Protezione speciale: quando spetta il permesso

Cosa resta della protezione speciale dopo il D.L. 20/2023: divieti di rimpatrio, tutela della vita privata e familiare, permesso biennale, conversione e ricorso.

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Protezione speciale: quando spetta il permesso

La protezione speciale spetta allo straniero che non può essere rimandato nel suo Paese perché rischierebbe persecuzioni, tortura o trattamenti inumani, oppure perché il rimpatrio violerebbe gli obblighi costituzionali e internazionali dell’Italia. Dà diritto a un permesso di soggiorno di due anni, rinnovabile, che consente di lavorare.

È una tutela nazionale, più ampia della protezione internazionale, prevista dall’art. 19 del Testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998). Il decreto-legge n. 20/2023, detto «decreto Cutro», l’ha ridimensionata. Vediamo cosa è rimasto, come si chiede, quanto dura il permesso e come si fa ricorso.

In breve

  • La protezione speciale si fonda sull’art. 19, commi 1 e 1.1, del Testo unico immigrazione: divieto di rimpatrio verso un Paese dove la persona rischia persecuzioni, tortura o trattamenti inumani, o quando il rimpatrio violerebbe obblighi costituzionali e internazionali.
  • Oggi si ottiene di regola nell’ambito della domanda di asilo: la riconosce la Commissione territoriale oppure, in caso di ricorso, il tribunale.
  • Il permesso dura due anni, è rinnovabile previo parere della Commissione e consente di lavorare, ma per legge non è più convertibile in permesso per lavoro.
  • Contro il diniego si ricorre alla sezione specializzata immigrazione del tribunale, di regola entro 30 giorni dalla notifica.

Cosa prevede oggi l’art. 19 del Testo unico?

L’art. 19 contiene i divieti di espulsione e di respingimento. Il comma 1 vieta di rimandare una persona in uno Stato dove potrebbe essere perseguitata per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali.

Il comma 1.1 vieta il rimpatrio quando ci sono fondati motivi di ritenere che la persona rischi tortura o trattamenti inumani o degradanti. Si tiene conto anche di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani nel Paese di destinazione.

Lo stesso comma richiama l’art. 5, comma 6, del Testo unico, cioè il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. È questo richiamo che, dopo il 2023, tiene in vita gran parte della tutela.

Cosa ha cambiato il decreto Cutro?

Prima del 2023 il comma 1.1 tutelava in modo espresso la vita privata e familiare dello straniero. Si valutavano i legami familiari, l’inserimento sociale, la durata del soggiorno in Italia e i legami con il Paese d’origine. Il D.L. 20/2023, convertito dalla L. 50/2023, ha soppresso queste parti della norma.

Il decreto ha eliminato anche la domanda diretta al questore e la possibilità di convertire il permesso per protezione speciale in permesso per lavoro (art. 6, comma 1-bis, del Testo unico).

Questo non significa che la vita privata e familiare non conti più. Secondo la Cassazione, la tutela continua a passare attraverso gli obblighi internazionali, in particolare l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (tra le altre, sentenza n. 29593 del 2025). Il giudice deve quindi confrontare il radicamento in Italia (lavoro, famiglia, relazioni) con la situazione che la persona troverebbe tornando nel suo Paese.

Come si chiede la protezione speciale?

La strada ordinaria è la domanda di protezione internazionale. Se la Commissione territoriale non riconosce lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, ma rileva i presupposti dell’art. 19, commi 1 o 1.1, trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso (art. 32, comma 3, D.Lgs. 25/2008).

Per questo è importante che, già nel colloquio, la persona racconti non solo i rischi nel Paese di origine, ma anche la vita che ha costruito in Italia. Sono utili, per esempio:

  • Lavoro: contratti, buste paga, estratto contributivo INPS.
  • Famiglia: certificati di nascita dei figli, di matrimonio o di convivenza.
  • Studio: attestati di corsi di lingua italiana o di formazione professionale.
  • Salute: certificati di strutture sanitarie pubbliche.
  • Casa e relazioni: contratto di affitto, dichiarazioni di associazioni, parrocchie, volontari.

Dopo il 2023 la legge non prevede più una domanda autonoma al questore. Su come trattare le richieste presentate fuori dalla procedura di asilo la giurisprudenza non è uniforme: prima di scegliere la strada conviene farsi consigliare.

Quanto dura il permesso e si può convertire?

Il permesso per protezione speciale ha durata biennale, è rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e consente di lavorare (art. 32, comma 3, D.Lgs. 25/2008). Al rinnovo la Commissione verifica se i presupposti ci sono ancora.

Oggi la legge non lo include tra i permessi convertibili in permesso per lavoro. Chi ha un lavoro stabile deve quindi valutare per tempo, prima della scadenza, se chiedere il rinnovo o se ha i requisiti per un altro titolo di soggiorno, per esempio per motivi familiari. Per i permessi rilasciati con la vecchia disciplina, il D.L. 20/2023 aveva previsto un solo rinnovo annuale, facendo salva la conversione per lavoro.

Sono cose diverse il permesso per cure mediche, per chi ha patologie gravi non curabili adeguatamente nel Paese d’origine (art. 19, comma 2, lett. d-bis), e l’autorizzazione del tribunale per i minorenni a restare per assistere un figlio minore (art. 31, comma 3).

Come si fa ricorso contro il diniego?

Se la Commissione rigetta la domanda senza riconoscere la protezione speciale, il ricorso va presentato alla sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale, di regola entro 30 giorni dalla notifica (art. 35-bis D.Lgs. 25/2008). Nelle procedure accelerate e di frontiera i termini sono più brevi (7 o 5 giorni).

Il giudice può riconoscere direttamente la protezione speciale. Davanti alla stessa sezione si impugnano anche il rifiuto, il mancato rinnovo e la revoca del permesso (art. 3 D.L. 13/2017). Chi non ha un reddito sufficiente può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.

Se nel frattempo arriva un decreto di espulsione, i termini per contestarlo sono ancora più stretti: ne parliamo nell’articolo su come fare ricorso contro l’espulsione.

Domande frequenti

La protezione speciale è la vecchia protezione umanitaria?

No. La protezione umanitaria è stata abolita nel 2018 (D.L. 113/2018) e sostituita da permessi per casi speciali e dalla protezione speciale. Alcuni principi sono simili, ma requisiti, durata e procedura sono diversi.

Si può perdere la protezione speciale?

Sì. Al momento del rinnovo la Commissione verifica se i presupposti esistono ancora. Se il rischio è venuto meno e non ci sono altri motivi di tutela, il permesso può non essere rinnovato: contro questa decisione si può fare ricorso.

Chi ha il permesso scaduto può chiedere la protezione speciale?

Può presentare domanda di protezione internazionale, nella quale la Commissione valuta anche la protezione speciale. È bene muoversi prima di ricevere un’espulsione e portare documenti sulla propria vita in Italia.

La protezione speciale richiede una valutazione accurata della storia personale e dei legami con l’Italia. Lo studio, con la collaborazione dell’Avv. Chiara Damiata, può esaminare il caso concreto: le modalità di contatto sono nella pagina Sedi e contatti.

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