Contro il decreto di espulsione del prefetto si fa ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede la prefettura che lo ha emesso, entro 20 giorni dalla notifica (40 se chi ricorre risiede all’estero). Il termine è previsto a pena di inammissibilità: se scade, il decreto non si può più contestare davanti al giudice.
Il termine era di 30 giorni ed è stato ridotto a 20 nel 2023 (D.L. 133/2023): molte informazioni che circolano online non sono aggiornate. Qui vediamo i tipi di espulsione, la partenza volontaria, il trattenimento nei CPR, il ricorso, i casi in cui l’espulsione è vietata e il divieto di rientro.
In breve
- L’espulsione amministrativa è disposta dal prefetto (art. 13, comma 2, D.Lgs. 286/1998) o, per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, dal Ministro dell’interno (comma 1).
- Il ricorso contro l’espulsione del prefetto va al giudice di pace entro 20 giorni dalla notifica, 40 se il ricorrente risiede all’estero (art. 18 D.Lgs. 150/2011); il giudizio si chiude entro 20 giorni dal deposito.
- Il trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) deve essere convalidato dal giudice entro 48 ore e non può superare in tutto 18 mesi (art. 14 D.Lgs. 286/1998).
- Il divieto di rientrare in Italia dura di regola da tre a cinque anni (art. 13, comma 14).
Quali tipi di espulsione esistono?
L’espulsione prefettizia è la più frequente. Il prefetto la dispone, caso per caso, quando lo straniero è entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera o vi è rimasto senza titolo: per esempio con il permesso scaduto da più di sessanta giorni senza averne chiesto il rinnovo, oppure revocato, annullato o rifiutato. La dispone anche quando la persona è ritenuta socialmente pericolosa secondo il codice antimafia.
L’espulsione ministeriale è disposta dal Ministro dell’interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Contro di essa si ricorre al giudice amministrativo (art. 13, comma 11).
C’è poi l’espulsione disposta dal giudice penale: come misura di sicurezza per lo straniero condannato per reati gravi e ritenuto socialmente pericoloso (art. 15), oppure come sanzione sostitutiva di una pena detentiva entro i due anni, quando non si può concedere la sospensione condizionale (art. 16). Si contesta con gli strumenti del processo penale.
Come viene eseguita l’espulsione?
Il decreto di espulsione è immediatamente esecutivo, anche se viene impugnato (art. 13, comma 3). Può essere eseguito in due modi.
Il primo è l’accompagnamento alla frontiera da parte della polizia, disposto dal questore, per esempio quando c’è rischio di fuga: mancanza di passaporto, di un alloggio o di un indirizzo affidabile, false generalità dichiarate in passato. Il provvedimento del questore deve essere convalidato dal giudice di pace entro 48 ore dalla comunicazione.
Il secondo è la partenza volontaria. Se non ricorrono i presupposti dell’accompagnamento, lo straniero può chiedere al prefetto un termine tra 7 e 30 giorni per lasciare l’Italia da solo, prorogabile per esempio se ci sono figli che vanno a scuola (art. 13, comma 5). Il questore può chiedere la prova di risorse economiche lecite e disporre misure come la consegna del passaporto o l’obbligo di presentarsi alla polizia.
Quando si finisce in un CPR?
Quando l’espulsione non si può eseguire subito, per esempio perché mancano i documenti di viaggio o un mezzo di trasporto, il questore può disporre il trattenimento in un CPR (art. 14). Il provvedimento va trasmesso entro 48 ore al giudice di pace, che deve convalidarlo nelle 48 ore successive, sentito l’interessato e con l’assistenza di un difensore. Se i termini non sono rispettati, il trattenimento perde efficacia.
La convalida vale tre mesi ed è prorogabile, ma il trattenimento non può superare in tutto i 18 mesi. Se la persona trattenuta ha chiesto protezione internazionale, dal 2026 la convalida spetta alla sezione specializzata immigrazione del tribunale (D.L. 100/2026). Se lo straniero ha un passaporto valido, nei casi meno gravi il questore può scegliere misure alternative al trattenimento.
Come si fa ricorso contro l’espulsione?
Il ricorso contro l’espulsione prefettizia si propone al giudice di pace del luogo in cui ha sede l’autorità che l’ha disposta: per un decreto del Prefetto di Palermo, il Giudice di pace di Palermo. I passaggi sono:
- Controllare la data di notifica: da lì decorrono i 20 giorni (40 se si risiede all’estero; in questo caso il ricorso si può depositare anche tramite il consolato italiano).
- Leggere i motivi: il decreto deve essere motivato e tradotto in una lingua conosciuta dall’interessato o, se non è possibile, in francese, inglese o spagnolo (art. 13, comma 7).
- Raccogliere i documenti: ricevute della richiesta di permesso, contratti di lavoro, certificati di famiglia, certificati medici.
- Depositare il ricorso tramite un avvocato: lo straniero è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e, se non ha un difensore, il giudice ne nomina uno (art. 18, comma 4, D.Lgs. 150/2011).
Il giudizio si conclude entro 20 giorni dal deposito ed è esente da tasse e imposte. La sentenza non è appellabile: si può solo ricorrere in Cassazione.
Quando l’espulsione è vietata?
L’art. 19 del Testo unico vieta l’espulsione verso Paesi dove la persona rischia persecuzioni, tortura o trattamenti inumani. Salvo l’espulsione ministeriale, non possono inoltre essere espulsi (art. 19, comma 2):
- i minori di diciotto anni, salvo il diritto di seguire il genitore espulso;
- chi convive con il coniuge o con parenti entro il secondo grado di cittadinanza italiana;
- le donne in gravidanza o nei sei mesi dopo la nascita del figlio, e il marito convivente (Corte costituzionale, sentenza n. 376/2000);
- chi ha patologie di particolare gravità non adeguatamente curabili nel Paese di origine;
- il titolare di permesso UE di lungo periodo, che può essere espulso solo nei casi dell’art. 9.
Nel ricorso si possono far valere anche i legami familiari e la vita costruita in Italia. Per chi ha esercitato il ricongiungimento familiare il prefetto deve valutarli espressamente (art. 13, comma 2-bis).
Quanto dura il divieto di rientro?
Chi è stato espulso non può rientrare senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. Il divieto dura da tre a cinque anni, secondo le circostanze del caso, e può essere più lungo per le espulsioni legate alla sicurezza o alla pericolosità (art. 13, comma 14). Il rientro illegale è reato, punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Chi ha ottenuto il termine per la partenza volontaria e dimostra di essere partito in tempo può chiedere la revoca del divieto. Chi è stato espulso per ingresso o soggiorno irregolare e ottiene poi il ricongiungimento con un familiare in Italia non ha bisogno dell’autorizzazione speciale.
Domande frequenti
Il ricorso blocca l’espulsione?
Non automaticamente. Il decreto è immediatamente esecutivo anche se impugnato; l’accompagnamento alla frontiera è però sospeso fino alla convalida del giudice. Per questo conviene rivolgersi subito a un legale.
Il permesso è scaduto da poco: rischio l’espulsione?
Il prefetto può disporla se il permesso è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo. Chi ha chiesto il rinnovo nei termini, e conserva la ricevuta, non si trova in questa situazione.
Si può chiedere asilo dopo aver ricevuto un’espulsione?
Sì. Se però la domanda sembra presentata solo per ritardare il rimpatrio, può essere esaminata con procedura accelerata e con termini di ricorso più brevi.
Con termini così brevi, la tempestività conta. Lo studio, con la collaborazione dell’Avv. Chiara Damiata, può esaminare il decreto e i documenti: le modalità di contatto sono nella pagina Sedi e contatti.



