Il patrocinio a spese dello Stato, spesso chiamato gratuito patrocinio, permette a chi ha un reddito basso di essere assistito da un avvocato pagato dallo Stato in un processo penale, civile, amministrativo o tributario. Il limite di reddito in vigore è di 13.659,64 euro annui, fissato dal decreto ministeriale 22 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2025.
Le regole sono nel testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002). Qui trovi chi ne ha diritto, come si calcola il reddito, dove si presenta la domanda, come si sceglie l’avvocato e quando il beneficio può essere revocato.
In breve
- Limite di reddito: 13.659,64 euro di reddito imponibile IRPEF risultante dall’ultima dichiarazione (art. 76 D.P.R. 115/2002, importo aggiornato dal D.M. 22 aprile 2025 e ancora in vigore a settembre 2026).
- Chi convive con coniuge o familiari somma i redditi di tutti; nel penale il limite aumenta di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente (art. 92).
- La domanda va al Consiglio dell’Ordine degli avvocati nel civile e al giudice che procede nel penale; la decisione arriva entro 10 giorni.
- Il beneficio viene revocato se il reddito supera il limite, se i presupposti mancavano o, nel civile, per mala fede o colpa grave.
Chi ha diritto al patrocinio a spese dello Stato?
Può chiederlo chi non ha i mezzi per pagare un avvocato e deve difendersi o far valere un diritto in giudizio (art. 74):
- nel penale: indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che vuole costituirsi parte civile;
- nel civile, amministrativo, contabile e tributario, e negli affari di volontaria giurisdizione, purché le ragioni di chi lo chiede non siano manifestamente infondate.
Il beneficio spetta anche agli stranieri, alle condizioni previste dalla legge: nel civile, per esempio, allo straniero regolarmente soggiornante, all’apolide e agli enti senza scopo di lucro che non svolgono attività economica. Dopo la riforma Cartabia copre anche l’assistenza dell’avvocato nella mediazione obbligatoria e nella negoziazione assistita obbligatoria, se si raggiunge l’accordo (art. 15-bis D.Lgs. 28/2010 e art. 11-bis D.L. 132/2014).
La persona offesa da alcuni reati gravi, come maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori, può essere ammessa anche se supera i limiti di reddito (art. 76, comma 4-ter).
Qual è il limite di reddito e come si calcola?
Il limite è di 13.659,64 euro di reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione (art. 76). L’importo si aggiorna ogni due anni in base all’andamento dei prezzi al consumo (art. 77): quello attuale è stato fissato dal D.M. 22 aprile 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2025) e risulta in vigore a settembre 2026. Prima di presentare la domanda conviene comunque verificare che non sia intervenuto un nuovo decreto.
Nel calcolo contano:
- i redditi dei familiari conviventi: se si vive con il coniuge o con altri familiari, si sommano i redditi di tutti i componenti, compreso chi fa la domanda;
- i redditi esenti o tassati alla fonte, come quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva;
- solo il reddito personale, invece, quando la causa riguarda diritti della personalità o quando gli interessi di chi chiede sono in conflitto con quelli dei familiari conviventi, come accade spesso nella separazione.
Nel processo penale il limite aumenta di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente (art. 92).
Come e dove si presenta la domanda?
La domanda si scrive in carta semplice e, a pena di inammissibilità, deve contenere (art. 79): la richiesta di ammissione e l’indicazione del processo, le generalità e i codici fiscali di chi la presenta e dei familiari, una dichiarazione sostitutiva sul reddito e l’impegno a comunicare le variazioni di reddito rilevanti fino alla fine del processo. Per i redditi prodotti all’estero, i cittadini di Paesi non Ue allegano una certificazione consolare.
Dove presentarla dipende dal tipo di processo:
- Civile: al Consiglio dell’Ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il giudice competente, per esempio Palermo o Caltanissetta. Entro 10 giorni l’Ordine ammette in via anticipata e provvisoria; se respinge, la domanda si può riproporre al giudice (artt. 124 e 126).
- Penale: all’ufficio del giudice davanti al quale pende il processo, che decide entro 10 giorni e può chiedere verifiche alla Guardia di finanza (artt. 93 e 96).
- Amministrativo: alla commissione per il patrocinio istituita presso il TAR, per esempio prima di un ricorso al TAR.
La domanda si presenta di persona, tramite l’avvocato o con raccomandata; molti Ordini mettono a disposizione moduli e modalità di invio telematico. Conviene presentarla prima di iniziare la causa: nel penale, per esempio, gli effetti decorrono dalla data della domanda (art. 109).
Posso scegliere l’avvocato?
Sì. L’avvocato si sceglie tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, tenuti dai Consigli dell’Ordine del distretto di Corte d’appello in cui si svolge il processo; si può scegliere anche un avvocato iscritto negli elenchi di un altro distretto (art. 80). Di solito gli Ordini li pubblicano sui propri siti.
L’avvocato è pagato dallo Stato e non può chiedere al cliente compensi o rimborsi di alcun tipo: ogni patto contrario è nullo e la violazione è un grave illecito disciplinare (art. 85). Lo Stato paga anche l’eventuale consulente tecnico di parte, mentre il contributo unificato e alcune imposte non si versano subito ma vengono annotati a debito (art. 131).
Quando il patrocinio viene revocato?
Nel civile il giudice revoca l’ammissione se durante il processo il reddito supera il limite, se risulta che i presupposti mancavano o se chi è stato ammesso ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (art. 136). La revoca per variazione del reddito ha effetto dal momento in cui la variazione è accertata; negli altri casi opera retroattivamente e le spese tornano a carico dell’interessato.
Nel penale la revoca è prevista, tra l’altro, se non si comunicano le variazioni di reddito o se si accerta che le condizioni non c’erano (art. 112). Per questo è importante rispettare l’impegno preso con la domanda: comunicare le variazioni rilevanti entro 30 giorni dalla scadenza di ogni anno dalla presentazione. Chi dichiara il falso o omette informazioni nella domanda rischia inoltre la reclusione da uno a cinque anni e la multa (art. 95).
Domande frequenti
Se perdo la causa devo pagare qualcosa?
Il patrocinio copre il tuo avvocato, non le spese legali della controparte. Se perdi, il giudice può condannarti a rimborsarle, come avviene per chiunque altro.
Conta anche il reddito di mio marito o di mia moglie?
Sì, se convivete: si sommano i redditi di tutti i familiari conviventi. Conta invece solo il tuo reddito se la causa è contro di lui o di lei, o comunque se i vostri interessi sono in conflitto.
Il patrocinio vale anche per l’appello?
In generale l’ammissione vale per ogni grado e fase del processo (art. 75). Nel civile, però, chi ha perso non può usarla per impugnare la sentenza (art. 120): per farlo con il beneficio serve una nuova domanda, che viene valutata da capo.
Verificare i requisiti e preparare bene la domanda evita rigetti e revoche. Per capire se il tuo caso può rientrare nel patrocinio a spese dello Stato puoi contattare lo studio a Palermo o a Mussomeli.



