Il genitore straniero senza permesso di soggiorno può restare in Italia accanto al figlio minore se il Tribunale per i minorenni lo autorizza «per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico» del bambino, tenendo conto della sua età e delle sue condizioni di salute (art. 31, comma 3, D.Lgs. 286/1998). L’autorizzazione vale per un periodo determinato e permette di ottenere dalla Questura un permesso per assistenza minore.
È uno strumento pensato per proteggere il bambino, non il genitore: al centro c’è il danno che il minore subirebbe se il genitore dovesse andare via. Qui vediamo chi può chiederlo, cosa sono i «gravi motivi», come si presenta la domanda e cosa consente il permesso.
In breve
- Il Tribunale per i minorenni può autorizzare l’ingresso o la permanenza in Italia di un familiare del minore, per gravi motivi legati al suo sviluppo psicofisico, anche in deroga alle altre regole sull’immigrazione (art. 31, comma 3, D.Lgs. 286/1998).
- Con l’autorizzazione la Questura rilascia un permesso per assistenza minore, di durata pari a quella fissata dal Tribunale, che consente di lavorare (art. 29, comma 6).
- Dal 2020 l’art. 6, comma 1-bis, lett. h) indica il permesso per assistenza minore tra quelli convertibili in permesso per lavoro, anche se l’art. 29, comma 6, dice ancora il contrario: la conversione va valutata caso per caso.
- L’autorizzazione è revocata se i gravi motivi vengono meno o se il familiare tiene comportamenti incompatibili con le esigenze del minore.
Chi può chiedere l’autorizzazione?
La legge parla di «familiare» del minore. Nella maggior parte dei casi è il padre o la madre, ma la richiesta può riguardare anche altri familiari che hanno un ruolo importante nella vita del bambino.
Il minore deve trovarsi in Italia. Non è necessario che sia nato qui né che abbia la cittadinanza italiana. Il genitore, invece, può essere privo di permesso, avere un permesso in scadenza o non rinnovabile, oppure trovarsi ancora all’estero: il Tribunale può autorizzare sia la permanenza sia l’ingresso in Italia.
Se il genitore ha già un permesso e i requisiti di reddito e alloggio, la strada ordinaria per riunire la famiglia è il ricongiungimento familiare. L’art. 31 serve soprattutto quando le altre vie sono chiuse.
Cosa sono i «gravi motivi»?
Per molti anni alcuni tribunali hanno concesso l’autorizzazione solo in situazioni eccezionali, come una grave malattia del bambino. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 21799 del 2010) hanno chiarito che non serve un’emergenza: basta un danno effettivo, concreto e obiettivamente grave che il minore subirebbe dall’allontanamento del genitore o dallo sradicamento dall’ambiente in cui vive.
Il Tribunale valuta in concreto, per esempio:
- l’età del bambino e il suo legame con il genitore;
- le sue condizioni di salute e le eventuali terapie in corso;
- la scuola, le amicizie e l’inserimento sociale in Italia;
- la presenza dell’altro genitore e la situazione nel Paese d’origine.
Nel 2019 le Sezioni Unite (sentenza n. 15750) hanno precisato che i precedenti penali del genitore non escludono in automatico l’autorizzazione: il giudice deve valutare se rappresentano un pericolo concreto e attuale e bilanciarli con l’interesse del minore. L’autorizzazione è poi revocata se i gravi motivi cessano o se il familiare svolge attività incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia.
Come si presenta la domanda al Tribunale per i minorenni?
La domanda si deposita presso il Tribunale per i minorenni del luogo in cui vive il bambino: per chi abita a Palermo e provincia è il Tribunale per i minorenni di Palermo, per la provincia di Caltanissetta quello di Caltanissetta. I passaggi principali sono:
- Raccogliere i documenti del minore: atto di nascita, certificati di frequenza scolastica, pagelle, certificati medici.
- Documentare il legame: convivenza, cura quotidiana, relazioni di insegnanti, pediatri, psicologi o servizi sociali.
- Descrivere il danno: spiegare con fatti precisi cosa accadrebbe al bambino se il genitore dovesse partire o se dovesse partire con lui.
- Depositare il ricorso: il procedimento si svolge in camera di consiglio, con il parere del pubblico ministero minorile; il giudice può ascoltare il minore e chiedere indagini ai servizi sociali.
Il Tribunale decide con decreto e fissa la durata dell’autorizzazione. Contro il rifiuto si può proporre reclamo alla Corte d’appello, sezione per i minorenni, entro termini brevi da verificare subito dopo la comunicazione del decreto.
Che permesso si ottiene e cosa consente?
Con il decreto del Tribunale la Questura rilascia il permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata pari a quella stabilita dal giudice (art. 29, comma 6). Il permesso consente di lavorare, con un contratto regolare, già durante la sua validità.
Per rinnovarlo serve, di regola, una nuova autorizzazione del Tribunale: per questo la domanda di proroga va preparata con anticipo. Dal D.L. 130/2020 il permesso per assistenza minore figura inoltre tra quelli convertibili in permesso per lavoro (art. 6, comma 1-bis, lett. h), se c’è un contratto e ci sono i requisiti. L’art. 29, comma 6, non è stato coordinato e parla ancora di permesso non convertibile: la domanda di conversione va quindi preparata con attenzione. Le regole del permesso per lavoro sono spiegate nell’articolo sul permesso di soggiorno per lavoro.
Il Tribunale per i minorenni resta competente anche dopo la riforma della giustizia familiare: il nuovo Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie non è ancora operativo, come spiegato nell’articolo sul rinvio a ottobre 2027.
Domande frequenti
Ho ricevuto un decreto di espulsione: posso ancora chiedere l’autorizzazione?
Sì, l’autorizzazione può essere data anche in deroga alle altre regole sull’immigrazione. La domanda però non sospende da sola l’espulsione, che va contestata nei termini: lo spieghiamo nell’articolo sul ricorso contro l’espulsione.
Mio figlio è malato: devo chiedere l’art. 31 o il permesso per cure?
Dipende dal caso. Il figlio può avere diritto al permesso per cure mediche, mentre l’art. 31 riguarda il genitore che lo assiste. Spesso le due strade vanno valutate insieme.
E se il minore è arrivato in Italia da solo?
In questo caso valgono le tutele per i minori stranieri non accompagnati, con un tutore e un permesso proprio fino alla maggiore età.
Ogni domanda si basa sulla storia del bambino e della famiglia, che va documentata con cura. Per una valutazione del caso concreto è possibile rivolgersi allo studio: le modalità di contatto sono nella pagina Sedi e contatti.



