica.
Domande frequenti
Se mi separo durante la pratica perdo il diritto?
Sì. La separazione personale, il divorzio o l’annullamento intervenuti prima del decreto impediscono l’acquisto. Una semplice crisi di coppia senza separazione non basta a bloccare la domanda.
Serve il B1 anche se sono sposato con un italiano?
Sì, la certificazione di italiano B1 è richiesta anche per il matrimonio (art. 9.1). Sono esonerati i titolari del permesso UE di lungo periodo, chi ha firmato l’accordo di integrazione e chi ha gravi limiti di apprendimento certificati.
Viviamo all’estero: possiamo chiederla?
Sì, dopo 3 anni dal matrimonio, o 18 mesi se avete figli. La domanda si presenta online e l’istruttoria è seguita dal consolato competente.
Ogni pratica ha documenti e tempi propri. Per una valutazione del caso concreto, anche con la collaborazione dell’Avv. Chiara Damiata, è possibile contattare lo studio.



