Il permesso di soggiorno per lavoro è il documento che consente al cittadino di un Paese non appartenente all’Unione europea di vivere e lavorare regolarmente in Italia. Si ottiene dopo la firma del contratto di soggiorno con il datore di lavoro e si rinnova in Questura, che controlla di nuovo i requisiti (artt. 5, 5-bis e 22 del Testo unico immigrazione, D.Lgs. 286/1998).
Vediamo come si ottiene e si rinnova, quanto dura, cosa succede se si perde il lavoro e come si contesta un diniego. Dal 22 maggio 2026 sono in vigore alcune regole nuove, introdotte dal D.Lgs. 83/2026.
In breve
- Il rinnovo si chiede al questore della provincia in cui si vive almeno 90 giorni prima della scadenza (art. 5, comma 4, T.U., come modificato dal D.Lgs. 83/2026).
- Con la ricevuta della domanda di rinnovo lo straniero resta regolare e può continuare a lavorare in attesa della decisione (art. 5, comma 9-bis, T.U.).
- Chi perde il lavoro non perde subito il permesso: può restare in Italia per cercare un nuovo impiego per almeno un anno (art. 22, comma 11, T.U.).
- Contro il diniego del rinnovo per lavoro, di regola, si ricorre al TAR entro 60 giorni; per i permessi per motivi familiari, al tribunale ordinario.
Come si ottiene il primo permesso di soggiorno per lavoro?
Il lavoratore che entra in Italia per lavoro subordinato arriva di solito con il nulla osta ottenuto dal datore di lavoro nell’ambito del decreto flussi. Come funziona questa fase lo spieghiamo nella guida sul decreto flussi e l’assunzione di lavoratori stranieri.
Dopo l’ingresso, il lavoratore e il datore firmano allo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura il contratto di soggiorno (art. 5-bis T.U.). Il datore si impegna anche a garantire un alloggio adeguato e a pagare il viaggio di rientro.
Il documento riporta la dicitura «perm. unico lavoro», perché autorizza insieme il soggiorno e il lavoro. Dal 22 maggio 2026 il D.Lgs. 83/2026, che attua la direttiva (UE) 2024/1233, prevede che il questore lo rilasci entro 30 giorni dal completamento della domanda.
Quanto dura il permesso per lavoro?
La durata dipende dal contratto. L’art. 5, comma 3-bis, del Testo unico fissa questi limiti massimi:
- lavoro stagionale: fino a 9 mesi complessivi;
- contratto a tempo determinato: fino a 1 anno;
- contratto a tempo indeterminato: fino a 2 anni.
Con il decreto Cutro (D.L. 20/2023, convertito dalla L. 50/2023) il permesso rinnovato può durare fino a tre anni per il lavoro subordinato a tempo indeterminato, per il lavoro autonomo e per i familiari ricongiunti. Chi raggiunge cinque anni di soggiorno regolare può poi chiedere il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, che non ha scadenza come status.
Come e quando si chiede il rinnovo?
La domanda va presentata al questore della provincia in cui lo straniero dimora (vive abitualmente). Per il permesso di lavoro subordinato si usa di solito il kit postale, cioè il modulo da ritirare e spedire dagli uffici postali abilitati; la Questura poi convoca la persona per le impronte digitali e la consegna del documento.
- Controllare la scadenza: dal 22 maggio 2026 la domanda va fatta almeno 90 giorni prima (prima il termine era di 60 giorni).
- Preparare i documenti: passaporto, permesso in scadenza, contratto di lavoro e ultime buste paga o documenti sul reddito, dichiarazione dei redditi, documenti sull’abitazione.
- Pagare i costi: marca da bollo da 16 euro, 30,46 euro per il documento elettronico, 30 euro per il servizio postale e un contributo di 40 o 50 euro secondo la durata del permesso (importi indicati dalle Questure: verificarli prima di pagare).
- Conservare la ricevuta e presentarsi agli appuntamenti fissati dalla Questura.
La Questura verifica di nuovo le condizioni richieste per il rilascio, in particolare un reddito da lavoro lecito e documentabile. Per legge la Questura decide entro 90 giorni (art. 5, comma 9, T.U.; 30 per il permesso unico, comma 8.1-bis), ma i tempi reali sono spesso più lunghi.
Cosa si può fare mentre si aspetta il rinnovo?
Secondo l’art. 5, comma 9-bis, del Testo unico, in attesa del rilascio o del rinnovo lo straniero soggiorna legittimamente e può lavorare, anche se la Questura supera i termini di legge, purché abbia gli altri requisiti di legge.
Attenzione invece a chi non presenta la domanda: se il permesso è scaduto da più di 60 giorni e il rinnovo non è stato chiesto, il prefetto può disporre l’espulsione (art. 13, comma 2, lett. b, T.U.). Su come difendersi in quel caso rimandiamo alla guida sul ricorso contro l’espulsione.
Cosa succede se si perde il lavoro?
La perdita del posto, anche per dimissioni, non è motivo di revoca del permesso (art. 22, comma 11, T.U.). Il lavoratore può rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l’impiego e restare in Italia per cercare una nuova occupazione.
Questo periodo dura quanto la validità residua del permesso e comunque almeno un anno, o per tutta la durata dell’indennità di disoccupazione se più lunga. La regola non vale per il permesso stagionale. Trascorso questo periodo, per restare serve un reddito almeno pari a quello richiesto per il ricongiungimento familiare.
Si può convertire un permesso per studio o stagionale?
Sì. Il permesso per studio o formazione, se ancora valido, può essere convertito in permesso per lavoro subordinato o autonomo (art. 6, comma 1, T.U.). Dopo il decreto Cutro la conversione avviene fuori dalle quote del decreto flussi, in qualsiasi momento dell’anno.
Il lavoratore stagionale che ha lavorato regolarmente in Italia per almeno tre mesi e riceve un’offerta di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, può chiedere la conversione allo Sportello unico per l’immigrazione (art. 24, comma 10, T.U.).
Come si contesta il diniego del permesso?
Il diniego o la revoca vanno sempre motivati. Il questore deve considerare anche i legami familiari e sociali della persona e la durata del soggiorno in Italia (art. 5, comma 5, T.U.). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 88/2023, ha escluso il diniego automatico del rinnovo per alcune condanne di lieve entità: serve una valutazione concreta della pericolosità.
Il giudice competente dipende dal tipo di permesso:
- permesso per lavoro: di regola si ricorre al TAR entro 60 giorni dalla notifica; per le Questure della Sicilia occidentale, compresa Palermo, il TAR competente ha sede a Palermo e l’appello va al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (vedi la guida sul ricorso al TAR);
- permesso per motivi familiari o provvedimenti che toccano l’unità familiare: si propone opposizione al tribunale ordinario, sezione specializzata in materia di immigrazione (art. 30, comma 6, T.U.).
Per le questioni di immigrazione lo studio collabora con l’Avv. Chiara Damiata.
Domande frequenti
Posso viaggiare all’estero con la ricevuta del rinnovo?
La ricevuta attesta che la domanda è stata presentata, ma non sostituisce il permesso per ogni viaggio. Le regole per uscire e rientrare in Italia con la ricevuta cambiano nel tempo e vanno verificate prima di partire, anche con la Questura.
Se cambio datore di lavoro devo rifare il permesso?
No, il permesso resta valido: il nuovo rapporto di lavoro viene comunicato con le procedure ordinarie. Al rinnovo la Questura valuterà il nuovo contratto e il reddito.
Ho presentato il rinnovo in ritardo: cosa rischio?
Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza, il termine di 90 giorni non è perentorio e il ritardo, da solo, non comporta il rigetto. Il rischio concreto nasce se il permesso è scaduto da più di 60 giorni senza domanda: in quel caso è possibile l’espulsione, e conviene farsi assistere subito.
Ogni situazione ha documenti e tempi diversi: se hai ricevuto un preavviso di diniego o un rigetto, puoi chiedere una valutazione del tuo caso allo studio, a Palermo e a Mussomeli, attraverso la pagina sedi e contatti.



