Curatore speciale del minore: chi è e quando viene nominato

Il curatore speciale è l’avvocato che rappresenta il minore nel processo quando i genitori non possono farlo: quando la nomina è obbligatoria, cosa fa e come si chiede.

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Curatore speciale del minore: chi è e quando viene nominato

Il curatore speciale del minore è la persona, di solito un avvocato, che il giudice nomina per rappresentare il figlio minorenne nel processo quando i genitori non possono farlo in modo adeguato, per esempio perché sono in conflitto con lui o perché si discute proprio della loro responsabilità genitoriale. In alcuni casi la nomina è obbligatoria e, se manca, gli atti del processo sono nulli (art. 473-bis.8 c.p.c.).

Con la riforma Cartabia il curatore speciale è diventato una figura centrale nei procedimenti che riguardano i bambini e i ragazzi. Qui vediamo quando viene nominato, cosa fa in concreto, come si rapporta con i genitori e chi lo paga.

In breve

  • Il curatore speciale rappresenta il minore nel processo civile al posto dei genitori, quando la loro rappresentanza non basta a tutelarlo (art. 473-bis.8 c.p.c., artt. 78-80 c.p.c.).
  • La nomina è obbligatoria, a pena di nullità, se si chiede la decadenza dalla responsabilità genitoriale, se il minore è allontanato con l’art. 403 c.c. o affidato fuori famiglia, se emerge un pregiudizio che impedisce ai genitori di rappresentarlo, se lo chiede il minore di almeno 14 anni.
  • Il curatore ascolta il minore e può ricevere dal giudice anche poteri di rappresentanza fuori dal processo.
  • Il minore di 14 anni compiuti, i genitori, il tutore e il pubblico ministero possono chiederne la revoca per gravi inadempienze.

Chi è il curatore speciale del minore?

Di regola sono i genitori a rappresentare il figlio minorenne, anche davanti al giudice. Ci sono però situazioni in cui gli interessi del figlio e quelli di uno o di entrambi i genitori possono non coincidere. In questi casi il codice prevede un rappresentante autonomo, che parla nel processo a nome del minore e non di uno dei genitori.

Il curatore speciale non è il difensore della madre o del padre e non è un consulente del giudice. È una parte processuale che agisce nell’interesse del bambino: deposita atti, partecipa alle udienze, può chiedere provvedimenti, prove e consulenze, e può impugnare le decisioni. Nella pratica i tribunali nominano avvocati con esperienza nel diritto di famiglia e minorile; se il curatore è un avvocato può stare in giudizio direttamente.

Non va confuso con il tutore, che si nomina quando nessun genitore esercita la responsabilità genitoriale e che si occupa della vita del minore anche fuori dal processo.

Quando la nomina è obbligatoria?

L’art. 473-bis.8 c.p.c. elenca i casi in cui il giudice deve nominare il curatore, anche d’ufficio, a pena di nullità degli atti del procedimento:

  1. Decadenza: quando il pubblico ministero chiede la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o quando un genitore la chiede nei confronti dell’altro (sul tema si veda l’articolo su quando il genitore decade dalla responsabilità genitoriale).
  2. Allontanamento e affidamento: quando il minore è collocato in luogo sicuro con l’allontanamento urgente previsto dall’art. 403 c.c. o è affidato a una famiglia o a una comunità secondo gli artt. 2 e seguenti della legge 184/1983.
  3. Pregiudizio: quando dagli atti emerge una situazione di pregiudizio per il minore tale da impedire a entrambi i genitori di rappresentarlo adeguatamente.
  4. Richiesta del minore: quando la nomina è chiesta dal minore che ha compiuto quattordici anni.

Fuori da questi casi il giudice può comunque nominarlo quando i genitori appaiono, per gravi ragioni, temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del figlio. In ogni caso il provvedimento di nomina deve essere motivato, anche in modo sintetico.

Nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità il minore deve avere una propria assistenza legale fin dall’inizio: il tema è approfondito nell’articolo sullo stato di adottabilità e l’opposizione.

Cosa fa il curatore speciale?

Il primo compito previsto dalla legge è ascoltare il minore: l’art. 473-bis.8 c.p.c. stabilisce che il curatore procede al suo ascolto ai sensi dell’art. 315-bis c.c. e nei limiti dell’art. 473-bis.4 c.p.c. Si tratta di un incontro diverso dall’ascolto del minore davanti al giudice, che resta un passaggio autonomo del processo.

In concreto il curatore:

  • legge gli atti e le relazioni dei servizi sociali e sanitari;
  • incontra il minore, i genitori e, se serve, insegnanti, operatori e affidatari;
  • prende posizione nel processo su affidamento, collocamento, frequentazioni con i genitori e incontri protetti;
  • può chiedere al giudice provvedimenti urgenti, modifiche o verifiche;
  • valuta se impugnare le decisioni che ritiene contrarie all’interesse del minore.

Il giudice, con il provvedimento di nomina o con un provvedimento successivo non impugnabile, può attribuire al curatore anche specifici poteri di rappresentanza sostanziale: per esempio decidere su una scelta scolastica o sanitaria quando i genitori sono bloccati da un contrasto che danneggia il figlio.

Che rapporto c’è tra curatore e genitori?

Il curatore non sostituisce i genitori nella vita quotidiana, salvo i poteri che gli attribuisce espressamente il giudice. I genitori restano parti del processo, con i propri avvocati, e possono discutere le richieste del curatore come quelle di qualsiasi altra parte.

È utile che i genitori collaborino con il curatore: rispondere alle convocazioni, fornire documenti scolastici e sanitari, spiegare le abitudini del figlio. Il curatore non è un alleato di nessuno dei due: il suo punto di riferimento è il benessere del bambino, che può coincidere in parte con le richieste dell’uno o dell’altro.

Se il curatore non svolge il suo incarico, la legge prevede un rimedio. Il minore che ha compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti della nomina. Decide il presidente del tribunale o il giudice che procede, con decreto non impugnabile.

Chi paga il curatore speciale?

Il curatore che è un avvocato ha diritto a un compenso per l’attività svolta, liquidato dal giudice. Chi debba sostenerlo, e in quale misura, dipende dal tipo di procedimento e da quanto stabilisce il giudice: non esiste una regola unica valida per tutti i casi.

Quando ricorrono i requisiti di reddito, i genitori possono chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la propria difesa; come incida sugli oneri del curatore va verificato nel singolo procedimento. È un aspetto da chiarire fin dall’inizio, per evitare sorprese alla fine del procedimento.

Domande frequenti

Mio figlio ha 15 anni e vuole un proprio rappresentante: può chiederlo?

Sì. Il minore che ha compiuto quattordici anni può chiedere al giudice la nomina del curatore speciale e il giudice deve provvedere. Durante l’ascolto il giudice informa il ragazzo di questa possibilità (art. 473-bis.5 c.p.c.).

Il curatore speciale si nomina anche nella separazione consensuale?

Di regola no, perché i genitori sono d’accordo e rappresentano insieme il figlio. Il giudice può però nominarlo se dagli atti emerge un pregiudizio per il minore o se i genitori appaiono inadeguati per gravi ragioni.

Quale tribunale nomina il curatore in Sicilia?

Lo nomina il giudice del procedimento: il tribunale ordinario nelle cause di separazione e divorzio, il Tribunale per i minorenni (per esempio quello di Palermo o di Caltanissetta) nei procedimenti di sua competenza. Il nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie non è ancora operativo.

Ogni procedimento che riguarda un minore ha tempi, atti e protagonisti propri. Per una valutazione del caso concreto è possibile rivolgersi allo studio: le modalità di contatto sono nella pagina Sedi e contatti.

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