Contro il visto d’ingresso negato da un’ambasciata o da un consolato italiano si può presentare ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Fa eccezione il visto per ricongiungimento familiare: in quel caso è competente il tribunale ordinario, che può anche ordinare il rilascio del visto (art. 30, comma 6, D.Lgs. 286/1998).
Questa guida spiega perché un visto può essere rifiutato, cosa deve contenere il diniego, quali strade ci sono oltre al ricorso e come si muove in pratica chi si trova all’estero, anche quando la famiglia vive in Sicilia.
In breve
- Il diniego del visto va comunicato in una lingua comprensibile al richiedente o in inglese, francese, spagnolo o arabo, e di regola deve essere motivato (art. 4, comma 2, D.Lgs. 286/1998).
- Per i visti di lavoro, studio, famiglia e altri casi indicati dalla legge la motivazione è sempre obbligatoria, anche quando il rifiuto si basa su ragioni di sicurezza.
- Il diniego si impugna di regola davanti al TAR del Lazio entro 60 giorni; il ricorso richiede un avvocato iscritto in Italia.
- Per il visto di ricongiungimento familiare si va al tribunale ordinario, sezione immigrazione, senza spese di bollo (art. 20 D.Lgs. 150/2011).
Che cos’è il visto e chi lo rilascia?
Il visto d’ingresso è l’autorizzazione, applicata sul passaporto, che consente al cittadino di un Paese terzo di entrare in Italia. Lo rilasciano le ambasciate e i consolati italiani competenti per il luogo di residenza del richiedente (art. 4 D.Lgs. 286/1998 e art. 5 D.P.R. 394/1999).
Esistono due tipi principali. Il visto Schengen di tipo C, per soggiorni brevi fino a 90 giorni (turismo, affari, visita a parenti), segue il Codice dei visti europeo, il Regolamento (CE) n. 810/2009. Il visto nazionale di tipo D, per soggiorni lunghi (lavoro, studio, famiglia), segue la legge italiana. Il consolato decide sul visto D entro 90 giorni dalla domanda, salvo termini diversi (art. 5, comma 8, D.P.R. 394/1999).
Perché un visto può essere negato?
I motivi più frequenti sono:
- Documenti insufficienti: mancano prove sullo scopo del viaggio, sull’alloggio o sull’assicurazione sanitaria.
- Mezzi economici: il richiedente non dimostra di avere risorse sufficienti per il soggiorno e il ritorno (art. 4, comma 3).
- Dubbi sul rientro: per i visti brevi, il consolato ritiene che il richiedente non lascerà lo spazio Schengen alla scadenza.
- Segnalazioni: una segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen, spesso legata a un’espulsione precedente (vedi la guida al divieto di reingresso).
- Sicurezza e precedenti penali: minaccia per l’ordine pubblico o condanne per alcuni reati (art. 4, comma 3).
Per i visti di lavoro il problema nasce spesso a monte, nel nulla osta o nella procedura del decreto flussi: in quel caso va verificato quale atto contestare.
Cosa deve contenere il diniego?
Il diniego va comunicato per iscritto, in una lingua comprensibile al richiedente o, se non è possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Di regola deve essere motivato, cioè spiegare le ragioni del rifiuto. Per motivi di sicurezza o di ordine pubblico la motivazione può mancare, ma non per i visti di lavoro, ricongiungimento familiare, studio, cure mediche e gli altri casi indicati dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. 286/1998.
Per il visto Schengen il rifiuto si comunica con un modulo standard che indica il motivo, e il Codice dei visti riconosce il diritto di impugnarlo secondo la legge dello Stato che ha deciso (art. 32 Regolamento 810/2009). Leggere bene la motivazione è il primo passo: spesso indica quale documento è mancato.
Come si fa ricorso contro il visto negato?
Le strade possibili sono diverse, da scegliere secondo il motivo del rifiuto e l’urgenza:
- Nuova domanda: se il problema era un documento mancante, una domanda completa può essere la via più rapida.
- Richiesta di riesame: un’istanza motivata al consolato perché corregga in autotutela un errore evidente. Non sospende i termini del ricorso.
- Ricorso al TAR: secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, è competente il TAR del Lazio, sede di Roma, perché il provvedimento è adottato da un ufficio dello Stato all’estero. Il termine è di 60 giorni dalla comunicazione. Regole e costi sono nella guida al ricorso al TAR.
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: entro 120 giorni, alternativo al TAR.
Il codice del processo amministrativo prevede un aumento dei termini di notifica quando le parti risiedono all’estero, di 30 giorni in Europa e 90 fuori d’Europa (art. 41, comma 5, D.Lgs. 104/2010). L’applicazione al singolo caso va però verificata: è prudente non contare sulla proroga e agire entro 60 giorni.
Il ricorso richiede un avvocato abilitato in Italia. La procura firmata all’estero deve essere autenticata, per esempio da un notaio locale con apostille o dal consolato: è un passaggio da preparare subito, perché richiede tempo.
E se il visto negato è per ricongiungimento familiare?
In questo caso la competenza è del giudice ordinario. Contro i provvedimenti in materia di unità familiare, compreso il diniego del visto, si presenta opposizione al tribunale, sezione per l’immigrazione, del luogo in cui ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento (art. 30, comma 6, D.Lgs. 286/1998 e art. 20 D.Lgs. 150/2011): per i visti negati dai consolati si individua di regola il Tribunale di Roma, ma la competenza va verificata. Il tribunale, se accoglie il ricorso, può disporre il rilascio del visto anche senza il nulla osta, e gli atti sono esenti da bollo.
Il ricorso è spesso presentato dal familiare che vive in Italia, insieme al parente all’estero. Requisiti e procedura sono nella guida al ricongiungimento familiare; per il permesso che si ottiene dopo l’ingresso vedi la guida al permesso per motivi familiari.
Domande frequenti
Dopo un visto negato posso presentare subito una nuova domanda?
Sì, in genere non ci sono divieti. Conviene però correggere prima il problema indicato nel diniego, altrimenti il nuovo rifiuto è probabile.
Il consolato può rifiutare il visto senza spiegare il motivo?
Solo per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, e non per i visti di lavoro, famiglia, studio e gli altri casi previsti dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. 286/1998, per i quali la motivazione è sempre dovuta.
Devo venire in Italia per fare ricorso?
No. Il ricorso è presentato dall’avvocato in Italia con la procura firmata all’estero. Il richiedente segue la causa a distanza.
I termini per impugnare un visto negato sono brevi e i documenti vanno raccolti in fretta, spesso tra due Paesi. Per una valutazione del diniego, le modalità di contatto dello studio sono nella pagina Sedi e contatti.



