Minori stranieri non accompagnati: tutela e permesso a 18 anni

Chi è il minore straniero non accompagnato, quali diritti ha, chi è il tutore volontario e come si ottiene il permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni.

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Minori stranieri non accompagnati: tutela e permesso a 18 anni

Il minore straniero non accompagnato non può essere respinto alla frontiera né espulso: ha diritto a un permesso di soggiorno per minore età, a un tutore, all’accoglienza, alla scuola e alle cure mediche (L. 47/2017, detta legge Zampa). Al compimento dei 18 anni può ottenere un permesso per studio, per lavoro o per cercare lavoro, se ci sono i requisiti previsti dall’art. 32 del Testo unico immigrazione.

La Sicilia è una delle regioni in cui arrivano più ragazzi soli. Questa guida spiega chi è considerato minore non accompagnato, come si accerta l’età, chi è il tutore volontario, quale permesso spetta e cosa succede a 18 anni, con il possibile prosieguo fino a 21.

In breve

  • Il minore straniero non accompagnato non può essere respinto alla frontiera e non può essere espulso, salvo motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (art. 19 D.Lgs. 286/1998).
  • Il questore rilascia il permesso per minore età, valido fino ai 18 anni, anche prima della nomina del tutore (art. 10 L. 47/2017).
  • A 18 anni il permesso può essere convertito per studio, lavoro o attesa di lavoro, di regola con il parere positivo del Ministero del lavoro o dopo due anni in un progetto di integrazione (art. 32, comma 1-bis, D.Lgs. 286/1998).
  • Se serve ancora un sostegno, il Tribunale per i minorenni può disporre l’affidamento ai servizi sociali fino a 21 anni (art. 13 L. 47/2017).

Chi è il minore straniero non accompagnato?

È il minore non cittadino dell’Unione europea (o apolide) che si trova in Italia senza i genitori o altri adulti che ne siano legalmente responsabili (art. 2 L. 47/2017). Non conta se è arrivato da solo o con un parente che non ne ha la responsabilità legale: anche in questo caso è considerato non accompagnato.

Chi lo trova, per esempio le forze dell’ordine allo sbarco, deve segnalarlo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al giudice. Il ragazzo viene accolto prima in strutture di prima accoglienza e poi nella rete di accoglienza per minori.

Come si accerta l’età?

Se ci sono dubbi sull’età, la si accerta prima con i documenti e poi, solo se necessario, con esami socio-sanitari disposti dalla Procura. Nel dubbio la persona va considerata minorenne. Il D.L. 133/2023 ha previsto, in caso di arrivi numerosi e ravvicinati, accertamenti più rapidi (anche rilievi antropometrici e radiografie disposti dalla polizia, con comunicazione al pubblico ministero) e la possibilità di accogliere i ragazzi che sembrano avere più di 16 anni, per un periodo limitato, in sezioni dedicate di strutture per adulti. L’accertamento dell’età si può contestare.

Quali diritti ha il minore non accompagnato?

La legge Zampa riconosce al minore gli stessi diritti fondamentali dei minori italiani. In particolare:

  • divieto di respingimento ed espulsione: il minore non può essere rimandato indietro (art. 19, commi 1-bis e 2, D.Lgs. 286/1998);
  • sanità: è iscritto obbligatoriamente al Servizio sanitario nazionale, anche prima di avere il permesso (vedi l’articolo sull’iscrizione al Servizio sanitario per gli stranieri);
  • scuola: ha diritto a frequentare la scuola e i corsi di formazione;
  • ascolto e assistenza legale: ha diritto a essere ascoltato nelle decisioni che lo riguardano e al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti;
  • protezione: può chiedere protezione internazionale e, se è vittima di sfruttamento o tratta, accedere al permesso per le vittime di violenza e sfruttamento.

Chi è il tutore volontario?

Il minore non accompagnato ha bisogno di un adulto che lo rappresenti legalmente. Presso ogni Tribunale per i minorenni c’è un elenco dei tutori volontari: privati cittadini selezionati e formati dal Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, che possono assumere la tutela di uno o più minori, di regola non più di tre (art. 11 L. 47/2017).

Il tutore non deve ospitare il ragazzo in casa né mantenerlo. Il suo compito è rappresentarlo, chiedere per lui il permesso di soggiorno, seguirne il percorso scolastico e sanitario e vigilare sull’accoglienza. In Sicilia la nomina spetta ai Tribunali per i minorenni del distretto, per Palermo il Tribunale per i minorenni di Palermo. Il nuovo Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie non è ancora operativo (vedi l’articolo sul nuovo rinvio a ottobre 2027).

Quale permesso di soggiorno spetta al minore?

Il questore rilascia il permesso per minore età, valido fino ai 18 anni. Lo può chiedere il minore stesso, anche prima che sia nominato il tutore (art. 10 L. 47/2017). Se invece il minore è affidato a una famiglia o è sotto la tutela di un cittadino italiano o di uno straniero regolarmente soggiornante con cui convive, può ricevere un permesso per motivi familiari.

Il permesso per minore età permette di studiare, seguire corsi di formazione e, dall’età in cui la legge lo consente, lavorare con un contratto regolare. Avere un percorso documentato di scuola, formazione o lavoro è decisivo per ciò che accade a 18 anni.

Cosa succede al compimento dei 18 anni?

Il compimento della maggiore età è il passaggio più delicato. L’art. 32 del Testo unico consente di ottenere un permesso per studio, per accesso al lavoro o per lavoro subordinato o autonomo, per un periodo massimo di un anno, dopo aver verificato i requisiti. La strada dipende dalla situazione del ragazzo:

  1. Minore sotto tutela o in affidamento: serve il parere positivo della Direzione generale dell’immigrazione del Ministero del lavoro (che ha preso le funzioni del vecchio Comitato per i minori stranieri). La domanda di parere va preparata con l’ente che segue il ragazzo, nei mesi prima dei 18 anni.
  2. Minore inserito in un progetto di integrazione per almeno due anni, gestito da un ente iscritto nell’apposito registro: l’ente deve provare che il ragazzo è in Italia da almeno tre anni, ha seguito il progetto per almeno due, ha un alloggio e studia o lavora (art. 32, comma 1-ter).
  3. Permesso per lavoro: dal 2023 la verifica dei requisiti è affidata ai consulenti del lavoro e agli altri professionisti abilitati, oppure alle associazioni dei datori di lavoro (art. 32, comma 1-bis.1); se i requisiti mancano, il permesso è revocato.

Se la conversione non è possibile, restano altre strade da valutare: la protezione internazionale o speciale, un permesso per studio con i requisiti ordinari, oppure il passaggio da studio a lavoro. Un diniego si può impugnare: i termini sono brevi e vanno verificati sul provvedimento.

Il prosieguo amministrativo fino a 21 anni

Se il ragazzo ha avviato un percorso di inserimento ma ha ancora bisogno di sostegno, il Tribunale per i minorenni può disporre l’affidamento ai servizi sociali fino al compimento dei 21 anni, anche su richiesta dei servizi stessi (art. 13, comma 2, L. 47/2017). È il cosiddetto prosieguo amministrativo: di regola la richiesta va fatta prima dei 18 anni.

Domande frequenti

Un minore non accompagnato può essere rimpatriato?

Non con l’espulsione, salvo i rari casi per ordine pubblico e sicurezza dello Stato. È possibile solo il rimpatrio assistito e volontario, disposto dal Tribunale per i minorenni quando corrisponde all’interesse del minore.

Il minore non accompagnato può lavorare?

Sì, alle stesse condizioni dei minori italiani: dopo aver assolto l’obbligo di istruzione e con l’età minima prevista dalla legge, con un contratto regolare.

Cosa succede se a 18 anni il parere del Ministero non arriva?

La legge del 2017 stabiliva che il mancato parere non poteva giustificare il rifiuto e applicava il silenzio-assenso. Il D.L. 20/2023 ha eliminato entrambe le regole: oggi il parere positivo va ottenuto, e la richiesta va preparata per tempo, prima che il permesso scada.

Il passaggio ai 18 anni va preparato con anticipo, insieme al tutore e all’ente che segue il ragazzo. Per un esame della situazione concreta le modalità di contatto dello studio sono nella pagina Sedi e contatti.

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