Ricongiungimento familiare: requisiti e procedura

Chi può far venire in Italia coniuge, figli e genitori, quanto reddito serve nel 2026, come si dimostra l’alloggio e cosa fare se la domanda è respinta.

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Ricongiungimento familiare: requisiti e procedura

Il ricongiungimento familiare è la procedura che permette allo straniero regolarmente residente in Italia di far venire dal proprio Paese il coniuge, i figli e, in alcuni casi, i genitori. Servono un permesso di soggiorno adatto, un reddito minimo collegato all’assegno sociale e un alloggio idoneo; la domanda si presenta allo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura (artt. 28-29 del Testo unico immigrazione, D.Lgs. 286/1998).

In questa guida vediamo chi può chiederlo, quali familiari sono ammessi, a quanto ammonta il reddito richiesto nel 2026, come funziona la procedura e cosa fare se la domanda viene respinta. Le regole sono state rese più severe dal D.L. 145/2024, convertito dalla L. 187/2024.

In breve

  • Per il coniuge, i figli maggiorenni invalidi e i genitori serve un soggiorno legale ininterrotto di almeno due anni (art. 28, comma 1-bis, T.U.); il requisito non vale per i figli minori e per i titolari di protezione internazionale.
  • Il reddito minimo è pari all’assegno sociale annuo (7.101,12 euro nel 2026) aumentato della metà per ogni familiare (art. 29, comma 3, T.U.).
  • Il nulla osta dello Sportello unico deve essere rilasciato entro 150 giorni dalla domanda (art. 29, comma 8, T.U.).
  • Contro il diniego si propone opposizione al tribunale ordinario, sezione specializzata in materia di immigrazione (art. 30, comma 6, T.U.).

Chi può chiedere il ricongiungimento familiare?

Può chiederlo lo straniero titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per lavoro subordinato o autonomo, protezione internazionale, studio, motivi religiosi o motivi familiari (art. 28, comma 1, T.U.). Per chi lavora, le regole sul permesso sono spiegate nella guida sul permesso di soggiorno per lavoro.

Dal D.L. 145/2024 c’è un requisito in più. Per ricongiungere il coniuge, i figli maggiorenni a carico e i genitori, il richiedente deve avere maturato almeno due anni di soggiorno legale ininterrotto in Italia al momento della domanda. Il limite non si applica ai figli minori e a chi ha la protezione internazionale.

Quali familiari si possono ricongiungere?

L’elenco è tassativo, cioè chiuso: non si possono aggiungere altri parenti. L’art. 29, comma 1, T.U. ammette:

  • il coniuge non legalmente separato e di almeno 18 anni;
  • i figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non sposati, con il consenso dell’altro genitore se esiste;
  • i figli maggiorenni a carico che per motivi di salute, con invalidità totale, non possono provvedere a sé stessi;
  • i genitori a carico che non hanno altri figli nel Paese di origine, oppure i genitori con più di 65 anni se gli altri figli non possono mantenerli per gravi e documentati motivi di salute.

Se i documenti di stato civile mancano o non sono affidabili, la rappresentanza diplomatica può accettare l’esame del DNA, a spese dell’interessato (art. 29, comma 1-bis). La domanda è respinta se il matrimonio o l’adozione sono avvenuti solo per ottenere l’ingresso in Italia (art. 29, comma 9).

Quanto reddito serve nel 2026?

Il richiedente deve avere un reddito annuo lecito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere (art. 29, comma 3, lett. b). Nel 2026 l’assegno sociale vale 546,24 euro per 13 mensilità, cioè 7.101,12 euro l’anno (circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025). Quindi, in base al numero dei familiari da ricongiungere:

  • per 1 familiare: almeno 10.651,68 euro;
  • per 2 familiari: almeno 14.202,24 euro;
  • per 3 familiari: almeno 17.752,80 euro.

Per due o più figli minori di 14 anni serve comunque almeno il doppio dell’assegno sociale. Nel calcolo si somma anche il reddito dei familiari già conviventi con il richiedente. Per i genitori con più di 65 anni serve inoltre un’assicurazione sanitaria o un altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi in Italia (art. 29, comma 3, lett. b-bis).

Quali caratteristiche deve avere l’alloggio?

Serve un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa, accertati dagli uffici del Comune (art. 29, comma 3, lett. a). Dopo il D.L. 145/2024 il Comune deve verificare anche il numero degli occupanti e i requisiti del decreto del Ministero della sanità del 5 luglio 1975 sui locali di abitazione.

A Palermo, come negli altri Comuni, il certificato si chiede all’ufficio comunale competente: tempi e documenti vanno verificati con il Comune. Per un figlio con meno di 14 anni che arriva insieme a uno dei genitori basta il consenso del titolare dell’alloggio in cui il minore vivrà.

Come funziona la procedura?

  1. Domanda di nulla osta: si invia online allo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura della provincia di residenza, con i documenti su reddito e alloggio (art. 29, comma 7).
  2. Istruttoria: la Questura verifica che non ci siano motivi ostativi; il nulla osta va rilasciato entro 150 giorni dalla richiesta.
  3. Visto d’ingresso: il familiare lo chiede al consolato italiano nel suo Paese, che controlla i documenti di parentela.
  4. Arrivo in Italia: il familiare si presenta allo Sportello unico e chiede il permesso di soggiorno per motivi familiari, che gli permette anche di lavorare e di studiare.

E se il familiare è già in Italia?

In questo caso si parla di coesione familiare. Il familiare regolarmente soggiornante con un altro permesso può chiederne la conversione in permesso per motivi familiari, se ci sono i requisiti del ricongiungimento, anche entro un anno dalla scadenza del titolo che aveva (art. 30, comma 1, lett. c, T.U.).

Familiari di cittadini italiani o dell’Unione europea: cosa cambia?

Per i familiari stranieri di cittadini dell’Unione europea valgono le regole del D.Lgs. 30/2007, più favorevoli: non serve il nulla osta dello Sportello unico e il familiare riceve la carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione, valida cinque anni (art. 10). Le stesse regole si applicano ai familiari di cittadini italiani quando sono più favorevoli (art. 23). Sul matrimonio con un cittadino italiano si veda anche la guida sulla cittadinanza per matrimonio.

Cosa fare se il ricongiungimento viene negato?

Contro il diniego del nulla osta, del visto per ricongiungimento o del permesso per motivi familiari si propone opposizione al tribunale ordinario (art. 30, comma 6, T.U.). Decide la sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale del luogo in cui ha sede l’autorità che ha emesso l’atto, con il rito semplificato (art. 20 D.Lgs. 150/2011). Gli atti del giudizio sono esenti da bollo e da altre tasse.

Il giudice valuta anche il superiore interesse dei minori, che la legge impone di considerare con priorità (art. 28, comma 3). Per le questioni di immigrazione e famiglia lo studio collabora con l’Avv. Chiara Damiata.

Domande frequenti

Posso ricongiungere un fratello o una sorella?

No. Fratelli, zii e cugini non rientrano nell’elenco dell’art. 29, che è chiuso. Per loro servono altre vie di ingresso, per esempio per lavoro o per studio.

Quanto tempo ci vuole in tutto?

La legge dà alla Prefettura 150 giorni per il nulla osta; poi servono i tempi del consolato per il visto. In pratica bisogna mettere in conto diversi mesi, variabili da Paese a Paese.

Con il permesso UE di lungo periodo è più semplice?

Il titolare del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo ha già un titolo stabile, ma deve comunque dimostrare reddito e alloggio. Può anche chiedere il permesso di lungo periodo per i familiari già presenti in Italia.

Ogni famiglia ha una situazione diversa: se stai preparando la domanda o hai ricevuto un diniego, puoi chiedere una valutazione allo studio, a Palermo e a Mussomeli, dalla pagina sedi e contatti.

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