Conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro

Dal 2023 il permesso per studio si converte in permesso per lavoro fuori quota, prima della scadenza: requisiti, domanda allo Sportello unico, permesso per cercare lavoro e rifiuto.

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Conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro

Il permesso di soggiorno per studio si può convertire in permesso per lavoro prima della sua scadenza, se c’è un’offerta di lavoro regolare (o, per il lavoro autonomo, la certificazione dei requisiti) e se la domanda passa dallo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura. Dal 2023 la conversione avviene fuori dalle quote del decreto flussi: non bisogna più aspettare il «click day» (art. 6, comma 1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 20/2023).

Convertire significa cambiare il motivo del soggiorno senza lasciare l’Italia: lo studente diventa lavoratore e riceve un nuovo permesso. Qui vediamo chi può farlo, come si presenta la domanda sul Portale ALI, cosa fare se il permesso sta per scadere e come reagire a un rifiuto.

In breve

  • Il permesso per studio o formazione si converte in permesso per lavoro subordinato o autonomo, prima della scadenza e fuori dalle quote annuali (art. 6, comma 1, D.Lgs. 286/1998).
  • La domanda si presenta online allo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura, tramite il Portale ALI del Ministero dell’interno.
  • Chi si è laureato in Italia può chiedere, alla scadenza del permesso per studio, un permesso da 9 a 12 mesi per cercare lavoro (art. 39-bis.1 D.Lgs. 286/1998).
  • Contro il rifiuto si può ricorrere al TAR entro 60 giorni dalla notifica.

Chi può convertire il permesso per studio?

Può chiedere la conversione chi ha un permesso per studio o formazione ancora valido. Secondo le indicazioni del Ministero, gli studenti universitari (laurea, master, dottorato) possono convertire anche prima di aver finito gli studi. Per i corsi di formazione e i tirocini, invece, la conversione è possibile solo dopo la fine del corso.

Durante gli studi non serve convertire per lavorare un po’. Il permesso per studio consente già un lavoro subordinato fino a 20 ore a settimana, con un massimo di 1.040 ore l’anno (art. 14, comma 4, D.P.R. 394/1999). La conversione serve quando si vuole lavorare senza questi limiti, o quando gli studi finiscono.

Chi ha un titolo di studio ottenuto all’estero e vuole farlo valere in Italia, per esempio per un concorso o per l’iscrizione a un albo professionale, deve seguire un percorso diverso: lo spieghiamo nell’articolo sul riconoscimento dei titoli di studio esteri.

Serve aspettare il decreto flussi?

No. Fino al 2023 la conversione era possibile solo nei limiti delle quote fissate dal decreto flussi, e quindi solo in certi periodi dell’anno. Il D.L. 20/2023 (convertito dalla L. 50/2023) ha eliminato questo vincolo: oggi la domanda si presenta in qualsiasi momento dell’anno, senza limiti numerici.

Il decreto flussi resta invece la strada per chi si trova all’estero e deve entrare in Italia per lavoro: ne parliamo nell’articolo sul decreto flussi.

Come si presenta la domanda di conversione?

La procedura ha più passaggi. Il solo kit postale non basta: prima serve il via libera dello Sportello unico per l’immigrazione (a Palermo, presso la Prefettura).

  1. Offerta di lavoro. Il datore prepara una proposta di contratto con mansioni, contratto collettivo applicato, orario e retribuzione. Secondo le indicazioni ministeriali l’orario deve essere di almeno 20 ore settimanali. Serve anche il certificato di idoneità dell’alloggio.
  2. Domanda sul Portale ALI. Si accede con SPID o CIE e si compila il modulo giusto: VA per il lavoro subordinato, Z per il lavoro autonomo; V2 e Z2 per chi si è laureato in Italia. I documenti si caricano nella sezione degli allegati.
  3. Istruttoria e contratto di soggiorno. Lo Sportello unico verifica i requisiti del lavoratore e del datore. Se l’esito è positivo, il contratto di soggiorno si firma in modo digitale sul portale.
  4. Kit postale. Con il contratto firmato si presenta allo Sportello Amico di Poste la richiesta del nuovo permesso per lavoro. La ricevuta va conservata con cura.
  5. Questura. L’Ufficio immigrazione convoca per le impronte digitali e, alla fine, per la consegna del permesso elettronico.

Il permesso per lavoro ottenuto con la conversione segue poi le regole ordinarie su durata e rinnovo, descritte nell’articolo sul permesso di soggiorno per lavoro.

E se il permesso per studio sta per scadere?

La legge chiede che la conversione sia chiesta prima della scadenza del permesso per studio. La giurisprudenza amministrativa, in alcuni casi, ha accettato domande presentate poco dopo la scadenza, ma è un rischio da non correre: conviene muoversi con qualche mese di anticipo.

Chi ha conseguito in Italia una laurea triennale o magistrale, un master universitario, un dottorato, un diploma accademico AFAM o un diploma di tecnico superiore ha un’alternativa. Alla scadenza del permesso per studio può chiedere un permesso per ricerca di lavoro, da 9 a 12 mesi, per cercare un’occupazione o avviare un’impresa coerente con gli studi (art. 39-bis.1 D.Lgs. 286/1998). Servono un reddito minimo e un’assicurazione sanitaria. Quando trova lavoro, lo converte in permesso per lavoro.

Chi ha competenze molto qualificate e un’offerta con retribuzione elevata può valutare anche la Carta blu UE, che dà più facilità di movimento in Europa.

Come funziona per il lavoro autonomo?

Chi vuole aprire una partita IVA o un’impresa deve chiedere allo Sportello unico la certificazione dei requisiti previsti dall’art. 26 del Testo unico. Di solito servono: la descrizione dell’attività, l’iscrizione alla Camera di commercio quando è richiesta, le eventuali licenze, un alloggio idoneo e la prova di un reddito sufficiente.

Il livello minimo di reddito e i documenti cambiano secondo il tipo di attività e vanno verificati al momento della domanda. Per le professioni regolamentate serve anche il riconoscimento del titolo e l’iscrizione all’albo.

Cosa fare se la conversione viene rifiutata?

Prima del rifiuto l’amministrazione deve inviare un preavviso di rigetto con i motivi. Entro 10 giorni si possono presentare osservazioni e documenti (art. 10-bis L. 241/1990). È il momento giusto per correggere un errore o integrare un documento mancante.

Contro il diniego definitivo della Prefettura o della Questura si può ricorrere al TAR entro 60 giorni dalla notifica; in Sicilia, l’appello va al Consiglio di Giustizia Amministrativa. Come funziona il giudizio è spiegato nell’articolo sul ricorso al TAR.

Domande frequenti

Posso convertire il permesso senza aver finito l’università?

Sì, secondo le indicazioni del Ministero gli studenti universitari possono convertire anche prima della laurea. Per i corsi di formazione e i tirocini bisogna invece aver concluso il percorso.

Posso lavorare a tempo pieno mentre aspetto il nuovo permesso?

Fino alla firma del contratto di soggiorno valgono i limiti del permesso per studio. Dopo la firma e la richiesta del nuovo permesso, conviene verificare con lo Sportello unico o con un legale da quando si può lavorare senza limiti.

Se perdo il lavoro dopo la conversione, perdo anche il permesso?

No, non subito. Il permesso per lavoro non è legato a un solo datore. Chi perde il lavoro può iscriversi al centro per l’impiego e ottenere il permesso per attesa occupazione.

Ogni conversione dipende dai documenti del lavoratore e del datore, e un errore può costare mesi. Per una valutazione del caso concreto è possibile rivolgersi allo studio: le modalità di contatto sono nella pagina Sedi e contatti.

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