Un titolo di studio preso all’estero non vale in Italia in modo automatico: per usarlo serve un riconoscimento diverso a seconda dello scopo. Per continuare gli studi decide l’università; per esercitare una professione regolamentata, come medico, infermiere o ingegnere, decide il Ministero competente; per un concorso pubblico serve l’equivalenza rilasciata dalla Funzione pubblica.
Questa guida spiega a cosa servono la dichiarazione di valore e gli attestati CIMEA, come funziona il riconoscimento accademico, come si ottiene il riconoscimento professionale, cosa prevede la legge per i rifugiati e cosa fare se la domanda viene respinta.
In breve
- Il riconoscimento accademico (la vecchia «equipollenza») dà al titolo estero lo stesso valore legale di un titolo italiano: lo decidono le università (L. 148/2002), entro 90 giorni dalla domanda secondo il Ministero dell’università.
- Per esercitare una professione regolamentata il riconoscimento spetta al Ministero competente, che può chiedere una prova attitudinale o un tirocinio (D.Lgs. 206/2007 e art. 49 D.P.R. 394/1999).
- La dichiarazione di valore, rilasciata dalle rappresentanze italiane all’estero, e gli attestati del CIMEA sono documenti informativi: aiutano la valutazione ma non sono un riconoscimento.
- Rifugiati e titolari di protezione sussidiaria possono ottenere il riconoscimento anche senza i documenti del Paese d’origine, se dimostrano di non poterli avere (art. 26 D.Lgs. 251/2007).
Quale riconoscimento serve?
La prima domanda da porsi è: a cosa mi serve il titolo? La risposta indica l’ufficio a cui rivolgersi.
- Studiare: per iscriversi all’università, proseguire gli studi o ottenere un titolo italiano decide l’ateneo scelto (art. 2 L. 148/2002, che ha ratificato la Convenzione di Lisbona del 1997).
- Esercitare una professione regolamentata: cioè una professione per cui la legge richiede un titolo e, spesso, l’iscrizione a un albo. Decide il Ministero competente.
- Partecipare a un concorso pubblico: serve l’equivalenza del titolo, chiesta al Dipartimento della funzione pubblica, oppure un riconoscimento accademico già ottenuto (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e D.P.R. 189/2009).
- Lavorare nel privato in un settore non regolamentato: in genere basta che il datore di lavoro valuti il titolo, magari con l’aiuto di un attestato CIMEA.
Il titolo può servire anche per l’ingresso o il soggiorno: per esempio per la Carta blu UE, riservata ai lavoratori altamente qualificati, o per la conversione del permesso da studio a lavoro dopo una laurea in Italia.
Cosa sono la dichiarazione di valore e l’attestato CIMEA?
La dichiarazione di valore è un documento rilasciato dall’ambasciata o dal consolato italiano nel Paese in cui è stato preso il titolo. Descrive il titolo: chi lo ha rilasciato, quanti anni di studio richiede, a cosa dà accesso in quel Paese. Ha valore solo informativo.
Il CIMEA è il centro italiano della rete europea ENIC-NARIC, che si occupa di informazione sui titoli esteri. Rilascia, a pagamento, attestati di comparabilità (indicano a quale livello italiano corrisponde il titolo) e di verifica (confermano che il titolo è autentico). Molte università li accettano al posto della dichiarazione di valore.
Né la dichiarazione di valore né l’attestato CIMEA sono un riconoscimento: non danno valore legale al titolo. Prima di chiederli conviene verificare quale documento accetta l’ufficio a cui si presenterà la domanda, perché i requisiti cambiano da un ente all’altro. Tempi e costi degli attestati sono indicati sul sito del CIMEA.
Come funziona il riconoscimento accademico all’università?
Il riconoscimento accademico è la procedura con cui un’università italiana confronta il titolo estero con un proprio corso di studi. È la procedura che molti chiamano ancora «equipollenza». I passaggi sono:
- Scegliere l’ateneo che ha un corso simile al titolo estero, per esempio l’Università di Palermo per chi vive in Sicilia.
- Raccogliere i documenti: titolo, elenco degli esami con i programmi, dichiarazione di valore o attestato CIMEA, traduzioni ed eventuale legalizzazione, secondo le regole dell’ateneo.
- Presentare la domanda rispettando le scadenze indicate dall’università.
- Attendere la decisione, che deve arrivare entro 90 giorni.
L’esito può essere il riconoscimento pieno, il diniego oppure un riconoscimento parziale: lo studente viene iscritto al corso italiano con alcuni esami già convalidati e deve sostenere quelli mancanti.
Come si fa riconoscere un titolo professionale?
Chi vuole lavorare come medico, infermiere, farmacista, avvocato, ingegnere, architetto, insegnante o in un’altra professione regolamentata deve chiedere il riconoscimento professionale al Ministero competente: per esempio il Ministero della salute per le professioni sanitarie, il Ministero della giustizia per molte professioni con albo, il Ministero dell’istruzione per l’insegnamento.
Per i cittadini di Paesi non UE l’art. 49 del D.P.R. 394/1999 rinvia alle procedure del D.Lgs. 206/2007. Se la formazione è molto diversa da quella italiana, il Ministero può imporre una misura compensativa: una prova attitudinale oppure un tirocinio di adattamento. La domanda si può presentare anche dall’estero. Per le professioni sanitarie esiste anche una deroga temporanea, prorogata fino al 31 dicembre 2027 (art. 13 D.L. 18/2020 e L. 187/2024): consente di lavorare presso strutture sanitarie senza il riconoscimento ordinario, con un’autorizzazione e regole proprie.
Dopo il riconoscimento, per le professioni con albo serve ancora l’iscrizione all’ordine professionale, che verifica gli altri requisiti.
E se il titolo è di un rifugiato?
Chi fugge dal proprio Paese spesso non ha con sé i diplomi o non può chiederli alle autorità che lo perseguitano. Per questo l’art. 26 del D.Lgs. 251/2007 prevede che, per i titolari di protezione internazionale (rifugiati e protezione sussidiaria), le amministrazioni usino sistemi di valutazione adatti, anche senza la certificazione del Paese d’origine, se la persona dimostra di non poterla ottenere.
In pratica contano la ricostruzione del percorso di studi, i documenti disponibili anche in copia, i colloqui e le prove. Il CIMEA rilascia anche attestati dedicati ai titoli dei rifugiati.
Cosa fare se la domanda è respinta o non arriva risposta?
Il diniego del riconoscimento è un atto amministrativo e si può impugnare davanti al TAR entro 60 giorni dalla comunicazione: contro il diniego di un’università siciliana, per esempio quella di Palermo, è competente il TAR della Sicilia; contro i provvedimenti dei Ministeri, che hanno effetti in tutta Italia, di regola il TAR del Lazio (vedi la guida al ricorso al TAR). Se l’amministrazione non risponde nei termini, si può agire contro il silenzio della pubblica amministrazione.
Prima del ricorso conviene leggere bene la motivazione: spesso il problema è un documento mancante o una traduzione non conforme, e una nuova domanda completa può essere la strada più rapida.
Domande frequenti
Con la dichiarazione di valore posso lavorare come infermiere?
No. La dichiarazione di valore è solo informativa. Per lavorare come infermiere serve il riconoscimento del titolo da parte del Ministero della salute e poi l’iscrizione all’ordine professionale, salvo la deroga temporanea per le strutture sanitarie.
Il diploma di scuola superiore preso all’estero vale per l’università?
Può valere per l’accesso. Di norma il diploma deve corrispondere ad almeno 12 anni di scuola e permettere l’accesso all’università nel Paese d’origine, ma la valutazione spetta all’ateneo scelto, che indica anche i documenti da presentare.
Quanto tempo serve per il riconoscimento accademico?
L’università deve decidere entro 90 giorni dalla domanda completa. Prima però servono i documenti dal Paese d’origine, che possono richiedere mesi: conviene muoversi per tempo.
Ogni percorso dipende dal titolo, dal Paese e dallo scopo. Per valutare quale procedura seguire o come reagire a un diniego, le modalità di contatto dello studio sono nella pagina Sedi e contatti.



