Il ricorso al TAR, il Tribunale amministrativo regionale, serve a chiedere l’annullamento di un atto della pubblica amministrazione ritenuto illegittimo: un’esclusione da un concorso pubblico o da una gara, un diniego di permesso di costruire, un’ordinanza di demolizione. Il termine ordinario è di 60 giorni da quando si è avuta conoscenza dell’atto.
Le regole sono quelle del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104). I termini sono rigidi: una volta scaduti, l’atto di regola non si può più contestare. Vediamo termini, sospensiva, costi e particolarità siciliane.
In breve
- Il ricorso al TAR va notificato entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza dell’atto e depositato entro 30 giorni dall’ultima notifica (artt. 41 e 45 del codice del processo amministrativo).
- Negli appalti il termine per ricorrere è di 30 giorni; contro il silenzio dell’amministrazione si agisce entro un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
- Il ricorso non sospende l’atto: se c’è un danno grave e irreparabile si chiede una misura cautelare (art. 55).
- In Sicilia l’appello contro le sentenze del TAR di Palermo e di Catania si propone al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.
Quando si può fare ricorso al TAR?
Si può impugnare un provvedimento che lede un proprio interesse, cioè che produce un effetto negativo concreto sulla propria posizione. I vizi che si possono far valere sono tre (art. 29 del codice): violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere. Quest’ultimo comprende, per esempio, la motivazione carente o contraddittoria, l’istruttoria insufficiente e la disparità di trattamento.
Il ricorso deve indicare con precisione i motivi: non basta sostenere che la decisione è ingiusta, bisogna spiegare quale regola è stata violata e perché. Davanti al TAR si può chiedere anche il risarcimento del danno causato da un provvedimento illegittimo, reagire al silenzio della pubblica amministrazione e ottenere documenti che l’ente si rifiuta di mostrare.
Prima di decidere se ricorrere è utile avere tutti gli atti del procedimento: se mancano documenti importanti, conviene chiederli subito con una richiesta di accesso agli atti, senza però lasciar scorrere inutilmente il termine per il ricorso.
Quali sono i termini del ricorso?
Il ricorso va notificato entro 60 giorni all’amministrazione che ha adottato l’atto e ad almeno uno dei controinteressati, cioè chi trae vantaggio dall’atto (per esempio il vincitore di un concorso). Il termine decorre dalla notifica o comunicazione dell’atto o dalla sua piena conoscenza; per gli atti che non vanno notificati individualmente, dalla fine della pubblicazione prevista dalla legge.
Dopo la notifica il ricorso va depositato al TAR, in via telematica, entro 30 giorni dall’ultima notifica. Alcuni termini sono diversi:
- appalti pubblici: il ricorso contro gli atti di gara si notifica entro 30 giorni;
- rito abbreviato (art. 119: per esempio espropriazioni e provvedimenti delle autorità indipendenti): i termini processuali sono dimezzati, tranne quello per notificare il ricorso;
- accesso ai documenti: 30 giorni dal rifiuto o dal silenzio;
- silenzio dell’amministrazione: entro un anno dalla scadenza del termine per provvedere;
- risarcimento del danno da provvedimento illegittimo: 120 giorni.
I termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto, ma non per la fase cautelare. Per orientarti con le date puoi usare il calcolo delle scadenze; la verifica finale, però, va fatta con l’avvocato.
Come si chiede la sospensiva?
Il ricorso, da solo, non blocca l’atto. Se l’attesa della sentenza rischia di causare un danno grave e irreparabile, si può chiedere al TAR una misura cautelare, comunemente detta sospensiva (art. 55 del codice): per esempio la sospensione di un’ordinanza di demolizione o l’ammissione con riserva a una prova concorsuale.
La domanda viene discussa in camera di consiglio, di solito poche settimane dopo il deposito. Il giudice valuta la probabile fondatezza del ricorso e il pregiudizio che si subirebbe aspettando. A volte, già in questa sede, il TAR decide il merito con una sentenza in forma semplificata. Nei casi di estrema gravità e urgenza il presidente può adottare un decreto provvisorio, prima ancora della camera di consiglio (art. 56).
Quanto costa un ricorso al TAR?
- Contributo unificato: è la tassa per l’iscrizione del ricorso. L’importo cambia a seconda della materia (è più alto per gli appalti, più basso per esempio per l’accesso ai documenti) e viene aggiornato nel tempo: va verificato al momento del deposito;
- compensi dell’avvocato: dipendono dalla complessità e dal valore della causa ed è bene concordarli per iscritto;
- spese vive: notifiche, copie ed eventuali consulenze tecniche.
Anche i motivi aggiunti possono richiedere un ulteriore contributo. In caso di sconfitta, il TAR può condannare il ricorrente a rimborsare le spese legali dell’amministrazione e dei controinteressati, anche se nelle questioni incerte le spese vengono spesso compensate. Chi ha un reddito basso può chiedere, alle condizioni di legge, il patrocinio a spese dello Stato anche davanti al TAR.
Cosa cambia in Sicilia: quale TAR e dove si fa appello?
In Sicilia il TAR ha sede a Palermo, con una sezione staccata a Catania competente per le province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa. La sede di Palermo è competente per le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani. Per gli atti delle autorità statali con effetti su tutto il territorio nazionale è di regola competente il TAR del Lazio.
Contro le sentenze dei TAR siciliani non si ricorre al Consiglio di Stato, ma al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGA), con sede a Palermo. L’appello va notificato entro 60 giorni dalla notifica della sentenza o, se non è stata notificata, entro sei mesi dalla pubblicazione; nel rito abbreviato i termini sono dimezzati.
In alternativa al TAR, contro gli atti definitivi ed entro 120 giorni, si può proporre un ricorso straordinario: per gli atti della Regione e degli enti locali siciliani, come i Comuni, si rivolge al Presidente della Regione, che decide sul parere vincolante del CGA; per gli atti statali decide, dal 20 febbraio 2026, il Presidente del Consiglio di Stato (D.L. 19/2026). È una scelta da ponderare, perché esclude il ricorso al TAR contro lo stesso atto.
Come si prepara il ricorso?
- Annota la data in cui hai ricevuto o conosciuto l’atto: da lì parte il conto dei giorni.
- Raccogli i documenti: l’atto, l’istanza che lo ha preceduto, le comunicazioni con l’ente e le osservazioni presentate durante il procedimento.
- Fai valutare il caso a un avvocato, che verificherà vizi, controinteressati, TAR competente e opportunità di chiedere la sospensiva.
- Notifica e deposito: il ricorso, firmato dall’avvocato, viene notificato e poi depositato con il contributo unificato.
- Udienza: dopo l’eventuale fase cautelare, il ricorso viene fissato per la decisione nel merito.
Se durante il giudizio l’amministrazione adotta nuovi atti collegati, si impugnano con motivi aggiunti, rispettando di nuovo il termine di 60 giorni. Il TAR non decide al posto dell’ente: se annulla l’atto, l’amministrazione dovrà rideterminarsi tenendo conto della sentenza; se non lo fa, si può chiedere al TAR di imporlo con il giudizio di ottemperanza.
Domande frequenti
Posso fare ricorso al TAR senza avvocato?
Di regola no. Fanno eccezione alcuni giudizi, come quelli in materia di accesso ai documenti e quelli elettorali, in cui ci si può difendere personalmente.
Quanto dura un ricorso al TAR?
La fase cautelare si chiude di solito in poche settimane. Per la sentenza di merito i tempi variano molto a seconda della sede e della materia: da alcuni mesi nei riti accelerati a qualche anno negli altri casi.
Cosa succede se i 60 giorni sono scaduti?
L’atto di regola non è più impugnabile. Si può però chiedere all’amministrazione di riesaminarlo in autotutela, sapendo che non è obbligata a farlo.
Nel processo amministrativo i tempi sono stretti e un errore sui termini può compromettere la tutela. Se hai ricevuto un provvedimento che ritieni ingiusto, puoi contattare lo studio a Palermo o a Mussomeli per una valutazione tempestiva dell’atto.



