Permesso per attesa occupazione: cosa fare se si perde il lavoro

Lo straniero che perde il lavoro, anche per dimissioni, non perde il permesso: con la dichiarazione al centro per l’impiego può restare almeno un anno per cercare un nuovo impiego.

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Permesso per attesa occupazione: cosa fare se si perde il lavoro

Lo straniero con permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il lavoro, anche per dimissioni, non perde il permesso: se si dichiara disponibile a lavorare presso il centro per l’impiego, può restare in Italia per cercare un nuovo impiego per la durata residua del permesso e comunque per almeno un anno, o per tutto il periodo in cui riceve la NASpI se più lungo (art. 22, comma 11, D.Lgs. 286/1998). Quando il permesso scade, la questura rilascia un permesso per attesa occupazione.

Questa guida spiega chi ha diritto al permesso per attesa occupazione, cosa fare subito dopo la fine del rapporto, come si chiede il permesso, quanto dura e cosa succede se non si trova un nuovo lavoro in tempo.

In breve

  • La perdita del posto di lavoro non è un motivo di revoca del permesso di soggiorno, né per il lavoratore né per i suoi familiari (art. 22, comma 11, D.Lgs. 286/1998).
  • Per restare serve la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID); il regolamento indica di presentarsi al centro per l’impiego entro 40 giorni dalla fine del rapporto (art. 37 D.P.R. 394/1999).
  • Il periodo garantito è almeno di un anno, o pari alla durata della NASpI se superiore; non vale per i lavoratori stagionali.
  • Finito il periodo, per rinnovare il permesso serve un reddito almeno pari all’assegno sociale (art. 29, comma 3, lett. b), come richiamato dall’art. 22, comma 11.

Chi ha diritto al permesso per attesa occupazione?

Il permesso per attesa occupazione riguarda il cittadino di un Paese non UE con permesso per lavoro subordinato che rimane senza lavoro per qualsiasi motivo: licenziamento, scadenza del contratto a termine, dimissioni, fine di un rapporto domestico come colf o badante. La legge non distingue: conta solo che il lavoro sia finito.

Ne restano esclusi i lavoratori stagionali, il cui permesso è legato alla stagione. Per chi ha la Carta blu UE valgono regole proprie: durante la disoccupazione può cercare un nuovo impiego qualificato. La perdita del lavoro non fa decadere nemmeno i permessi dei familiari arrivati con il ricongiungimento.

Cosa fare subito dopo aver perso il lavoro?

Le prime settimane contano. Il datore di lavoro deve comunicare la cessazione del rapporto, ma è il lavoratore che deve attivarsi. I passaggi sono:

  1. Rendere la DID: la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, online sul portale nazionale delle politiche del lavoro o presso il centro per l’impiego del luogo di residenza o domicilio (art. 19 D.Lgs. 150/2015). L’art. 37 del D.P.R. 394/1999 indica di presentarsi entro il quarantesimo giorno dalla fine del rapporto, mostrando il permesso di soggiorno: meglio non aspettare.
  2. Chiedere la NASpI all’INPS, se ci sono i requisiti: la domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione (vedi la guida alla NASpI).
  3. Valutare il licenziamento: se è avvenuto senza giusta causa o giustificato motivo, si può impugnare entro 60 giorni (vedi come impugnare il licenziamento).
  4. Conservare i documenti: lettera di licenziamento o dimissioni, buste paga, certificazione del centro per l’impiego, ricevute della domanda NASpI.

Chi è iscritto al centro per l’impiego resta iscritto in modo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale: non perde il medico di base (vedi l’iscrizione al Servizio sanitario per gli stranieri).

Come si chiede il permesso per attesa occupazione?

Finché il permesso per lavoro è valido, non serve chiedere nulla: si resta in Italia con quel permesso. Quando sta per scadere, si chiede alla questura il permesso per attesa occupazione, di regola con il kit postale disponibile negli uffici postali abilitati, prima della scadenza.

Alla domanda si allegano, secondo le indicazioni della Polizia di Stato, il passaporto, il permesso in scadenza e la certificazione del centro per l’impiego che attesta lo stato di disoccupazione e la DID. La questura rinnova il permesso dopo aver verificato l’iscrizione (art. 37, comma 5, D.P.R. 394/1999). Marche da bollo, contributo e spese postali vanno verificati al momento della domanda. A Palermo la domanda viene poi seguita dall’Ufficio immigrazione della Questura, che convoca per le impronte.

Quanto dura e si può lavorare?

La legge garantisce un periodo non inferiore a un anno oppure, se più lungo, pari alla durata della NASpI o di altra prestazione di sostegno al reddito (art. 22, comma 11). Il regolamento del 1999 parla ancora di sei mesi, ma prevale la legge, modificata nel 2012.

Durante il permesso si può lavorare. Quando si trova un nuovo impiego, il permesso può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, con il nuovo contratto di soggiorno; la conversione per lavoro autonomo richiede i requisiti propri di quel permesso. Le regole su rilascio e rinnovo dei permessi per lavoro sono spiegate nella guida al permesso di soggiorno per lavoro.

Cosa succede se non si trova lavoro in tempo?

Finito il periodo garantito, il permesso può essere rinnovato solo se lo straniero dimostra un reddito lecito almeno pari all’importo annuo dell’assegno sociale, anche tenendo conto dei redditi dei familiari conviventi (art. 29, comma 3, lett. b, richiamato dall’art. 22, comma 11). L’importo dell’assegno sociale cambia ogni anno e va verificato sul sito dell’INPS.

Se manca il reddito, la questura può rifiutare il rinnovo. Prima di decidere deve però valutare la situazione complessiva e, per chi ha famiglia in Italia, anche i legami familiari e la durata del soggiorno (art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/1998). Contro il diniego del rinnovo si può ricorrere al TAR entro 60 giorni dalla notifica (art. 6, comma 10, D.Lgs. 286/1998): il provvedimento va esaminato subito.

Domande frequenti

Mi sono dimesso: ho diritto al permesso per attesa occupazione?

Sì. La legge lo prevede espressamente anche in caso di dimissioni. Le dimissioni volontarie, però, di regola non danno diritto alla NASpI, salvo quelle per giusta causa: il periodo garantito sarà quindi di un anno.

Il permesso per attesa occupazione si può rinnovare?

Sì, ma dopo il periodo garantito serve il requisito di reddito. La questura valuta anche la situazione personale e familiare del richiedente.

Con il permesso per attesa occupazione si può chiedere il permesso di lungo periodo?

Gli anni di soggiorno regolare contano, ma per il permesso UE di lungo periodo servono anche un reddito minimo, un alloggio idoneo e il test di italiano: senza un lavoro o un altro reddito, la domanda difficilmente può essere accolta.

Perdere il lavoro non significa dover lasciare l’Italia, ma i passaggi vanno fatti nei tempi giusti. Per un esame della situazione, anche sul licenziamento, le modalità di contatto dello studio sono nella pagina Sedi e contatti.

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