Quando un figlio minorenne è collocato in comunità, i genitori non perdono automaticamente la responsabilità genitoriale né il diritto di vederlo: conservano i poteri che il giudice non ha limitato, il diritto di mantenere i rapporti con il figlio nei modi stabiliti, il diritto di partecipare al procedimento e di chiedere la revoca della misura quando le difficoltà sono superate. La legge considera il collocamento una soluzione temporanea, finalizzata al rientro in famiglia (L. 184/1983).
È una delle esperienze più dure per una famiglia. Capire come funziona aiuta ad affrontarla nel modo giusto. Vediamo perché si arriva in comunità, quali diritti hanno i genitori, che ruolo ha la comunità e come si lavora per il ritorno a casa.
In breve
- Il minore va in comunità di tipo familiare solo se non è possibile l’affidamento a una famiglia, preferibilmente vicino al luogo in cui vive la famiglia di origine (art. 2 L. 184/1983).
- Il provvedimento deve indicare come i genitori mantengono i rapporti con il figlio; il servizio sociale deve agevolarli e favorire il rientro (artt. 4 e 5 L. 184/1983).
- Le comunità trasmettono ogni sei mesi al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni l’elenco dei minori accolti (art. 9 L. 184/1983).
- I genitori possono leggere le relazioni dei servizi depositate nel processo e chiedere la modifica o la revoca della misura.
Perché un figlio viene collocato in comunità?
Il collocamento in comunità avviene di solito in tre modi: con un allontanamento urgente ex art. 403 c.c., convalidato poi dal Tribunale per i minorenni; con un provvedimento del giudice che limita la responsabilità genitoriale secondo l’art. 333 c.c., spesso insieme all’affidamento ai servizi sociali; oppure nell’ambito di un affidamento extrafamiliare previsto dalla legge 184/1983.
La legge indica una gerarchia precisa. Prima viene il sostegno alla famiglia di origine; se non basta, l’affidamento a un’altra famiglia; solo quando questo non è possibile si ricorre a una comunità di tipo familiare, cioè una struttura organizzata con rapporti simili a quelli di una famiglia (art. 2 L. 184/1983). Gli istituti tradizionali sono stati superati.
La comunità dovrebbe trovarsi preferibilmente vicino al luogo in cui vive la famiglia di origine, proprio per non spezzare i legami. Se il figlio è collocato lontano, è un aspetto che si può sottoporre al giudice.
Quali diritti hanno i genitori con il figlio in comunità?
I diritti dipendono dal contenuto del provvedimento, che va letto con attenzione. In generale i genitori:
- Mantengono i rapporti con il figlio nei tempi e nei modi stabiliti: telefonate, visite, a volte incontri protetti in presenza di un operatore.
- Conservano i poteri che il giudice non ha attribuito ad altri; anche la comunità, per scuola e salute, deve tener conto delle indicazioni dei genitori, salvo che siano decaduti o limitati.
- Partecipano al processo con un proprio avvocato, possono leggere ed estrarre copia delle relazioni dei servizi e chiedere prove e verifiche (art. 473-bis.27 c.p.c.).
- Possono chiedere la modifica dei tempi di visita o la revoca del collocamento quando la situazione cambia.
Se i genitori non possono permettersi un avvocato, possono chiedere il patrocinio a spese dello Stato. Il figlio, a sua volta, è rappresentato nel processo da un curatore speciale, nominato obbligatoriamente quando c’è un allontanamento o un affidamento fuori famiglia.
Che ruolo hanno la comunità e il servizio sociale?
La comunità accoglie il minore e provvede alla sua cura, alla sua educazione e alla sua istruzione. Le regole dei primi due commi dell’art. 5 della legge 184/1983 sull’affidatario e sul ruolo del servizio sociale si applicano, in quanto compatibili, anche ai minori ospitati in una comunità di tipo familiare (art. 5, comma 3). L’affidatario o la famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale, sull’affidamento e sull’adottabilità del minore (art. 5, comma 1).
Il servizio sociale ha il compito di sostenere il percorso e, per legge, di agevolare i rapporti con la famiglia di provenienza e il rientro nella stessa, secondo le modalità più adatte. Deve riferire periodicamente al giudice sull’andamento del progetto e su ogni evento rilevante.
Le regole sull’eventuale contributo economico dei genitori alle spese di permanenza variano e vanno verificate con il Comune che ha disposto o sostiene l’inserimento.
Come si ottiene il rientro in famiglia?
Il collocamento finisce quando vengono meno le difficoltà che lo hanno reso necessario. Il rientro si costruisce nel tempo, con passi concreti e documentabili:
- Capire il progetto: leggere il provvedimento e le relazioni per sapere quali problemi il giudice e i servizi chiedono di affrontare.
- Collaborare: partecipare agli incontri con i servizi, rispettare il calendario delle visite, seguire i percorsi indicati, come un sostegno alla genitorialità o una terapia.
- Documentare i cambiamenti: lavoro, casa adeguata, percorsi completati, relazioni di altri professionisti.
- Chiedere la revisione: tramite l’avvocato, presentare al giudice un’istanza di modifica o revoca del provvedimento, anche con un rientro graduale.
Il rientro, quando avviene, è spesso progressivo: prima visite più lunghe, poi fine settimana a casa, infine il ritorno definitivo con un periodo di sostegno da parte dei servizi.
Cosa succede se il rientro non è possibile?
Se la situazione di difficoltà della famiglia è grave e non temporanea, il giudice può adottare provvedimenti più incisivi. Nei casi più gravi si può arrivare alla decadenza dalla responsabilità genitoriale o all’apertura di un procedimento sullo stato di adottabilità.
Sono decisioni che richiedono accertamenti approfonditi e in cui i genitori hanno pieno diritto di difendersi. Anche per questo è importante seguire il procedimento fin dall’inizio, senza aspettare.
Domande frequenti
Posso telefonare a mio figlio quando voglio?
Dipende da quanto prevede il provvedimento e dal progetto concordato con i servizi. Se le modalità di contatto sono troppo restrittive o non vengono rispettate, si può chiedere al giudice di modificarle.
Posso scegliere io la comunità?
No, la scelta spetta ai servizi e al giudice. I genitori possono però segnalare elementi rilevanti, come la distanza o le esigenze scolastiche e sanitarie del figlio, e chiederne la valutazione.
Quanto può durare il collocamento in comunità?
Non c’è una durata fissa uguale per tutti: dipende dal provvedimento. Per l’affidamento familiare e per l’affidamento al servizio sociale la legge fissa un massimo di ventiquattro mesi, prorogabili dal Tribunale per i minorenni se la sospensione recherebbe grave pregiudizio al minore.
Ogni collocamento richiede di leggere con cura gli atti e di intervenire nei tempi giusti. Per una valutazione del caso concreto è possibile rivolgersi allo studio: le modalità di contatto sono nella pagina Sedi e contatti.



