Se la Questura non rilascia o non rinnova il permesso di soggiorno entro 90 giorni dalla domanda, termine fissato dall’art. 5, comma 9, D.Lgs. 286/1998, lo straniero può sollecitare l’ufficio con una diffida e poi presentare al TAR un ricorso contro il silenzio: il giudice può ordinare alla Questura di decidere entro un termine breve, di regola 30 giorni. Nel frattempo, con la ricevuta della domanda, si può restare in Italia e lavorare.
Questa guida spiega quali sono i termini oggi in vigore, quali diritti si hanno durante l’attesa, come si sollecita la Questura e come funziona il ricorso al TAR, anche in Sicilia.
In breve
- Dal 22 maggio 2026 la Questura deve rilasciare, rinnovare o convertire il permesso entro 90 giorni dalla domanda (art. 5, comma 9, D.Lgs. 286/1998, modificato dal D.Lgs. 83/2026).
- Con la ricevuta della domanda lo straniero soggiorna regolarmente e può lavorare anche oltre i 90 giorni, finché la Questura non comunica motivi ostativi (art. 5, comma 9-bis).
- Il ricorso contro il silenzio si presenta al TAR anche senza diffida, entro un anno dalla scadenza del termine (artt. 31 e 117 c.p.a.).
- In Sicilia è competente il TAR di Palermo o la sezione di Catania, secondo la Questura; l’appello va al Consiglio di Giustizia Amministrativa.
Entro quanto tempo la Questura deve rilasciare il permesso?
Il D.Lgs. 16 aprile 2026, n. 83, applicabile dal 22 maggio 2026, ha portato il termine generale da 60 a 90 giorni dalla presentazione della domanda, per il rilascio, il rinnovo e la conversione (art. 5, comma 9, D.Lgs. 286/1998). Per il permesso unico di lavoro è previsto un termine più breve: 30 giorni dal completamento della domanda (art. 5, comma 8.1-bis).
Lo stesso decreto ha spostato anche il termine per chiedere il rinnovo: la domanda va presentata almeno 90 giorni prima della scadenza del permesso (art. 5, comma 4). Le regole su requisiti e diniego del permesso per lavoro sono nella guida al permesso di soggiorno per lavoro.
Quando il termine scade senza una decisione si parla di silenzio-inadempimento: l’amministrazione non risponde. Il silenzio non equivale né a un sì né a un no, ma è un inadempimento contro cui si può agire.
Cosa si può fare mentre si aspetta?
Durante l’attesa lo straniero soggiorna legalmente in Italia e può lavorare, anche se la Questura supera i 90 giorni, purché abbia la ricevuta della domanda e gli altri requisiti di legge (art. 5, comma 9-bis, D.Lgs. 286/1998). Questa protezione dura finché la Questura non comunica, anche al datore di lavoro, l’esistenza di motivi che impediscono il rilascio.
La ricevuta va conservata con cura insieme al permesso scaduto e al passaporto. Con i codici della ricevuta si può controllare online lo stato della pratica sul servizio della Polizia di Stato. Chi è iscritto all’anagrafe non perde la residenza durante il rinnovo (vedi la guida alla residenza anagrafica dello straniero). Le possibilità di viaggiare all’estero con la sola ricevuta sono invece limitate e vanno verificate prima di partire.
Come si sollecita la Questura?
Prima del ricorso conviene seguire alcuni passaggi, utili anche per documentare il ritardo:
- Verificare la pratica: controllare online lo stato della domanda e se sono stati chiesti documenti integrativi o una convocazione non ricevuta.
- Chiedere informazioni per iscritto: una PEC all’Ufficio immigrazione della Questura, con i dati della ricevuta, lascia traccia della richiesta.
- Inviare una diffida: un atto formale che ricorda il termine scaduto e chiede di provvedere entro un termine indicato. Non è obbligatoria, ma spesso sblocca la pratica.
- Chiedere l’accesso agli atti: permette di vedere il fascicolo e capire se manca qualcosa (art. 22 L. 241/1990).
La legge sul procedimento amministrativo prevede anche un funzionario con potere sostitutivo, a cui ci si può rivolgere quando il termine è scaduto (art. 2, comma 9-bis, L. 241/1990). Le regole generali sono spiegate nella guida sul silenzio della pubblica amministrazione.
Come funziona il ricorso contro il silenzio al TAR?
Se la Questura continua a non decidere, si può presentare il ricorso contro il silenzio al Tribunale amministrativo regionale. Il ricorso si notifica al Ministero dell’interno, da cui dipende la Questura, anche senza diffida preventiva, finché dura l’inadempimento e non oltre un anno dalla scadenza del termine (artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo, D.Lgs. 104/2010).
Il TAR decide con una procedura rapida, in camera di consiglio, con una sentenza in forma semplificata. Se accoglie il ricorso, ordina alla Questura di provvedere entro un termine che di regola non supera 30 giorni e può nominare un commissario ad acta, cioè un funzionario che decide al posto dell’ufficio inadempiente. Il giudice non rilascia il permesso: ordina di decidere, e la decisione potrà essere anche negativa.
In Sicilia è competente il TAR di Palermo per le Questure di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani, la sezione di Catania per quelle di Catania, Messina, Enna, Ragusa e Siracusa. L’appello va al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Costi e regole del processo sono nella guida al ricorso al TAR.
Per alcuni permessi la competenza può essere diversa. Le controversie sui permessi per motivi familiari e su alcuni permessi legati alla protezione spettano al tribunale ordinario, sezione immigrazione (art. 3 D.L. 13/2017): prima di agire va verificato quale giudice è competente.
Cosa succede se arriva un diniego?
Se la Questura, anche dopo il ricorso, respinge la domanda, il provvedimento di diniego si impugna con un nuovo ricorso, di regola al TAR entro 60 giorni dalla notifica (art. 6, comma 10, D.Lgs. 286/1998). Prima del diniego la Questura deve comunicare i motivi e consentire di presentare osservazioni (art. 10-bis L. 241/1990): è il momento giusto per produrre i documenti mancanti.
Domande frequenti
Sono passati più di 90 giorni: posso continuare a lavorare?
Sì, se hai la ricevuta della domanda e gli altri requisiti di legge. Il diritto vale finché la Questura non comunica motivi che impediscono il rilascio (art. 5, comma 9-bis, D.Lgs. 286/1998).
La diffida è obbligatoria prima del ricorso al TAR?
No. Il codice del processo amministrativo consente il ricorso anche senza diffida. In pratica però una diffida motivata spesso basta a far avanzare la pratica e documenta il ritardo.
Il TAR può rilasciarmi direttamente il permesso?
Di regola no. Il giudice ordina alla Questura di decidere entro un termine e, se l’ufficio non obbedisce, nomina un commissario ad acta. Sulla fondatezza della domanda può pronunciarsi solo se non restano valutazioni discrezionali all’amministrazione.
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