L’allontanamento urgente previsto dall’art. 403 c.c. è il provvedimento con cui la pubblica autorità, tramite i servizi di protezione dell’infanzia, colloca un minore in un luogo sicuro quando è abbandonato o esposto, in famiglia, a un grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica, e c’è un’emergenza. Il provvedimento deve essere convalidato dal Tribunale per i minorenni in tempi brevissimi: se i termini non sono rispettati, perde efficacia.
Per i genitori è spesso un momento traumatico, vissuto all’improvviso. La legge, riformata nel 2021, ha fissato tempi e garanzie precise. Qui vediamo quando si può allontanare un bambino, cosa succede nelle ore e nei giorni successivi, come possono difendersi i genitori e cosa accade dopo.
In breve
- L’art. 403 c.c. consente di collocare in luogo sicuro il minore abbandonato o esposto in famiglia a grave pregiudizio e pericolo, quando c’è urgenza di provvedere.
- La pubblica autorità trasmette gli atti al pubblico ministero minorile entro 24 ore; il pubblico ministero chiede la convalida entro le 72 ore successive; il Tribunale per i minorenni decide entro altre 48 ore.
- Con la convalida il tribunale nomina un curatore speciale del minore e fissa entro 15 giorni l’udienza con le parti; nei 15 giorni successivi conferma, modifica o revoca il provvedimento.
- Contro il decreto si propone reclamo alla Corte d’appello entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione.
Quando può essere allontanato un minore?
L’art. 403 c.c. è uno strumento di emergenza. Può essere usato solo quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato, oppure quando si trova esposto, nell’ambiente familiare, a un grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica, e occorre intervenire subito. Pensiamo a violenze in atto, a genitori in stato di grave alterazione, a bambini lasciati soli senza alcuna cura.
Non è uno strumento per risolvere situazioni di disagio che possono essere affrontate con i tempi ordinari: in quei casi si chiede al giudice un provvedimento con il normale procedimento sulla responsabilità genitoriale, eventualmente con misure urgenti. Il collocamento in comunità di tipo familiare, inoltre, è per legge un’ipotesi residuale, da usare solo dopo aver escluso le alternative, come il collocamento presso l’altro genitore non coinvolto o presso parenti idonei.
Cosa succede dopo l’allontanamento e in quali tempi?
La riforma del 2021 (legge 206/2021) ha introdotto una sequenza di termini stretti, che servono a portare subito la decisione davanti a un giudice:
- Entro 24 ore dal collocamento in luogo sicuro, la pubblica autorità che lo ha disposto ne dà notizia al pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni, trasmettendo una relazione e la documentazione.
- Entro le 72 ore successive, il pubblico ministero, se non revoca il collocamento, chiede al tribunale la convalida; può raccogliere sommarie informazioni e chiedere anche provvedimenti sulla responsabilità genitoriale (artt. 330 e seguenti c.c.).
- Entro le 48 ore successive, il presidente del Tribunale per i minorenni o un giudice delegato decide con decreto sulla convalida, nomina il curatore speciale del minore e fissa l’udienza di comparizione delle parti entro quindici giorni.
- All’udienza il giudice sente i genitori, il curatore speciale e il pubblico ministero e ascolta il minore, direttamente e, se necessario, con l’aiuto di un esperto.
- Entro i quindici giorni successivi, il tribunale in composizione collegiale conferma, modifica o revoca il decreto di convalida.
Il ricorso del pubblico ministero e il decreto di convalida sono notificati ai genitori e al curatore speciale entro quarantotto ore. Se uno dei termini non viene rispettato, il provvedimento perde efficacia; in tal caso il tribunale adotta i provvedimenti temporanei e urgenti necessari nell’interesse del minore.
Per chi vive a Palermo e provincia è competente il Tribunale per i minorenni di Palermo; per la provincia di Caltanissetta, compresa Mussomeli, quello di Caltanissetta. Il nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie non è ancora operativo, come spiegato nell’articolo sul rinvio a ottobre 2027.
Come possono difendersi i genitori?
I genitori sono parti del procedimento e hanno diritto di difendersi con un avvocato. I tempi sono molto stretti, quindi conviene muoversi subito, già nei primi giorni. In concreto è importante:
- nominare un difensore e chiedere di accedere agli atti, a partire dalla relazione che ha motivato l’allontanamento;
- partecipare all’udienza e indicare le circostanze che il giudice deve conoscere: errori nella ricostruzione dei fatti, risorse familiari, cambiamenti già avviati;
- proporre alternative alla comunità, come il collocamento presso l’altro genitore, i nonni o altri parenti disponibili e idonei;
- collaborare con i servizi, anche se si contesta il provvedimento: la collaborazione è valutata dal giudice;
- chiedere gli incontri con il figlio, se non disposti, e il rispetto delle modalità stabilite.
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, il pubblico ministero, i genitori e il curatore speciale possono proporre reclamo alla Corte d’appello, che decide entro sessanta giorni dal deposito. Chi non può sostenere le spese legali può chiedere il patrocinio a spese dello Stato, se ha i requisiti di reddito.
Dove va il minore e cosa succede dopo?
Il bambino viene collocato in un luogo sicuro: presso l’altro genitore, presso parenti, presso una famiglia affidataria o, come soluzione residuale, in una comunità di tipo familiare. Se è collocato in comunità si applicano le norme in tema di affidamento familiare (art. 403, ultimo comma, c.c.), compresa la tutela dei rapporti con la famiglia d’origine.
L’allontanamento urgente non decide il futuro del minore: apre un percorso. Il tribunale può revocarlo se il pericolo è cessato, oppure disporre un progetto di sostegno alla famiglia, l’affidamento ai servizi sociali o, nei casi più gravi, limitazioni della responsabilità genitoriale fino alla decadenza. Sui diritti dei genitori durante la permanenza del figlio in struttura e sulle condizioni per il rientro si veda l’articolo sul figlio collocato in comunità.
Durante tutto il percorso il minore ha diritto di essere ascoltato e di essere rappresentato dal curatore speciale. Quando è possibile, la soluzione da preferire resta il rientro in famiglia in condizioni di sicurezza.
Domande frequenti
Possono portare via mio figlio senza un ordine del giudice?
Sì, in caso di emergenza la pubblica autorità può intervenire senza un preventivo provvedimento del giudice. Il collocamento però deve essere convalidato dal Tribunale per i minorenni nei termini di legge, altrimenti perde efficacia.
Quando potrò vedere mio figlio?
Dipende da quanto stabiliscono il tribunale e i servizi: gli incontri possono essere liberi, protetti o, nei casi più gravi, temporaneamente sospesi. È possibile chiedere al giudice di regolarli già nella prima udienza.
Mio figlio ha 13 anni: sarà ascoltato?
Sì. All’udienza il giudice ascolta il minore direttamente, eventualmente con un esperto. Le regole generali sull’ascolto del minore prevedono l’ascolto dai dodici anni, o prima se il bambino è capace di discernimento.
Nei primi giorni dopo un allontanamento ogni scelta pesa, e conviene farla con lucidità e con un sostegno legale. Per una valutazione del caso concreto è possibile rivolgersi allo studio: le modalità di contatto sono nella pagina Sedi e contatti.



