Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana

Contro quali atti si propone il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, termini, parere del CGA, costi e differenze con il TAR e con il ricorso nazionale.

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Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana

Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana è il rimedio con cui si chiede l’annullamento di un atto amministrativo definitivo della Regione o di un ente locale siciliano, come un Comune, in alternativa al ricorso al TAR. Si propone entro 120 giorni ed è deciso con decreto del Presidente della Regione, conforme al parere del Consiglio di giustizia amministrativa (CGA).

Lo prevede l’art. 23 dello Statuto siciliano ed è la versione regionale del ricorso straordinario nazionale, rivolto fino al 2026 al Presidente della Repubblica. Vediamo quali atti si possono impugnare, come si presenta, chi decide, quanto costa e come si sceglie tra questo rimedio e il ricorso al TAR.

In breve

  • Si impugnano gli atti amministrativi definitivi della Regione, degli enti da essa dipendenti o vigilati e, secondo l’orientamento del CGA e del Consiglio di Stato, degli enti locali siciliani (art. 23 dello Statuto).
  • Il termine è di 120 giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell’atto (art. 9 d.P.R. 1199/1971).
  • Decide il Presidente della Regione sul parere obbligatorio delle Sezioni riunite del CGA (art. 9, comma 4, D.Lgs. 373/2003), che dal 2023 è vincolante (Corte costituzionale, sentenza n. 63/2023).
  • È alternativo al ricorso al TAR, ma i controinteressati possono chiedere che la causa passi al TAR entro 60 giorni dalla notifica (trasposizione).

Cos’è e chi decide il ricorso straordinario siciliano?

L’art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana stabilisce che i ricorsi amministrativi straordinari contro gli atti amministrativi regionali sono decisi dal Presidente della Regione, sentite le sezioni regionali del Consiglio di Stato. Oggi quel ruolo spetta al CGA, che ha sede a Palermo e svolge in Sicilia le funzioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato (D.Lgs. 373/2003).

Le fasi del procedimento seguono le regole del ricorso straordinario nazionale (artt. 8 e seguenti del d.P.R. 1199/1971). Le differenze, ha osservato la Corte costituzionale, sono il parere del CGA e l’istruttoria accentrata presso la Presidenza della Regione, affidata all’Ufficio legislativo e legale.

Il parere è obbligatorio ed è reso dall’adunanza delle Sezioni riunite del CGA (art. 9, comma 4, D.Lgs. 373/2003). Fino al 2023 il Presidente della Regione poteva discostarsene sottoponendo l’affare alla Giunta. Con la sentenza n. 63 del 2023 la Corte costituzionale ha eliminato questa possibilità, perché riservava ai ricorrenti siciliani meno garanzie di quelle del rimedio nazionale: oggi il decreto deve essere conforme al parere.

Il decreto non è appellabile; è ammessa la revocazione nei casi previsti dal codice di procedura civile (art. 15 d.P.R. 1199/1971). Se l’amministrazione non si adegua, si può chiedere al giudice amministrativo il giudizio di ottemperanza, come per le sentenze.

Contro quali atti si può proporre?

Il ricorso riguarda gli atti amministrativi definitivi, cioè non soggetti a ricorso gerarchico, e si fonda solo su motivi di legittimità: violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere (art. 8 d.P.R. 1199/1971). È ammesso solo nelle materie di competenza del giudice amministrativo (art. 7, comma 8, c.p.a.). In concreto rientrano:

  • gli atti della Regione: assessorati, dipartimenti e uffici periferici, come le Soprintendenze per i beni culturali, che in Sicilia sono regionali;
  • gli atti degli enti dipendenti, controllati o vigilati dalla Regione;
  • gli atti degli enti locali con effetti in Sicilia, come Comuni, liberi Consorzi comunali e Città metropolitane, secondo l’orientamento del CGA e del Consiglio di Stato (parere n. 203/2021): per esempio un’ordinanza di demolizione, un diniego di permesso di costruire, un’esclusione da un concorso comunale.

Restano fuori gli atti delle amministrazioni statali, anche se hanno sede in Sicilia, come prefetture, questure, scuole statali e università: per questi c’è il ricorso straordinario nazionale. Restano fuori anche le liti che spettano al giudice ordinario. Scegliere il rimedio sbagliato può far perdere il termine.

Come si presenta e quali sono i termini?

  1. Entro 120 giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell’atto: il doppio dei 60 giorni previsti per il TAR.
  2. Notifica ad almeno uno dei controinteressati, cioè chi trae vantaggio dall’atto, con le forme dei ricorsi giurisdizionali (art. 9 d.P.R. 1199/1971).
  3. Presentazione alla Regione con la prova della notifica, anche tramite il portale telematico dei ricorsi straordinari, accessibile con SPID o CIE.
  4. Contributo unificato, versato con modello F24 Elide, depositando la ricevuta.
  5. Istruttoria e parere: i controinteressati hanno 60 giorni per deduzioni e documenti; poi il fascicolo va al CGA per il parere.

Se non si hanno tutti i documenti, conviene chiederli subito con una richiesta di accesso agli atti, senza lasciar scorrere il termine. Anche in questa sede si può chiedere la sospensione dell’atto, se l’esecuzione provoca danni gravi e irreparabili (art. 3, comma 4, L. 205/2000); come funziona la tutela cautelare davanti al giudice è spiegato nella guida sulla sospensiva al TAR.

Ricorso straordinario o TAR: alternatività e trasposizione

I due rimedi sono alternativi: chi ha impugnato un atto davanti al TAR non può proporre contro lo stesso atto il ricorso straordinario (art. 8, secondo comma, d.P.R. 1199/1971). Il ricorso straordinario offre un termine più lungo e costi di norma contenuti, ma non prevede l’appello.

I controinteressati e, secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 148/1982), l’ente diverso dallo Stato che ha adottato l’atto, come il Comune, possono chiedere entro 60 giorni dalla notifica che il ricorso sia deciso dal giudice (art. 10 d.P.R. 1199/1971). Il ricorrente, per proseguire, deve depositare l’atto di costituzione al TAR entro 60 giorni dal ricevimento dell’opposizione; le misure cautelari già ottenute perdono efficacia dopo 60 giorni dal deposito, ma si possono richiedere al TAR (art. 48 c.p.a.).

Quanto costa e cosa cambia rispetto al ricorso nazionale?

Secondo le indicazioni della Regione, il contributo unificato è di 650 euro, come per il ricorso straordinario nazionale. L’art. 9 della legge regionale 10 giugno 2025, n. 26, prevede un contributo fino a 550 euro per chi ha un ISEE non superiore a 35.000 euro, anche lavoratore autonomo o imprenditore: chi lo chiede con il ricorso versa 100 euro invece di 650. Importi e disponibilità del beneficio vanno verificati al momento del deposito; si aggiungono notifiche e compenso dell’avvocato.

Contro gli atti statali si propone il ricorso straordinario del d.P.R. 1199/1971, che dal 20 febbraio 2026 non è più deciso dal Presidente della Repubblica ma con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato (art. 6 D.L. 19/2026, convertito dalla L. 50/2026). Il rimedio siciliano resta affidato al Presidente della Regione e al CGA; termine, alternatività, trasposizione e contributo sono gli stessi.

Domande frequenti

Serve un avvocato per il ricorso straordinario?

Non è obbligatorio, ma è consigliabile: bisogna individuare l’atto giusto, i vizi e i controinteressati. Se il ricorso passa al TAR, per proseguire serve comunque la difesa tecnica.

Posso fare ricorso straordinario contro una multa del Comune?

No. Le multe si contestano davanti al Prefetto o al giudice di pace, perché la materia spetta al giudice ordinario: il ricorso straordinario è ammesso solo nelle materie del giudice amministrativo.

Quanto tempo ci vuole per la decisione?

Non c’è una data fissa: dipende dall’istruttoria della Regione e dal calendario del CGA. Se c’è urgenza, conviene chiedere subito la sospensione dell’atto o valutare il TAR, dove la domanda cautelare si decide in poche settimane.

Scegliere tra ricorso straordinario e TAR incide su tempi, costi e possibilità di appello. Per una valutazione del caso concreto potete rivolgervi allo Studio, nelle sedi di Palermo e Mussomeli indicate nella pagina sedi e contatti.

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