Affidamento familiare: come funziona e differenze con l’adozione

Come nasce un affidamento familiare, quanto dura, chi può diventare affidatario, quali diritti e doveri ci sono e in cosa si distingue dall’adozione.

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Affidamento familiare: come funziona e differenze con l’adozione

L’affidamento familiare è l’accoglienza temporanea di un minore presso un’altra famiglia o una persona singola, quando la sua famiglia attraversa un periodo di difficoltà e non riesce, nonostante gli aiuti, a prendersene cura (art. 2 della legge 184/1983). A differenza dell’adozione, il bambino resta figlio dei suoi genitori, mantiene i rapporti con loro e, di regola, è destinato a rientrare a casa.

È uno strumento di aiuto alla famiglia, non una punizione e non un passo verso l’adozione. Qui vediamo come nasce l’affidamento, quanto dura, chi può diventare affidatario, quali diritti e doveri ci sono e quali sono le differenze con l’adozione.

In breve

  • L’affidamento familiare è disposto dai servizi sociali con il consenso dei genitori e reso esecutivo dal giudice tutelare; senza consenso decide il Tribunale per i minorenni (art. 4, legge 184/1983).
  • Dura al massimo ventiquattro mesi, prorogabili dal Tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero, se la sospensione recherebbe grave pregiudizio al minore (art. 4, quarto comma).
  • Possono essere affidatari una famiglia, preferibilmente con figli minori, o una persona singola, anche parenti del bambino (art. 2).
  • L’affidamento non interrompe il legame con i genitori: il servizio sociale deve favorire i rapporti con la famiglia d’origine e il rientro (art. 5).

Come nasce un affidamento familiare?

Prima dell’affidamento lo Stato e gli enti locali devono sostenere la famiglia con aiuti economici, educativi e psicologici (art. 1). Quando questi interventi non bastano e il bambino è temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, si può ricorrere all’affidamento. Le strade sono due:

  1. Affidamento consensuale: è disposto dal servizio sociale del Comune con il consenso dei genitori, o del tutore, dopo aver sentito il minore che ha compiuto dodici anni o anche più piccolo se capace di discernimento; il giudice tutelare lo rende esecutivo con decreto.
  2. Affidamento giudiziale: se manca il consenso dei genitori, provvede il Tribunale per i minorenni, nell’ambito di un procedimento sulla responsabilità genitoriale (artt. 330 ss. c.c.).

Il provvedimento deve indicare i motivi, i tempi e i modi con cui gli affidatari esercitano i loro poteri, le modalità dei rapporti con i genitori e gli altri parenti e il servizio sociale incaricato di seguire il progetto, che riferisce periodicamente al giudice. Nei procedimenti di affidamento disposti dal Tribunale il giudice nomina anche un curatore speciale del minore (art. 473-bis.8 c.p.c.). Se l’affidamento a una famiglia non è possibile, il minore può essere inserito in una comunità di tipo familiare; per i bambini sotto i sei anni è esclusa ogni altra struttura (art. 2). Sulla vita in comunità e sui diritti dei genitori si veda l’articolo sul figlio collocato in comunità.

Quanto dura l’affidamento?

La durata deve essere indicata nel provvedimento e commisurata al tempo necessario per aiutare la famiglia d’origine a superare le difficoltà. Non può superare ventiquattro mesi; il Tribunale per i minorenni può prorogarla, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, quando interromperla recherebbe un grave pregiudizio al bambino (art. 4).

L’affidamento cessa quando sono venute meno le difficoltà della famiglia d’origine o quando la prosecuzione sarebbe dannosa per il minore. Se invece emerge che le difficoltà non sono temporanee e il bambino è in una situazione di abbandono, si apre un procedimento diverso, quello sullo stato di adottabilità.

Chi può diventare famiglia affidataria?

La legge non pone limiti di età o di stato civile: possono essere affidatari coppie sposate o conviventi, con o senza figli, e persone singole, purché in grado di assicurare al bambino mantenimento, educazione, istruzione e relazioni affettive. La legge indica una preferenza per le famiglie con figli minori.

Chi desidera rendersi disponibile si rivolge ai servizi sociali del proprio Comune o al centro per l’affido del territorio, che organizzano colloqui e percorsi di formazione e valutano l’idoneità. Molto diffuso è l’affidamento a parenti, come nonni o zii: anche in questo caso i servizi accompagnano il percorso. Il diritto dei nonni a mantenere il rapporto con i nipoti, invece, è trattato nell’articolo dedicato ai nonni.

Esistono anche forme più leggere, come l’affidamento diurno o per alcuni giorni alla settimana, e l’affidamento dei minori stranieri non accompagnati, che la legge incoraggia rispetto al ricovero in strutture.

Quali sono i diritti e i doveri degli affidatari?

L’affidatario accoglie il bambino in casa e provvede al suo mantenimento, alla sua educazione e alla sua istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori e rispettando le prescrizioni dell’autorità che ha disposto l’affidamento (art. 5). In particolare:

  • scuola e salute: l’affidatario esercita i poteri della responsabilità genitoriale nei rapporti ordinari con la scuola e con le autorità sanitarie;
  • processi: l’affidatario deve essere convocato, a pena di nullità, nei procedimenti civili sulla responsabilità genitoriale, sull’affidamento e sull’adottabilità del minore, e può presentare memorie scritte;
  • sostegno economico: Stato, Regioni ed enti locali intervengono con misure di aiuto alla famiglia affidataria, nei limiti dei loro bilanci; l’importo del contributo dipende dai regolamenti locali;
  • rapporti con la famiglia d’origine: gli affidatari devono favorire gli incontri previsti dal progetto, con il supporto del servizio sociale.

Le decisioni di maggiore importanza, come un intervento medico non ordinario o il cambio di scuola, restano ai genitori, salvo che il giudice abbia limitato la loro responsabilità genitoriale. Quando il Tribunale affida il minore ai servizi sociali, sono questi a prendere le decisioni indicate nel provvedimento, come spiegato nell’articolo sull’affidamento ai servizi sociali.

Che differenza c’è tra affidamento familiare e adozione?

Le differenze sono sostanziali. L’affidamento è temporaneo, presuppone una difficoltà superabile e mantiene il legame giuridico e affettivo con i genitori. L’adozione presuppone invece lo stato di abbandono, è definitiva e fa diventare il bambino figlio a tutti gli effetti della nuova famiglia. Per adottare servono requisiti precisi di età e di stabilità della coppia, che per l’affidamento non sono richiesti.

Fare l’affidamento non dà diritto ad adottare. Dal 2015, però, la legge tutela la continuità affettiva: se un minore in affidamento prolungato viene dichiarato adottabile, il Tribunale tiene conto dei legami significativi con la famiglia affidataria; se invece il bambino torna a casa o va in adozione presso un’altra famiglia, i rapporti positivi con gli ex affidatari possono essere mantenuti, se corrispondono al suo interesse (art. 4, commi 5-bis e 5-ter, introdotti dalla legge 173/2015).

Domande frequenti

I genitori possono vedere il figlio in affidamento?

Di regola sì. Il provvedimento stabilisce tempi e modi degli incontri, che possono essere liberi o, nei casi più delicati, alla presenza di un operatore. Il servizio sociale ha il compito di agevolare questi rapporti e il rientro.

Posso fare l’affidamento se sono single?

Sì, la legge prevede espressamente l’affidamento a una persona singola, purché in grado di garantire al bambino cura, educazione e relazioni affettive. L’idoneità è valutata dai servizi.

Cosa succede quando scadono i ventiquattro mesi?

Il bambino rientra in famiglia se le difficoltà sono superate. Altrimenti il Tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero, può prorogare l’affidamento se interromperlo arrecherebbe al bambino un grave pregiudizio, oppure valutare altre misure.

Ogni affidamento è un progetto che coinvolge più persone e richiede regole chiare per tutti, a partire dal bambino. Per una valutazione del caso concreto, da parte dei genitori o degli affidatari, è possibile rivolgersi allo studio: le modalità di contatto sono nella pagina Sedi e contatti.

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