Risarcimento dei danni causati dalla pubblica amministrazione

Quando la PA deve risarcire i danni causati da un provvedimento illegittimo, da un ritardo o da un comportamento, davanti a quale giudice e in quali termini.

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Risarcimento dei danni causati dalla pubblica amministrazione

La pubblica amministrazione deve risarcire il danno ingiusto causato da un provvedimento illegittimo, dal mancato esercizio di un’attività obbligatoria o da un ritardo colpevole: la domanda va proposta al giudice amministrativo entro 120 giorni (art. 30 c.p.a.). Per i danni causati da comportamenti materiali, come una buca stradale o un incidente con un mezzo pubblico, si va invece davanti al giudice ordinario, con i termini di prescrizione del codice civile.

Questa guida spiega quali danni si possono chiedere, che cosa bisogna provare, quale giudice è competente, quali termini rispettare e che cos’è l’indennizzo da ritardo.

In breve

  • Per i danni da provvedimenti illegittimi o da inerzia decide il giudice amministrativo (TAR e, in appello, in Sicilia il Consiglio di Giustizia Amministrativa).
  • La domanda autonoma va proposta entro 120 giorni dal fatto o dalla conoscenza del provvedimento; se si impugna l’atto, anche nel corso del giudizio o entro 120 giorni dalla sentenza definitiva (art. 30, commi 3 e 5, c.p.a.).
  • Il giudice esclude i danni che si sarebbero evitati con l’ordinaria diligenza, anche impugnando tempestivamente l’atto.
  • Per i ritardi nei procedimenti d’impresa c’è anche un indennizzo automatico di 30 euro al giorno, fino a 2.000 euro (art. 28 D.L. 69/2013).

Quando la pubblica amministrazione deve risarcire i danni?

Il diritto al risarcimento nasce quando l’attività amministrativa lede un interesse protetto dalla legge e provoca un danno. I casi tipici sono tre:

  • provvedimento illegittimo: un diniego, un’esclusione, una revoca o un annullamento poi dichiarati illegittimi dal giudice;
  • inerzia o ritardo: la PA non decide nei termini o decide molto in ritardo (art. 2-bis L. 241/1990);
  • affidamento tradito: un atto favorevole viene ritirato dopo che il cittadino o l’impresa vi aveva fatto affidamento, oppure l’amministrazione tiene un comportamento scorretto durante il procedimento.

Diverso è il caso dei comportamenti materiali estranei all’esercizio del potere: la strada non manutenuta, il ramo caduto, l’auto comunale che tampona un privato. Qui la PA risponde come un privato e la causa si propone al giudice ordinario; il caso più frequente è spiegato nella guida al risarcimento per una buca stradale.

Che cosa bisogna provare?

Non basta dimostrare che l’atto era illegittimo. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa servono:

  1. l’illegittimità del provvedimento o del comportamento;
  2. la colpa dell’amministrazione: il giudice la esclude se l’errore era scusabile, per esempio per norme oscure o contrasti di giurisprudenza;
  3. il danno concreto, patrimoniale o non patrimoniale, documentato;
  4. il nesso causale tra la condotta della PA e il danno.

Quando si lamenta un diniego o un ritardo, di regola bisogna anche dimostrare la spettanza del bene: che, se la PA avesse agito correttamente, l’istanza sarebbe stata accolta. Nelle gare e nei concorsi si può chiedere anche la perdita di chance, se la possibilità di successo era seria e concreta. Il danno da mancato guadagno va provato con documenti contabili, contratti, preventivi; il giudice può liquidarlo in via equitativa solo quando la prova precisa è impossibile.

Entro quanto tempo va chiesto il risarcimento?

I termini davanti al giudice amministrativo sono brevi. La domanda proposta da sola va notificata entro 120 giorni dal giorno del fatto o, se il danno deriva direttamente dal provvedimento, da quando lo si è conosciuto (art. 30, comma 3, c.p.a.). Se si è impugnato l’atto davanti al TAR, la domanda può essere proposta nello stesso giudizio oppure entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza (comma 5).

Per il danno da ritardo il termine di 120 giorni non decorre finché l’inadempimento continua, ma comincia comunque a decorrere un anno dopo la scadenza del termine per provvedere (art. 30, comma 4). Per ottenere la decisione mancante si usa il ricorso contro il silenzio, spiegato nella guida sul silenzio della pubblica amministrazione; un esempio siciliano di danno da ritardo riconosciuto dal giudice è nell’articolo sul progetto di vita in ritardo.

Attenzione: chi non impugna un atto illegittimo non perde automaticamente il diritto ai danni, ma il giudice valuta il comportamento complessivo delle parti ed esclude i danni evitabili con l’ordinaria diligenza, compreso l’uso tempestivo degli strumenti di tutela (art. 30, comma 3). Per questo la via più sicura è impugnare l’atto entro 60 giorni, come spiegato nella guida al ricorso al TAR.

Che cos’è l’indennizzo da ritardo?

Accanto al risarcimento esiste un indennizzo per il mero ritardo, che non richiede di provare il danno (art. 2-bis, comma 1-bis, L. 241/1990). Per i procedimenti relativi all’avvio e all’esercizio di attività d’impresa, l’art. 28 D.L. 69/2013 lo fissa in 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 2.000 euro.

Per ottenerlo bisogna rivolgersi, entro 20 giorni dalla scadenza del termine del procedimento, al titolare del potere sostitutivo, cioè il funzionario che ogni amministrazione deve indicare per decidere al posto dell’ufficio inerte (art. 2 L. 241/1990). Se neppure lui provvede o non paga, si può ricorrere al TAR. L’indennizzo ricevuto viene detratto dall’eventuale risarcimento.

Davanti a quale giudice si chiede il risarcimento?

Lo schema di base è questo:

  • giudice amministrativo per i danni da provvedimenti illegittimi, da silenzio o ritardo e nelle materie di giurisdizione esclusiva, come appalti, urbanistica ed espropriazioni (artt. 7, 30 e 133 c.p.a.);
  • giudice ordinario per i danni da comportamenti materiali, per la lesione di diritti soggettivi fuori dalla giurisdizione esclusiva e per l’indennità di esproprio, come spiegato nella guida all’esproprio per pubblica utilità.

Sui danni da lesione dell’affidamento la giurisdizione è stata oggetto di orientamenti non uniformi tra Cassazione e Consiglio di Stato: la scelta del giudice va valutata con attenzione caso per caso, anche perché i termini sono diversi. Se il danno nasce dal ritiro di un atto favorevole, i presupposti del ritiro sono spiegati nella guida all’annullamento in autotutela.

Domande frequenti

Il TAR mi ha dato ragione: il risarcimento è automatico?

No. L’annullamento dell’atto non comporta da solo il risarcimento: bisogna chiederlo, nel giudizio o entro 120 giorni dalla sentenza definitiva, e provare colpa, danno e nesso causale.

Posso chiedere i danni morali alla pubblica amministrazione?

Sì, se c’è la lesione di un interesse della persona tutelato e il pregiudizio viene provato, anche con presunzioni. Il danno non patrimoniale non si presume per il solo fatto che l’atto sia illegittimo.

Quanto costa una causa per danni contro la PA?

Davanti al TAR si paga il contributo unificato, il cui importo dipende dal tipo di giudizio e va verificato al momento. A questo si aggiungono il compenso del difensore e, se si perde, il rischio della condanna alle spese.

Nelle cause contro la pubblica amministrazione i termini sono brevi e la scelta del giudice è decisiva. Per un esame dei documenti e della strada più adatta al caso concreto, le modalità di contatto sono nella pagina Sedi e contatti.

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