Divieto di reingresso dopo l’espulsione: durata e revoca

Chi è espulso non può rientrare in Italia per 3-5 anni, o più nei casi gravi. Come si calcola il divieto, quando si può revocare e come chiedere l’autorizzazione al rientro.

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Divieto di reingresso dopo l’espulsione: durata e revoca

Il divieto di reingresso è il divieto, che accompagna ogni espulsione, di tornare in Italia senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno: dura da tre a cinque anni, fissati caso per caso, e può superare i cinque anni nelle espulsioni per motivi di sicurezza o pericolosità (art. 13, commi 13 e 14, D.Lgs. 286/1998). Il divieto è inserito nel Sistema d’informazione Schengen e vale quindi per tutta l’area Schengen.

Questa guida spiega come si calcola la durata, quando il divieto può essere revocato, come si chiede l’autorizzazione a rientrare prima della scadenza e cosa si rischia rientrando senza permesso. Come si impugna l’espulsione è spiegato nella guida al ricorso contro l’espulsione.

In breve

  • Il divieto di reingresso dura di regola da 3 a 5 anni; può superare i 5 anni per le espulsioni ministeriali, per pericolosità sociale o per terrorismo (art. 13, comma 14, D.Lgs. 286/1998).
  • Chi lascia l’Italia entro il termine di partenza volontaria può chiedere la revoca del divieto, provando di essere partito in tempo (art. 13, comma 14).
  • Il divieto è registrato nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) e impedisce ingresso e soggiorno in tutti gli Stati Schengen (art. 13, comma 14-bis).
  • Rientrare senza autorizzazione è reato, punito con la reclusione da uno a quattro anni, con arresto obbligatorio (art. 13, commi 13 e 13-ter).

Quanto dura il divieto di reingresso?

La legge fissa una forbice: non meno di tre e non più di cinque anni. La durata deve essere decisa tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso: per esempio la durata del soggiorno in Italia, i legami familiari, il comportamento tenuto, eventuali precedenti. Un decreto che applica il massimo senza spiegarne il motivo può essere contestato con il ricorso contro l’espulsione.

Il divieto può essere superiore a cinque anni quando l’espulsione è stata disposta dal Ministro dell’interno per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, nei confronti di persone socialmente pericolose (art. 13, comma 2, lett. c), per terrorismo o nei confronti del titolare di permesso UE di lungo periodo espulso per gravi motivi (art. 9, comma 10). Anche in questi casi la durata va motivata.

Il divieto di rientro vale anche per le espulsioni disposte dal giudice penale, come misura di sicurezza o sanzione alternativa: chi rientra senza autorizzazione commette reato anche in questo caso (art. 13, comma 13-bis).

Da quando si calcola e cosa succede alla scadenza?

Per chi riceve un termine per la partenza volontaria (da 7 a 30 giorni, art. 13, comma 5), il divieto decorre dalla scadenza del termine assegnato. Negli altri casi, come l’accompagnamento alla frontiera, il divieto si calcola di regola dall’effettivo allontanamento: è un punto da verificare sul singolo decreto.

Alla scadenza il divieto cessa e la segnalazione nel SIS dovrebbe essere cancellata. Non sempre accade in tempo: una segnalazione rimasta nel sistema può bloccare un visto anni dopo. Chi ha questo dubbio può chiedere l’accesso ai propri dati SIS e la loro rettifica o cancellazione al Ministero dell’interno, con la possibilità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali. Se il visto viene negato per una segnalazione, si veda la guida al ricorso contro il visto negato.

Si può chiedere la revoca del divieto?

Sì, in alcuni casi. Le strade principali sono tre:

  1. Partenza volontaria rispettata: chi ha lasciato l’Italia entro il termine concesso può chiedere la revoca del divieto, dimostrando la data di uscita, per esempio con il timbro sul passaporto o la carta d’imbarco (art. 13, comma 14).
  2. Annullamento dell’espulsione: se il giudice annulla il decreto di espulsione, cade anche il divieto che ne dipende. Per questo il ricorso va proposto nei termini, anche dall’estero tramite un avvocato.
  3. Ricongiungimento familiare: il divieto non si applica a chi è stato espulso solo per ingresso irregolare o soggiorno irregolare (art. 13, comma 2, lett. a e b) e ha poi ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare (art. 13, comma 13).

La direttiva europea sui rimpatri (2008/115/CE, art. 11) consente inoltre agli Stati di revocare o sospendere il divieto in singoli casi, per esempio per motivi umanitari. Chi ha un coniuge o figli in Italia può far valere questi legami anche nel giudizio contro l’espulsione: i vincoli familiari effettivi devono essere valutati prima di espellere (art. 13, comma 2-bis).

Come si chiede l’autorizzazione a rientrare prima della scadenza?

Durante il divieto si può rientrare solo con una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno (art. 13, comma 13). La domanda si presenta di regola tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese in cui si vive, spiegando il motivo: per esempio gravi motivi familiari, la malattia di un parente, un procedimento giudiziario in cui si deve comparire.

L’autorizzazione non è un diritto: il Ministero valuta il motivo e i precedenti. Va accompagnata da documenti che provino il motivo del viaggio. Ottenuta l’autorizzazione, servono comunque il visto e gli altri requisiti di ingresso. Chi ha familiari italiani o europei deve verificare anche le regole sul permesso per motivi familiari o sulla carta di soggiorno per il familiare UE, che hanno discipline proprie.

Cosa cambierà con il nuovo regolamento UE sui rimpatri?

Il 1° ottobre 2026 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato in via definitiva un regolamento sui rimpatri destinato a sostituire la direttiva del 2008. Il nuovo testo estende l’uso dei divieti d’ingresso, con durate massime più lunghe di quelle attuali, e introduce un ordine europeo di rimpatrio riconosciuto tra gli Stati. Entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, ma molte norme si applicheranno solo dopo un periodo di adattamento. Fino ad allora valgono le regole italiane descritte sopra.

Domande frequenti

Se rientro in Italia durante il divieto cosa rischio?

È un reato: la pena è la reclusione da uno a quattro anni, l’arresto è obbligatorio anche fuori dalla flagranza e si procede con rito direttissimo. Segue una nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera (art. 13, commi 13 e 13-ter, D.Lgs. 286/1998).

Il divieto di reingresso vale anche per gli altri Paesi europei?

Sì. Con l’inserimento nel SIS il divieto vale per tutti gli Stati dell’area Schengen, compresi quelli che non fanno parte dell’Unione europea ma applicano le regole Schengen.

Mi sono sposato con un cittadino italiano: il divieto cade?

Non automaticamente. Il matrimonio è un elemento importante per chiedere la revoca o l’autorizzazione al rientro, ma va fatto valere con una domanda motivata o nel giudizio sull’espulsione.

Ogni divieto va letto insieme al decreto di espulsione da cui nasce: durata, motivazione e possibilità di revoca dipendono dal caso. Per un esame dei documenti, le modalità di contatto dello studio sono nella pagina Sedi e contatti.

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