Per assumere un lavoratore straniero che vive all’estero, il datore di lavoro deve chiedere un nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione, nei limiti delle quote fissate dal decreto flussi e a partire dai giorni stabiliti (i cosiddetti click day). Ottenuto il nulla osta, il lavoratore chiede il visto al consolato, entra in Italia e firma il contratto di soggiorno.
Per il triennio 2026-2028 le quote sono fissate dal D.P.C.M. 2 ottobre 2025. Qui spieghiamo quote, passaggi della domanda, requisiti del datore di lavoro, ingressi fuori quota e sanzioni per chi impiega lavoratori senza permesso di soggiorno.
In breve
- Il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta allo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura, solo online sul Portale ALI del Ministero dell’Interno (artt. 22 e 24 D.Lgs. 286/1998).
- Per il 2026 il D.P.C.M. 2 ottobre 2025 prevede 164.850 ingressi in quota: 76.200 per lavoro subordinato non stagionale, 88.000 per lavoro stagionale e 650 per lavoro autonomo.
- I click day 2026 sono stati il 12 gennaio (stagionali agricoli), il 9 febbraio (stagionali turistici), il 16 febbraio (non stagionali) e il 18 febbraio (assistenza familiare); le domande si possono inviare fino al 31 dicembre 2026, se restano quote.
- Chi impiega stranieri senza permesso di soggiorno rischia la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore (art. 22, comma 12, D.Lgs. 286/1998).
Cos’è il decreto flussi e quante sono le quote?
Il decreto flussi è il provvedimento con cui il Governo stabilisce quanti lavoratori non comunitari possono entrare in Italia per lavoro. Dal 2023 la programmazione è triennale: un unico decreto fissa le quote per tre anni.
Il D.P.C.M. 2 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2025, prevede per il triennio 2026-2028 complessivamente 497.550 ingressi. Per il 2026:
- 76.200 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, di cui 13.600 riservati all’assistenza familiare, cioè al lavoro domestico;
- 88.000 ingressi per lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico;
- 650 ingressi per lavoro autonomo.
Una parte delle quote non stagionali è riservata ai cittadini dei Paesi che collaborano con l’Italia in materia migratoria. L’elenco dei Paesi e dei settori è nel decreto e nella circolare congiunta dei Ministeri del 16 ottobre 2025.
Come funziona la domanda del datore di lavoro?
La procedura è tutta telematica e si svolge sul Portale ALI del Ministero dell’Interno, con SPID o CIE. I passaggi principali sono:
- Verifica al centro per l’impiego: per i lavori non stagionali, compresa l’assistenza familiare, il datore deve prima chiedere al centro per l’impiego se in Italia ci sono lavoratori disponibili. Se il centro non risponde entro otto giorni, la verifica si considera negativa (art. 22, comma 2-bis).
- Precompilazione: la domanda va preparata nella finestra fissata dalla circolare (per il 2026, dal 23 ottobre al 7 dicembre 2025).
- Click day: la domanda precompilata si invia dalle ore 9 del giorno stabilito. Le quote sono assegnate per provincia secondo l’ordine di arrivo.
- Istruttoria: lo Sportello unico per l’immigrazione, che a Palermo opera presso la Prefettura, acquisisce il parere della Questura e controlla i requisiti.
- Nulla osta: per il lavoro non stagionale arriva entro 60 giorni dall’assegnazione della quota, per lo stagionale entro 20 giorni; vale sei mesi.
Ogni datore di lavoro privato può presentare al massimo tre domande per ciascun anno del triennio. Il limite non vale per le domande inviate tramite le organizzazioni datoriali, i consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati o le agenzie per il lavoro.
Quali requisiti deve avere il datore di lavoro?
Il datore deve dimostrare di poter sostenere il rapporto di lavoro. Serve l’asseverazione (art. 24-bis del Testo unico): un consulente del lavoro, un altro professionista indicato dalla L. 12/1979 o un’organizzazione datoriale certifica il rispetto del contratto collettivo e la congruità della richiesta rispetto alla capacità economica dell’impresa.
Secondo la circolare del 16 ottobre 2025, per le imprese il reddito imponibile o il fatturato non deve essere inferiore a 30.000 euro annui. Per il lavoro domestico il reddito del datore deve essere di almeno 20.000 euro, che salgono a 27.000 se la famiglia ha più componenti conviventi. Il requisito non vale per chi assume un assistente per sé perché non autosufficiente. Il datore deve anche documentare un alloggio idoneo per il lavoratore.
La domanda è irricevibile se il datore, nei tre anni precedenti, non ha firmato senza giustificato motivo un contratto di soggiorno già richiesto, oppure se è stato rinviato a giudizio o condannato, anche in modo non definitivo, per riduzione in schiavitù, tratta o caporalato.
Cosa succede dopo il nulla osta?
Il nulla osta è trasmesso al consolato italiano del Paese del lavoratore, che rilascia il visto d’ingresso per lavoro. Entro 15 giorni dall’arrivo in Italia datore e lavoratore firmano il contratto di soggiorno (art. 22, comma 6), che viene inviato allo Sportello unico per chiedere il permesso di soggiorno. Nell’attesa, il nulla osta consente già di lavorare.
Il permesso va poi rinnovato alla scadenza: ne parliamo nell’articolo sul permesso di soggiorno per lavoro. Il lavoro stagionale può durare al massimo nove mesi in un periodo di dodici (art. 24, comma 7).
Il decreto flussi riguarda i lavoratori residenti all’estero. Non serve a regolarizzare chi si trova già in Italia senza permesso di soggiorno.
Quali ingressi sono fuori quota?
Alcuni ingressi non rientrano nelle quote. I principali sono:
- Assistenza a grandi anziani, persone con disabilità e bambini fino a sei anni: in via sperimentale, dal 2025 al 2028, fino a 10.000 nulla osta l’anno. La domanda passa per le agenzie per il lavoro o per le associazioni datoriali firmatarie del contratto del lavoro domestico (art. 2 D.L. 145/2024, esteso fino al 2028 dal D.L. 146/2025).
- Casi particolari previsti dall’art. 27 del Testo unico, come dirigenti, personale altamente specializzato, ricercatori e titolari di Carta blu UE.
Per l’assistenza fuori quota ci sono regole specifiche: nei primi dodici mesi il lavoratore può svolgere solo quell’attività, e il cambio di datore di lavoro richiede l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
Cosa rischia chi assume senza permesso di soggiorno?
Impiegare stranieri senza permesso di soggiorno, o con permesso scaduto e non rinnovato nei termini, revocato o annullato, è reato: reclusione da sei mesi a tre anni e multa di 5.000 euro per ogni lavoratore (art. 22, comma 12). La pena aumenta da un terzo alla metà se i lavoratori sono più di tre, se sono minori in età non lavorativa o se sono sottoposti a condizioni di sfruttamento.
A queste pene si aggiungono le sanzioni amministrative per il lavoro in nero. Il lavoratore vittima di particolare sfruttamento che denuncia e collabora nel processo penale può ottenere uno specifico permesso di soggiorno (art. 18-ter del Testo unico).
Domande frequenti
Posso assumere con il decreto flussi uno straniero che è già in Italia?
No, il decreto flussi riguarda chi risiede all’estero. Chi è già in Italia con un permesso che consente di lavorare può essere assunto direttamente, con le normali comunicazioni obbligatorie.
Cosa succede se la domanda non rientra nelle quote?
Resta in graduatoria e può essere recuperata se si liberano quote. Secondo la circolare, le domande del 2026 non entrate in quota entro il 30 giugno 2027, e i nulla osta a cui non segue il visto entro la stessa data, decadono.
Il lavoratore assunto può poi portare la famiglia in Italia?
Sì, se ha un permesso di almeno un anno e rispetta i requisiti di reddito e alloggio. I dettagli sono nell’articolo sul ricongiungimento familiare.
Ogni assunzione dall’estero richiede di controllare per tempo requisiti, documenti e scadenze. Lo studio, con la collaborazione dell’Avv. Chiara Damiata, può seguire il datore di lavoro nella procedura: le modalità di contatto sono nella pagina Sedi e contatti.



