La persona straniera vittima di tratta, di grave sfruttamento, di violenza domestica o di sfruttamento lavorativo può ottenere un permesso di soggiorno «casi speciali», anche se si trova in Italia senza documenti. Lo prevedono gli artt. 18, 18-bis e 18-ter del D.Lgs. 286/1998: il permesso serve a sottrarre la vittima alla violenza e consente di lavorare e di studiare.
Sono tre permessi diversi, con requisiti propri. Qui vediamo quale si applica a ciascuna situazione, chi può chiederlo, quanto dura, cosa consente e da dove cominciare per chiedere aiuto in sicurezza.
In breve
- L’art. 18 D.Lgs. 286/1998 tutela le vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento in pericolo, su proposta o parere del pubblico ministero oppure dei servizi sociali, con un programma di assistenza e integrazione.
- L’art. 18-bis tutela le vittime di violenza domestica in Italia, per reati come maltrattamenti, lesioni, stalking e violenza sessuale, con il parere favorevole o su proposta dell’autorità giudiziaria.
- L’art. 18-ter, introdotto dal D.L. 145/2024, tutela i lavoratori vittime di caporalato e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) che collaborano a far emergere i fatti.
- Il permesso dura un anno, si rinnova, consente lavoro e studio e alla scadenza si può convertire in permesso per lavoro o per studio.
Chi può ottenere il permesso per tratta e grave sfruttamento?
L’art. 18 riguarda la persona straniera che è vittima di violenza o grave sfruttamento e corre un pericolo concreto per la propria incolumità, perché cerca di sottrarsi a un’organizzazione criminale o perché ha reso dichiarazioni in un procedimento penale. Sono i casi di tratta di esseri umani, riduzione in schiavitù, sfruttamento della prostituzione e altri reati gravi.
La legge prevede due percorsi. Nel percorso giudiziario il permesso è proposto dal Procuratore della Repubblica o rilasciato con il suo parere favorevole, quando la situazione emerge durante un’indagine. Nel percorso sociale la proposta arriva dai servizi sociali del Comune o da un ente antitratta: la denuncia non è una condizione indispensabile.
La vittima è inserita in un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale, che garantisce alloggio, vitto e assistenza sanitaria. Il permesso è revocato se il programma viene interrotto o se la persona tiene condotte incompatibili con le sue finalità.
Violenza domestica: come funziona l’art. 18-bis?
L’art. 18-bis tutela chi subisce violenza in famiglia o da un partner, attuale o passato. Per «violenza domestica» la legge intende atti gravi o non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica.
Il permesso si rilascia quando, nel corso di un procedimento per reati come i maltrattamenti in famiglia, le lesioni, il matrimonio forzato, il sequestro di persona, la violenza sessuale o lo stalking, emerge un pericolo concreto e attuale per l’incolumità della vittima. Lo rilascia il questore, su proposta o con il parere favorevole dell’autorità giudiziaria.
Il permesso si affianca alle misure di protezione previste dal diritto civile e penale, come l’allontanamento del violento e gli ordini di protezione. Chi è sposata con un cittadino europeo può anche conservare il proprio diritto di soggiorno dopo il divorzio, come spiegato nell’articolo sulla carta di soggiorno del familiare UE.
Sfruttamento lavorativo e caporalato: cosa prevede l’art. 18-ter?
L’art. 18-ter, introdotto dal D.L. 145/2024 (convertito dalla L. 187/2024), ha preso il posto del vecchio permesso previsto dall’art. 22, comma 12-quater. Riguarda il lavoratore straniero vittima di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis del codice penale), per esempio paghe molto inferiori ai contratti, orari estenuanti, alloggi degradanti, minacce.
Il questore rilascia il permesso, su proposta dell’autorità giudiziaria, quando durante operazioni di polizia, indagini o un processo emergono violenza, abuso o sfruttamento e il lavoratore contribuisce utilmente a far emergere i fatti e a individuare i responsabili. L’Ispettorato nazionale del lavoro può segnalare i casi ed esprime un parere. La tutela si estende ai familiari.
Chi lavora senza contratto ma non subisce sfruttamento grave ha comunque strumenti per tutelarsi: ne parliamo nell’articolo sul lavoro in nero. L’ultima regolarizzazione generale dei lavoratori stranieri senza permesso risale al 2020: oggi non è prevista una nuova sanatoria.
Cosa consente il permesso «casi speciali»?
Nel testo in vigore, i tre permessi durano un anno. Quelli degli artt. 18 e 18-ter si possono rinnovare per un altro anno o per il periodo più lungo necessario per l’inserimento sociale e lavorativo o per motivi di giustizia; per l’art. 18-bis il rinnovo va valutato caso per caso. Consentono di:
- lavorare, come dipendente e, per gli artt. 18-bis e 18-ter, anche in modo autonomo;
- studiare e accedere ai servizi assistenziali;
- iscriversi al centro per l’impiego e all’anagrafe;
- convertire il permesso, alla scadenza, in permesso per lavoro o, se si frequenta un corso regolare, per studio.
Il permesso può essere revocato se la persona tiene condotte incompatibili con le sue finalità o se vengono meno le condizioni che lo hanno giustificato.
Da dove si comincia per chiedere aiuto?
La sicurezza viene prima dei documenti. Alcuni punti di riferimento:
- Emergenza: in pericolo immediato si chiama il 112.
- Violenza domestica: il numero 1522, gratuito e attivo 24 ore su 24, mette in contatto con i centri antiviolenza.
- Tratta e sfruttamento: il Numero verde antitratta 800 290 290 è gratuito, anonimo, attivo 24 ore su 24 e con operatori che parlano più lingue.
- Assistenza legale: un avvocato può aiutare a raccogliere le prove, presentare la denuncia e seguire la domanda di permesso.
Le cure mediche urgenti spettano anche a chi non ha ancora un permesso, come spiegato nell’articolo sull’iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
Domande frequenti
Devo per forza denunciare per avere il permesso?
Per l’art. 18 esiste il percorso sociale, che non richiede la denuncia. Per gli artt. 18-bis e 18-ter, invece, serve un procedimento penale e il coinvolgimento dell’autorità giudiziaria.
Se non ho documenti rischio l’espulsione quando chiedo aiuto?
Questi permessi esistono proprio per chi è in Italia senza titolo. È però prudente farsi assistere fin dall’inizio da un centro antiviolenza, da un ente antitratta o da un avvocato.
Il permesso vale anche per i miei figli?
L’art. 18-ter estende espressamente la tutela ai membri del nucleo familiare della vittima. Negli altri casi la posizione dei figli va valutata caso per caso, anche alla luce delle regole sui minori.
Ogni situazione di violenza o sfruttamento richiede attenzione e riservatezza. Per una valutazione del caso concreto è possibile rivolgersi allo studio: le modalità di contatto sono nella pagina Sedi e contatti.



