Pignoramento del conto corrente: limiti e somme che restano

Come si pignora un conto, quali somme restano al debitore nel 2026, cosa cambia con il conto cointestato e con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, come opporsi.

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Pignoramento del conto corrente: limiti e somme che restano

Il conto corrente si può pignorare, ma non sempre per intero: se sul conto arrivano stipendio o pensione, le somme già accreditate restano al debitore fino al triplo dell’assegno sociale, cioè 1.638,72 euro nel 2026, e degli accrediti successivi si può prendere di regola solo un quinto (art. 545, comma 8, c.p.c.). Il denaro che non deriva da lavoro o pensione, invece, è pignorabile senza questi limiti.

Vediamo come si svolge il pignoramento del conto, quali somme restano, cosa succede con il conto cointestato e con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e come si contesta. Le regole generali su stipendi e pensioni pagati dal datore di lavoro o dall’INPS sono nella guida sul pignoramento di stipendio e pensione.

In breve

  • Il conto si pignora con il pignoramento presso terzi: il creditore con un titolo esecutivo notifica l’atto al debitore e alla banca (art. 543 c.p.c.).
  • Stipendio e pensione accreditati prima del pignoramento sono pignorabili solo per la parte che supera il triplo dell’assegno sociale: 1.638,72 euro nel 2026 (art. 545, comma 8, c.p.c.; importo dell’assegno sociale 2026 da circolare INPS n. 153/2025).
  • Sul conto cointestato il creditore di uno solo dei titolari può colpire, di regola, solo la sua metà (art. 1298 c.c.).
  • L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può ordinare alla banca di pagarle le somme entro 60 giorni senza passare dal giudice (art. 72-bis D.P.R. 602/1973).

Come funziona il pignoramento del conto corrente?

Per pignorare un conto il creditore deve avere un titolo esecutivo, come una sentenza o un decreto ingiuntivo esecutivo, e notificare prima il precetto. Poi notifica l’atto di pignoramento presso terzi al debitore e alla banca, che è il «terzo» perché deve al correntista il saldo del conto (art. 543 c.p.c.). Il percorso completo, dalla diffida in poi, è descritto nella guida al recupero crediti.

Dalla notifica la banca diventa custode delle somme e le blocca fino all’importo del credito, aumentato di una maggiorazione fissata dalla legge per interessi e spese (art. 546 c.p.c.). Il resto del saldo rimane disponibile. Poi la banca dichiara al creditore quanto c’è sul conto e il giudice dell’esecuzione, all’udienza, assegna le somme pignorabili.

Dopo la riforma Cartabia c’è un passaggio in più a tutela del debitore: il creditore deve notificare a lui e alla banca l’avviso di iscrizione a ruolo della procedura e depositarlo entro l’udienza. Se non lo fa, il pignoramento perde efficacia e il blocco cessa dalla data dell’udienza indicata nell’atto (art. 543 c.p.c.).

Pignoramento del conto corrente: quali sono i limiti?

La legge non fissa un saldo minimo intoccabile per qualsiasi conto. La protezione riguarda il denaro che proviene da stipendio, salario, altre indennità di lavoro e pensione accreditati su un conto intestato al debitore, e cambia secondo la data dell’accredito (art. 545, comma 8, c.p.c.):

  • Somme accreditate prima del pignoramento: sono pignorabili solo per la parte che supera il triplo dell’assegno sociale. Con l’assegno sociale 2026 di 546,24 euro al mese, la soglia è di 1.638,72 euro.
  • Accrediti dal giorno del pignoramento in poi: valgono i limiti ordinari, cioè di regola un quinto dello stipendio, oppure un quinto della parte di pensione che supera il minimo vitale (il doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro).
  • Altre somme, come risparmi accumulati da altre entrate, vendite, rimborsi o bonifici di terzi: non godono di questi limiti e possono essere pignorate fino all’importo del credito.

Un esempio: un lavoratore ha sul conto 2.500 euro, tutti provenienti dagli stipendi degli ultimi mesi. Notificato il pignoramento, possono essere assegnati al creditore al massimo 861,28 euro, cioè la parte che supera 1.638,72 euro. Il pignoramento oltre questi limiti è parzialmente inefficace e il giudice può rilevarlo anche d’ufficio (art. 545 c.p.c.). L’importo dell’assegno sociale cambia ogni anno: va sempre verificato sul sito dell’INPS.

Pignoramento del conto corrente e stipendio: cosa conviene fare?

Poiché la tutela dipende dalla provenienza del denaro, è il debitore che deve poterla dimostrare. Conviene:

  1. Conservare le buste paga o i cedolini della pensione e gli estratti conto degli ultimi mesi.
  2. Tenere separate, se possibile, le entrate da lavoro o pensione dalle altre.
  3. Controllare subito quanto la banca ha bloccato rispetto all’atto ricevuto e segnalarlo al proprio legale.
  4. Partecipare all’udienza davanti al giudice dell’esecuzione, dove si chiede di applicare i limiti dell’art. 545.

E se il conto è cointestato?

Il creditore di uno solo dei cointestatari non può prendersi tutto il saldo. Secondo l’orientamento prevalente può soddisfarsi solo sulla quota del debitore, che si presume pari alla metà se non risulta diversamente (art. 1298 c.c.). La banca deve segnalare la cointestazione nella sua dichiarazione.

La presunzione si può superare. L’altro titolare può dimostrare che il denaro è suo, per esempio perché sul conto arrivano solo il suo stipendio o la sua pensione, e farlo valere davanti al giudice dell’esecuzione con l’opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.).

Pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Per le cartelle non pagate l’Agenzia delle Entrate-Riscossione usa una procedura più rapida: notifica l’atto alla banca e al debitore e ordina alla banca di versarle le somme entro 60 giorni, senza udienza davanti al giudice (art. 72-bis D.P.R. 602/1973). Sul conto su cui arrivano stipendio o pensione la riscossione non può prendere l’ultimo accredito dovuto allo stesso titolo (art. 72-ter, comma 2-bis).

Proprio perché non c’è un’udienza, i tempi per reagire sono strettissimi. Prima del pignoramento di solito arrivano la cartella e, se è passato più di un anno, un’intimazione di pagamento: è il momento per verificare se il debito è prescritto o contestabile, come spiegato nella guida sulla cartella esattoriale. Dal 1° gennaio 2027 le regole della riscossione confluiscono nel testo unico approvato con il D.Lgs. 33/2025.

Come opporsi al pignoramento del conto?

I rimedi dipendono da cosa si contesta:

  • Opposizione agli atti esecutivi, entro 20 giorni dall’atto, per vizi formali o per il mancato rispetto dei limiti di pignorabilità (art. 617 c.p.c.).
  • Opposizione all’esecuzione, se si contesta il diritto stesso del creditore di procedere, per esempio perché il debito è stato pagato o è prescritto (art. 615 c.p.c.).
  • Opposizione di terzo, per il cointestatario che rivendica le somme come proprie (art. 619 c.p.c.).

Le differenze tra questi strumenti sono spiegate nella guida all’opposizione al precetto e all’esecuzione. Spesso, però, la strada più rapida è un accordo con il creditore, per esempio un piano di rientro.

Domande frequenti

La banca può bloccare tutto il conto?

No. Il blocco riguarda le somme fino all’importo del credito con la maggiorazione di legge; il resto deve restare disponibile. Se sul conto arrivano stipendio o pensione, il giudice deve poi lasciare al debitore la parte protetta dall’art. 545 c.p.c.

Mi possono pignorare il conto senza avvisarmi?

No. Il creditore privato deve notificare prima il precetto e poi l’atto di pignoramento anche al debitore. Per le cartelle, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve aver notificato la cartella e, se è passato più di un anno, un’intimazione di pagamento prima di procedere.

Aprire un nuovo conto evita il pignoramento?

No. Il creditore può pignorare qualsiasi conto intestato al debitore e, con l’autorizzazione del giudice, accedere alle banche dati per individuarlo. Spostare denaro per sottrarlo ai creditori può avere conseguenze anche penali: è meglio valutare per tempo una soluzione concordata.

Ogni pignoramento ha tempi e documenti propri, e la differenza tra somme protette e pignorabili si gioca spesso su estratti conto e date. Per una verifica del caso concreto, da debitore o da creditore, è possibile contattare lo studio.

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