Il familiare non europeo di un cittadino dell’Unione che vive in Italia ha diritto alla «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione». Si chiede alla Questura dopo tre mesi dall’ingresso e vale cinque anni (art. 10 D.Lgs. 30/2007). Non serve un nulla osta della Prefettura: il diritto nasce dal legame familiare e dal diritto di soggiorno del cittadino europeo.
Le stesse regole valgono, se sono più favorevoli, per i familiari stranieri dei cittadini italiani (art. 23 D.Lgs. 30/2007). Qui vediamo chi è considerato familiare, quali condizioni deve avere il cittadino UE, come si presenta la domanda, quando la carta diventa permanente e cosa succede in caso di divorzio o di rifiuto.
In breve
- La carta di soggiorno per il familiare di un cittadino UE si chiede alla Questura della provincia di residenza, dopo tre mesi dall’ingresso in Italia (art. 10 D.Lgs. 30/2007).
- Al primo rilascio la carta vale cinque anni; i costi indicati dalle Questure sono una marca da bollo da 16 euro e 30,46 euro per la carta elettronica.
- Dopo cinque anni di soggiorno legale e continuativo si ottiene la carta di soggiorno permanente (artt. 14 e 17 D.Lgs. 30/2007).
- Contro il rifiuto si ricorre al tribunale ordinario, nella sezione che si occupa di immigrazione (art. 8 D.Lgs. 30/2007 e art. 16 D.Lgs. 150/2011).
Chi è «familiare» per la legge?
L’art. 2 del D.Lgs. 30/2007, che recepisce la direttiva europea 2004/38/CE, considera familiari:
- il coniuge;
- il partner con cui il cittadino UE ha un’unione registrata, se l’Italia la equipara al matrimonio: in Italia è l’unione civile;
- i figli e discendenti sotto i 21 anni, oppure più grandi ma a carico, anche del coniuge o del partner;
- i genitori e ascendenti a carico, anche del coniuge o del partner.
«A carico» significa che la persona dipende economicamente dal cittadino UE o dal suo coniuge, e lo deve dimostrare. Altri parenti, come un fratello convivente o il partner di fatto con una relazione stabile documentata, non hanno un diritto automatico: la legge chiede solo di agevolarne l’ingresso e il soggiorno, dopo un esame della situazione personale (art. 3, comma 2).
Quali condizioni deve avere il cittadino europeo?
Il diritto del familiare dipende da quello del cittadino UE. Per soggiornare in Italia oltre tre mesi, il cittadino europeo deve essere lavoratore dipendente o autonomo, oppure avere risorse economiche sufficienti e un’assicurazione sanitaria, oppure essere iscritto a un corso di studi con risorse e copertura sanitaria (art. 7 D.Lgs. 30/2007).
Il familiare non deve avere un reddito proprio né superare un esame di lingua. Deve però dimostrare il legame familiare con documenti validi, e la Questura può rifiutare la carta se il matrimonio risulta celebrato solo per ottenere il soggiorno.
Chi è familiare di un cittadino straniero non europeo segue invece la procedura del ricongiungimento familiare, con requisiti di reddito e alloggio.
Come si chiede la carta e quali documenti servono?
La domanda si presenta alla Questura della provincia di residenza (a Palermo, all’Ufficio immigrazione), con le modalità di prenotazione indicate da ciascuna Questura; in alcune province è attivo anche il kit postale. I passaggi principali sono:
- Iscrizione anagrafica in Comune, o almeno la sua richiesta, insieme al cittadino UE.
- Documenti di identità: passaporto valido e copia di tutte le pagine scritte.
- Prova del legame: certificato di matrimonio, di unione civile o di nascita, legalizzato o con apostille e tradotto in italiano se rilasciato all’estero.
- Prova del mantenimento, per figli sopra i 21 anni e genitori: documenti che dimostrano che sono a carico.
- Quattro fotografie, la marca da bollo da 16 euro e la ricevuta del versamento di 30,46 euro per la carta elettronica (importi indicati dalle Questure, da verificare al momento della domanda).
Al momento della domanda la Questura rilascia una ricevuta, che dimostra la richiesta in attesa della carta. La direttiva europea fissa per il rilascio un termine massimo di sei mesi.
Quanto dura la carta e quando diventa permanente?
La carta vale cinque anni. Le assenze dall’Italia fino a sei mesi l’anno non la fanno decadere, e nemmeno assenze più lunghe per motivi importanti come gravidanza, malattia grave, studio o lavoro all’estero (art. 10 D.Lgs. 30/2007).
Dopo cinque anni di soggiorno legale e continuativo in Italia con il cittadino UE si acquista il diritto di soggiorno permanente (art. 14). La carta di soggiorno permanente va chiesta prima della scadenza di quella ordinaria; la legge prevede il rilascio entro 90 giorni (art. 17). Si perde solo con assenze superiori a due anni consecutivi. È un titolo diverso dal permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, che riguarda gli stranieri senza familiari europei.
Cosa succede in caso di divorzio, morte o violenza?
Il familiare non europeo non perde automaticamente il diritto se il rapporto finisce. In caso di divorzio o annullamento del matrimonio lo conserva, tra l’altro, se (art. 12):
- il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno uno in Italia, prima dell’inizio del procedimento;
- ha l’affidamento dei figli del cittadino UE;
- è stato vittima di violenza domestica, come spiegato anche nell’articolo sul permesso per le vittime di violenza;
- ha il diritto di visita a un figlio minore che deve avvenire in Italia.
In caso di morte del cittadino UE, il familiare non europeo conserva il diritto se ha vissuto in Italia come suo familiare per almeno un anno prima del decesso (art. 11). In questi casi, fino al soggiorno permanente, deve dimostrare di lavorare o di avere risorse sufficienti e un’assicurazione sanitaria.
Cosa fare se la Questura rifiuta la carta?
Il rifiuto o la revoca della carta si impugnano davanti al giudice ordinario: il tribunale sede della sezione per l’immigrazione e la libera circolazione dei cittadini UE, con il rito semplificato (art. 8 D.Lgs. 30/2007 e art. 16 D.Lgs. 150/2011). Per chi vive nella zona di Palermo è competente il Tribunale di Palermo; per la provincia di Caltanissetta, il Tribunale di Caltanissetta.
La legge non fissa un termine specifico per questo ricorso, ma conviene non aspettare: il provvedimento va fatto esaminare subito, insieme a tutti i documenti presentati.
Domande frequenti
Con la carta di soggiorno posso lavorare?
Sì. Il familiare di un cittadino UE può svolgere lavoro dipendente o autonomo alle stesse condizioni dei cittadini, anche mentre attende la carta con la ricevuta della domanda.
Sono sposato con un cittadino italiano: mi spetta la stessa carta?
Sì, se le regole europee sono più favorevoli (art. 23 D.Lgs. 30/2007). Dopo il matrimonio si può valutare anche la cittadinanza per matrimonio, che ha requisiti e tempi propri.
Con la carta posso iscrivermi al Servizio sanitario?
In genere sì, ma le condizioni dipendono anche dalla posizione del cittadino europeo, per esempio se lavora in Italia o se ha un’assicurazione privata. Come funziona è spiegato nell’articolo sull’iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
Ogni domanda dipende dai documenti di famiglia e dalla posizione del cittadino europeo. Per esaminare il caso concreto è possibile contattare lo studio: le informazioni sono nella pagina Sedi e contatti.



