Se la pubblica amministrazione non risponde a un’istanza, il cittadino può pretendere una decisione: l’ente ha l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine fissato, che in mancanza di regole diverse è di 30 giorni (art. 2 della legge 241/1990). Scaduto il termine, ci si può rivolgere al funzionario con potere sostitutivo e poi al TAR, che può ordinare all’amministrazione di decidere.
Vediamo quanto tempo ha l’ente per rispondere, quando il silenzio vale come sì o come no, cosa fare prima del ricorso, come funziona il giudizio e quando spetta il risarcimento del ritardo.
In breve
- La pubblica amministrazione deve rispondere entro 30 giorni, salvo termini diversi fissati da leggi o regolamenti (art. 2 L. 241/1990); in Sicilia, per Regione ed enti locali, vale una regola analoga (L.R. 7/2019).
- Scaduto il termine, si può chiedere al titolare del potere sostitutivo di concludere il procedimento entro la metà del termine originario.
- Il ricorso al TAR contro il silenzio si propone finché dura l’inerzia e comunque entro un anno dalla scadenza del termine (artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo).
- Se il ritardo, doloso o colposo, ha causato un danno ingiusto, l’amministrazione deve risarcirlo (art. 2-bis L. 241/1990).
Entro quanto tempo deve rispondere la pubblica amministrazione?
Quando un procedimento parte da un’istanza prevista dalla legge o deve essere avviato d’ufficio, l’amministrazione deve chiuderlo con una decisione scritta. Il termine è di 30 giorni dal ricevimento della domanda, se leggi o regolamenti non ne prevedono uno diverso (art. 2 L. 241/1990).
Per le amministrazioni statali i regolamenti possono fissare termini fino a 90 giorni e, nei casi più complessi, fino a 180. Il termine si può sospendere una sola volta, per non più di 30 giorni, per acquisire informazioni o certificati che l’ente non possiede già.
In Sicilia i procedimenti della Regione, degli enti regionali e degli enti locali seguono la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7: termine ordinario di 30 giorni e termini più lunghi, fissati dagli enti, fino a un massimo di 150 giorni. Il termine di ogni procedimento va pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
L’obbligo non vale però per qualunque richiesta: secondo un orientamento consolidato, per esempio, l’ente non è tenuto a rispondere a una semplice istanza di annullamento in autotutela di un proprio atto.
Il silenzio vale come sì o come no?
Di regola il silenzio non equivale né a un accoglimento né a un rifiuto: è un silenzio-inadempimento, cioè un comportamento illegittimo contro cui si può agire. La legge prevede però alcune eccezioni importanti:
- silenzio-assenso: in molti procedimenti su domanda, se l’ente non comunica un diniego entro il termine la domanda si considera accolta (art. 20 L. 241/1990). La regola non vale, tra l’altro, per ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, immigrazione e cittadinanza; l’ente deve poi inviare d’ufficio, in via telematica, un’attestazione dell’accoglimento;
- silenzio-rigetto: in alcuni casi la legge equipara il silenzio a un rifiuto. È il caso della richiesta di accesso agli atti, che si intende respinta dopo 30 giorni.
Quando il silenzio vale come rifiuto non si usa il ricorso contro il silenzio: si contesta il diniego implicito come un normale provvedimento, nei termini previsti per quella materia.
Cosa fare prima del ricorso: sollecito, diffida e potere sostitutivo
Prima di rivolgersi al giudice conviene fare alcuni passi, che spesso bastano a sbloccare la pratica:
- Verifica il termine: cerca sul sito dell’ente il termine previsto per quel procedimento e calcola la scadenza dalla data di protocollo della domanda.
- Attiva il potere sostitutivo: ogni amministrazione individua un dirigente che interviene in caso di inerzia; scaduto il termine, puoi chiedergli di concludere il procedimento entro la metà del tempo originariamente previsto (art. 2, commi 9-bis e 9-ter, L. 241/1990).
- Invia una diffida via PEC, indicando la domanda, la scadenza superata e la richiesta di provvedere. Non è obbligatoria, ma documenta l’inerzia.
- Conserva le prove: ricevute PEC, protocolli e risposte interlocutorie.
Chi attende una decisione legata all’avvio o all’esercizio di un’attività d’impresa deve muoversi in fretta: per ottenere l’indennizzo da ritardo di cui parliamo più avanti, il potere sostitutivo va attivato entro 20 giorni dalla scadenza del termine.
Come funziona il ricorso al TAR contro il silenzio?
Se l’inerzia continua, si può chiedere al TAR di accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere (art. 31 del codice del processo amministrativo). Il ricorso si propone finché dura l’inadempimento e non oltre un anno dalla scadenza del termine; dopo, resta possibile ripresentare la domanda all’ente, se ce ne sono i presupposti.
Il ricorso va notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato, se esiste, anche senza una previa diffida (art. 117). Il giudizio è rapido: si tratta in camera di consiglio e si chiude con una sentenza in forma semplificata. Se accoglie il ricorso, il TAR ordina all’ente di provvedere entro un termine che di norma non supera i 30 giorni.
Se l’amministrazione non si adegua, il giudice nomina un commissario ad acta, cioè un soggetto esterno che adotta l’atto al posto dell’ente. Di regola il TAR impone di decidere ma non dice come: può pronunciarsi sulla fondatezza della domanda solo se l’attività è vincolata e non restano valutazioni discrezionali o istruttorie da compiere. Se nel frattempo arriva un diniego, lo si può impugnare nello stesso giudizio con motivi aggiunti.
Serve un avvocato e si paga un contributo unificato ridotto rispetto al ricorso ordinario, da verificare al momento del deposito. In Sicilia decidono il TAR di Palermo o la sezione di Catania, e l’appello va al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Le regole generali sono spiegate nella guida al ricorso al TAR.
Si può ottenere un risarcimento per il ritardo?
Sì, se il ritardo ha causato un danno concreto. L’art. 2-bis della legge 241/1990 obbliga le amministrazioni a risarcire il danno ingiusto causato dal mancato rispetto del termine, quando c’è dolo o colpa. Bisogna provare il danno e il suo legame con il ritardo; in molti casi i giudici chiedono anche di dimostrare che la domanda meritava di essere accolta.
La domanda si propone al TAR, anche insieme al ricorso contro il silenzio, entro 120 giorni, che non decorrono finché dura l’inadempimento ma iniziano comunque a correre un anno dopo la scadenza del termine per provvedere (art. 30, comma 4, c.p.a.).
Per i procedimenti su istanza relativi all’avvio e all’esercizio di attività d’impresa, la legge prevede anche un indennizzo per il semplice ritardo: 30 euro per ogni giorno, fino a un massimo di 2.000 euro (art. 28 del decreto-legge 69/2013). Sono esclusi i concorsi pubblici e le somme ricevute come indennizzo si detraggono dall’eventuale risarcimento.
Domande frequenti
La pubblica amministrazione può rispondere dopo la scadenza del termine?
Sì: l’obbligo di decidere resta e di regola l’atto tardivo è valido, salvo casi particolari, come quando si è già formato il silenzio-assenso. L’atto rilasciato in ritardo deve indicare il termine previsto e quello effettivamente impiegato.
Posso fare ricorso contro il silenzio senza avvocato?
No, nel giudizio contro il silenzio serve l’assistenza di un avvocato. La difesa personale è ammessa solo in pochi casi, come i ricorsi in materia di accesso agli atti.
Cosa succede se, dopo il ricorso, l’ente mi risponde di no?
L’inerzia cessa, ma il diniego si può contestare con motivi aggiunti nello stesso processo. Conviene valutarlo subito, perché per il nuovo atto corrono termini propri.
Ogni procedimento ha termini e regole proprie e il limite di un anno per agire non si recupera. Lo studio si occupa di diritto amministrativo: se aspetti da tempo una risposta da un Comune, dalla Regione o da un altro ente, puoi contattare lo studio a Palermo o a Mussomeli per una valutazione della tua pratica.



