Il permesso di soggiorno per motivi familiari spetta allo straniero che vive in Italia con un familiare regolarmente presente: chi entra con il visto per ricongiungimento, chi sposa in Italia un italiano o uno straniero regolare, il familiare già soggiornante che ha i requisiti per il ricongiungimento e il genitore di un figlio minore italiano (art. 30 D.Lgs. 286/1998). Permette di lavorare, studiare e accedere ai servizi.
Questa guida spiega chi può chiederlo, con quali requisiti, quanto dura, come si chiede e cosa fare se la Questura lo nega. Non tratta la procedura di ricongiungimento dall’estero, che ha una guida dedicata.
In breve
- L’art. 30 D.Lgs. 286/1998 elenca quattro casi in cui la Questura rilascia il permesso per motivi familiari, compreso il genitore di minore italiano anche senza permesso valido.
- Il permesso consente lavoro subordinato e autonomo, studio e iscrizione al centro per l’impiego; se il familiare è uno straniero regolarmente soggiornante, dura quanto il suo permesso e si rinnova con esso.
- In caso di morte del familiare, separazione o divorzio, o al compimento dei 18 anni, si può convertire in permesso per lavoro o studio (art. 30, comma 5).
- Contro il diniego si fa opposizione al tribunale ordinario, sezione immigrazione, senza spese di bollo (art. 30, comma 6, e art. 20 D.Lgs. 150/2011).
Chi può chiedere il permesso per motivi familiari?
L’art. 30, comma 1, D.Lgs. 286/1998 prevede quattro situazioni:
- Ingresso per ricongiungimento: lo straniero entrato con visto per ricongiungimento familiare, al seguito del familiare o per ricongiungimento al figlio minore (lettera a). I requisiti di reddito e alloggio sono spiegati nella guida al ricongiungimento familiare.
- Matrimonio in Italia: lo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo da almeno un anno che si sposa in Italia con un cittadino italiano, dell’Unione europea o con uno straniero regolare (lettera b).
- Coesione familiare: il familiare già regolarmente in Italia con un altro permesso, se ha i requisiti per il ricongiungimento con un italiano, un cittadino UE o uno straniero regolare. Il suo permesso viene convertito; la conversione si può chiedere entro un anno dalla scadenza del permesso originario (lettera c).
- Genitore di minore italiano: il genitore straniero di un figlio minore italiano residente in Italia, anche senza un permesso valido, purché non sia stato privato della responsabilità genitoriale (lettera d).
Per il coniuge e gli altri familiari di un cittadino italiano o dell’Unione lo strumento più frequente è però la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, che l’art. 30 fa espressamente salva. Chi convive in Italia con il coniuge o con un parente italiano fino al secondo grado non può essere espulso (art. 19, comma 2, lett. c) e riceve un permesso per motivi familiari (art. 28 D.P.R. 394/1999).
Quali requisiti e documenti servono?
I requisiti cambiano secondo il caso. Nel caso della coesione familiare servono gli stessi requisiti del ricongiungimento: reddito minimo e alloggio idoneo del familiare che ospita. Per il genitore di minore italiano conta invece il rapporto con il figlio: la Questura verifica la filiazione e che la responsabilità genitoriale non sia stata tolta.
Se il matrimonio o la nascita sono avvenuti all’estero, l’atto deve di solito essere prima riconosciuto in Italia: vedi la guida alla trascrizione dei matrimoni e delle nascite avvenuti all’estero. Gli atti stranieri vanno tradotti e legalizzati o apostillati.
La legge punisce i matrimoni di comodo: il permesso è revocato se al matrimonio non segue una convivenza effettiva, salvo che sia nato un figlio, o se il matrimonio è stato celebrato solo per ottenere il permesso (art. 30, comma 1-bis). Le dichiarazioni false hanno conseguenze anche penali.
Come si chiede e quanto dura?
I passaggi di regola sono:
- Raccogliere i documenti: passaporto, eventuale permesso in corso, atti di matrimonio o di nascita, prova della residenza e, quando richiesti, documenti su reddito e alloggio del familiare.
- Presentare la domanda: di solito con il kit postale agli uffici abilitati, in alcuni casi direttamente all’Ufficio immigrazione della Questura. Conviene verificarlo con la Questura competente, a Palermo come negli altri capoluoghi.
- Presentarsi alla convocazione per foto e impronte digitali, con gli originali.
La Questura deve decidere entro 90 giorni (art. 5, comma 9, D.Lgs. 286/1998); in caso di ritardo vedi la guida sul permesso di soggiorno in ritardo. Quando il familiare è uno straniero regolarmente soggiornante, il permesso ha la stessa durata del permesso del familiare e si rinnova insieme al suo (art. 30, comma 3). Consente di lavorare come dipendente o autonomo, studiare, iscriversi al centro per l’impiego e accedere ai servizi assistenziali (art. 30, comma 2).
Cosa succede in caso di separazione, divorzio o morte del familiare?
Il permesso non cade automaticamente. In caso di morte del familiare, separazione legale o divorzio, e per il figlio che compie 18 anni, il permesso può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, autonomo o studio, se ci sono i requisiti di quel permesso (art. 30, comma 5).
Nel valutare rinnovi e revoche la Questura deve considerare la natura e l’effettività dei legami familiari, la durata del soggiorno e i legami con il Paese d’origine (art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/1998). Il genitore straniero di un figlio minore straniero che non ha questi requisiti può valutare l’autorizzazione del Tribunale per i minorenni.
Cosa fare se la Questura nega il permesso?
Contro il diniego del permesso per motivi familiari non si va al TAR ma al tribunale ordinario: si presenta opposizione alla sezione del tribunale competente in materia di immigrazione nel luogo in cui ha sede l’autorità che ha deciso (art. 30, comma 6, D.Lgs. 286/1998; art. 20 D.Lgs. 150/2011; art. 3 D.L. 13/2017). In Sicilia le sezioni hanno sede nei tribunali di Palermo, Catania, Messina e Caltanissetta.
Il procedimento segue il rito semplificato di cognizione e gli atti sono esenti da bollo e da ogni altra tassa. Anche se la legge non fissa un termine breve per l’opposizione, conviene agire subito, perché nel frattempo la posizione resta incerta.
Domande frequenti
Mi sono sposato in Italia con un italiano: che permesso devo chiedere?
Di regola il coniuge di un cittadino italiano chiede la carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione, che ha durata più lunga. Il permesso per motivi familiari dell’art. 30 resta uno strumento possibile secondo i casi.
Sono genitore di un bambino italiano ma non ho il permesso: posso regolarizzarmi?
Sì. La legge prevede il permesso per motivi familiari anche senza un titolo valido, se il figlio è minore, italiano e residente in Italia e non hai perso la responsabilità genitoriale.
Con il permesso per motivi familiari posso lavorare?
Sì, sia come dipendente sia come lavoratore autonomo, rispettando i limiti di età per il lavoro. Puoi anche iscriverti a corsi di studio e al centro per l’impiego.
Ogni situazione familiare ha regole proprie e documenti diversi. Per un esame del caso concreto, le modalità di contatto dello studio sono nella pagina Sedi e contatti.



