Protezione internazionale: come si chiede l’asilo in Italia

Rifugiato e protezione sussidiaria: come si presenta la domanda dopo il Patto UE, come funziona il colloquio in Commissione, i termini del ricorso e l’accoglienza.

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Protezione internazionale: come si chiede l’asilo in Italia

Per chiedere asilo in Italia bisogna manifestare la volontà di ottenere protezione internazionale alla polizia di frontiera o alla Questura. La domanda viene registrata ed è poi esaminata da una Commissione territoriale, che ascolta la persona e decide. Se la decisione è negativa, si può fare ricorso al tribunale.

La protezione internazionale comprende due forme: lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria. Dal 12 giugno 2026 si applica il Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo, e l’Italia ha adeguato le sue regole con il decreto-legge n. 100/2026, convertito dalla legge n. 145/2026.

In breve

  • La domanda si presenta alla Questura o alla polizia di frontiera: fino al 30 aprile 2027 sono questi uffici a riceverla, registrarla e formalizzarla per tutti i richiedenti (art. 17 D.L. 100/2026, termine prorogato dal D.L. 168/2026).
  • Decide la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, dopo un colloquio personale con il richiedente.
  • Contro il rigetto si ricorre alla sezione specializzata immigrazione del tribunale: di regola entro 30 giorni, ma in alcuni casi entro 7 o 5 giorni (artt. 35-bis e 35-ter D.Lgs. 25/2008).
  • Il richiedente può lavorare trascorsi 90 giorni dalla formalizzazione della domanda, se la decisione non è ancora arrivata per cause che non dipendono da lui (art. 22 D.Lgs. 142/2015).

Chi ha diritto alla protezione internazionale?

Il rifugiato è la persona che ha un fondato timore di essere perseguitata nel suo Paese per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un gruppo sociale, e per questo non può o non vuole tornarci. La definizione viene dalla Convenzione di Ginevra del 1951 ed è ripresa dal D.Lgs. 251/2007 e dal regolamento (UE) 2024/1347.

La protezione sussidiaria spetta a chi non è perseguitato personalmente, ma rischia un danno grave se torna nel suo Paese: condanna a morte, tortura o trattamenti inumani, oppure una minaccia grave alla vita causata dalla violenza indiscriminata di un conflitto armato.

Chi non ottiene nessuna delle due può, in alcuni casi, ottenere la protezione speciale: una tutela nazionale che vieta di rimandare la persona in un Paese dove rischierebbe violazioni gravi dei suoi diritti fondamentali.

Come si presenta la domanda di asilo?

Con il Patto UE la domanda ha tre momenti. Il primo è la manifestazione di volontà: la persona dichiara, anche a voce, di voler chiedere protezione. Segue la registrazione, fatta dalla Questura o dalla polizia di frontiera. L’ultimo è la formalizzazione, cioè la presentazione completa della domanda.

Fino al 30 aprile 2027 tutto passa per la Questura o la polizia di frontiera, e la domanda si considera formalizzata al momento della registrazione.

In pratica, chi vuole chiedere asilo deve:

  1. Presentarsi alla Questura della provincia in cui si trova (a Palermo, l’Ufficio immigrazione della Questura) oppure dichiararlo alla polizia al momento dell’arrivo.
  2. Fornire i propri dati e sottoporsi al rilevamento di impronte digitali e foto, registrate anche nella banca dati europea Eurodac.
  3. Consegnare passaporto o altri documenti, se li ha, e ogni prova utile della propria storia.
  4. Ricevere il documento di richiedente protezione: nella fase transitoria vale un anno dalla registrazione, è rinnovabile (D.L. 168/2026) e permette di restare in Italia durante l’esame.

Come funziona il colloquio in Commissione?

La domanda è esaminata dalla Commissione territoriale, un organo che opera presso le prefetture. In Sicilia ci sono Commissioni con sede a Palermo, Catania, Siracusa e Trapani, oltre a sezioni distaccate: quale sia competente dipende dal luogo in cui il richiedente si trova o è accolto.

Il momento centrale è il colloquio personale (chiamato anche audizione): la persona racconta la sua storia a un funzionario, con l’aiuto di un interprete nella sua lingua. Conviene prepararsi bene su date, luoghi, motivi della fuga e pericoli in caso di ritorno, perché le contraddizioni pesano sulla credibilità. Si possono portare documenti, certificati medici, articoli di giornale e testimonianze.

Alla fine la Commissione può riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, trasmettere gli atti al questore per la protezione speciale oppure rigettare la domanda. Il rigetto contiene anche l’obbligo di lasciare l’Italia, che produce gli effetti di un’espulsione (art. 32 D.Lgs. 25/2008).

Cosa sono le procedure accelerate e di frontiera?

Alcune domande sono esaminate con una procedura accelerata, con tempi più brevi. Succede, per esempio, se il richiedente proviene da un Paese di origine sicuro o da un Paese con una bassa percentuale di riconoscimenti a livello europeo, oppure se ha fornito informazioni false.

L’elenco italiano dei Paesi di origine sicuri è fissato per legge (art. 2-bis D.Lgs. 25/2008) e dal 2026 si affianca all’elenco comune dell’Unione europea; ne fanno parte, tra gli altri, Bangladesh, Egitto, Marocco e Tunisia. Gli elenchi vengono aggiornati e vanno verificati al momento della domanda. Anche chi proviene da un Paese sicuro può dimostrare che, nella sua situazione personale, quel Paese non lo è.

La procedura di frontiera riguarda chi chiede asilo subito dopo l’arrivo, nei casi previsti dal regolamento (UE) 2024/1348. La Commissione decide entro quattro settimane e l’intera procedura, ricorso compreso, deve chiudersi entro dodici settimane dalla registrazione della domanda.

Come si fa ricorso contro il rigetto?

Contro la decisione della Commissione si ricorre alla sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale del capoluogo di distretto nel cui territorio ha sede la Commissione o il centro di accoglienza. Per le decisioni della Commissione di Palermo è di regola competente il Tribunale di Palermo. I termini sono brevi e non si possono superare:

  • 30 giorni dalla notifica nei casi ordinari (60 se il ricorrente si trova in un Paese terzo);
  • 7 giorni nei casi indicati dal regolamento UE, come le decisioni in procedura accelerata o di inammissibilità;
  • 5 giorni nella procedura di frontiera.

Nei casi ordinari il ricorso sospende l’obbligo di lasciare l’Italia. Nei casi accelerati e di frontiera la sospensione non è automatica: bisogna chiedere al giudice, insieme al ricorso, di essere autorizzati a restare. Il tribunale decide con decreto, di regola entro otto mesi (quattro nei casi accelerati). Contro il decreto si può ricorrere solo in Cassazione, entro 30 giorni.

Chi non ha un reddito sufficiente può chiedere il patrocinio a spese dello Stato. Per le domande presentate prima del 12 giugno 2026 continuano ad applicarsi le regole precedenti.

Dove vive il richiedente durante la procedura?

Il richiedente senza mezzi ha diritto all’accoglienza (D.Lgs. 142/2015): prima nei centri governativi, poi nei centri di accoglienza straordinaria (CAS). Il sistema SAI dei Comuni accoglie soprattutto chi ha già ottenuto la protezione; i richiedenti vi accedono solo in alcuni casi, per esempio se sono minori non accompagnati o persone vulnerabili.

Durante l’esame il richiedente si iscrive al Servizio sanitario nazionale e, trascorsi 90 giorni dalla formalizzazione, può lavorare. Chi ottiene la protezione riceve un permesso di soggiorno rinnovabile, può chiedere il ricongiungimento familiare e, dopo alcuni anni, il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.

Domande frequenti

Si può chiedere asilo se si è entrati in Italia senza documenti?

Sì. L’ingresso irregolare non impedisce di chiedere protezione internazionale. Chi ha chiesto asilo ha diritto di restare in Italia fino alla decisione della Commissione e, nei casi ordinari, fino alla decisione del tribunale sul ricorso.

Quanto dura la procedura davanti alla Commissione?

Dipende dal tipo di procedura. Nella procedura di frontiera la Commissione decide entro quattro settimane; negli altri casi i tempi sono più lunghi e variano secondo il carico di lavoro della Commissione.

Serve un avvocato per il colloquio?

Non è obbligatorio, ma è utile prepararsi con un legale o con un operatore esperto. Per il ricorso in tribunale, invece, l’assistenza di un avvocato è necessaria.

Ogni storia è diversa e i termini per impugnare sono molto brevi. Lo studio, con la collaborazione dell’Avv. Chiara Damiata, può esaminare la situazione concreta: le modalità di contatto sono nella pagina Sedi e contatti.

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