Affidamento dei figli ai servizi sociali: quando e con quali effetti

Il giudice può affidare il figlio al servizio sociale quando i genitori ne pregiudicano la crescita: presupposti, contenuto del provvedimento, durata massima e diritti dei genitori.

6 min di lettura

Affidamento dei figli ai servizi sociali: quando e con quali effetti

L’affidamento del figlio ai servizi sociali è un provvedimento con cui il giudice limita la responsabilità dei genitori e incarica il servizio sociale del Comune di prendere alcune decisioni sul minore, quando la condotta dei genitori gli arreca pregiudizio e gli interventi di sostegno non sono serviti. Dalla riforma Cartabia è regolato dall’art. 5-bis della legge 184/1983 e dura al massimo ventiquattro mesi.

Non significa che il figlio venga portato via di casa: spesso continua a vivere con uno dei genitori. Cambia però chi decide su alcune questioni. Vediamo quando si arriva a questa misura, cosa deve indicare il giudice, cosa resta ai genitori e come se ne esce.

In breve

  • Il minore può essere affidato al servizio sociale del luogo di residenza abituale se si trova nella situazione dell’art. 333 c.c. e gli interventi di sostegno sono falliti o i genitori non hanno collaborato (art. 5-bis L. 184/1983).
  • Il provvedimento indica presso chi vive il minore, quali atti compie il servizio, quali il collocatario e quali i genitori.
  • La durata non può superare 24 mesi e il servizio deve riferire al giudice almeno ogni sei mesi.
  • Nel procedimento il minore è di regola rappresentato da un curatore speciale e i genitori possono leggere le relazioni dei servizi (art. 473-bis.27 c.p.c.).

Cosa vuol dire affidamento ai servizi sociali?

Va distinto da un semplice incarico di monitoraggio o sostegno, molto frequente nelle separazioni: in quel caso il servizio osserva la famiglia, aiuta i genitori e riferisce al giudice, ma le decisioni restano a madre e padre. Con l’affidamento vero e proprio, invece, il servizio sociale esercita una parte dei poteri che normalmente spettano ai genitori.

Il minore può restare con uno dei genitori, essere collocato presso parenti, presso una famiglia affidataria o, quando non ci sono alternative, in una comunità. Sono situazioni diverse dall’affidamento familiare, che riguarda il bambino temporaneamente accolto da un’altra famiglia, e dall’affidamento condiviso o esclusivo tra genitori separati.

Quando il giudice affida il figlio ai servizi sociali?

L’art. 5-bis della legge 184/1983 richiede due presupposti:

  1. Una condotta pregiudizievole: il minore si trova nella situazione dell’art. 333 c.c., cioè i genitori tengono comportamenti che gli arrecano danno, anche se non così gravi da giustificare la decadenza.
  2. Il fallimento del sostegno: gli interventi di aiuto alla famiglia previsti dalla legge non hanno funzionato, oppure i genitori non hanno collaborato a realizzarli.

È quindi una misura che arriva dopo un percorso, non al primo segnale di difficoltà. Esempi tipici sono la conflittualità altissima tra genitori che paralizza le scelte sul figlio, la trascuratezza nelle cure e nella scuola, le dipendenze non affrontate. Quando invece i comportamenti sono gravi, il tribunale può arrivare alla decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Decide il Tribunale per i minorenni o, se è in corso una causa di separazione, divorzio o tra genitori non sposati, il tribunale ordinario che se ne occupa (art. 38 disp. att. c.c.). In Sicilia i Tribunali per i minorenni hanno sede, tra l’altro, a Palermo e a Caltanissetta.

Cosa deve indicare il provvedimento?

La riforma ha voluto evitare deleghe generiche al servizio sociale. Il giudice che limita la responsabilità genitoriale e affida il minore deve indicare in modo preciso:

  • il soggetto presso cui il minore è collocato;
  • gli atti che deve compiere direttamente il servizio sociale, anche insieme ai servizi sanitari;
  • gli atti che può compiere chi accoglie il minore;
  • gli atti che restano ai genitori;
  • gli eventuali compiti del curatore;
  • la durata, non superiore a ventiquattro mesi;
  • la periodicità, non superiore a sei mesi, con cui il servizio riferisce al giudice.

Il servizio sociale comunica entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento il nome del responsabile dell’affidamento e, nelle sue scelte, tiene conto delle indicazioni dei genitori che non sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale e del minore, oltre che, se ci sono, del curatore, del curatore speciale e del collocatario (art. 5-bis, commi 3 e 4). Nelle relazioni periodiche deve riferire sull’andamento degli interventi, sui rapporti del figlio con i genitori e sull’attuazione del progetto.

Quali diritti restano ai genitori?

I genitori non perdono la loro qualità di genitori. Conservano i poteri che il provvedimento non attribuisce ad altri e, di regola, il diritto di mantenere i rapporti con il figlio, nei tempi e modi stabiliti dal giudice, a volte con incontri protetti.

Nel procedimento hanno diritti processuali precisi. Le relazioni dei servizi devono tenere distinti i fatti accertati, le dichiarazioni delle parti e le valutazioni degli operatori, che se riguardano la personalità devono basarsi su dati oggettivi e metodi scientifici riconosciuti. Le parti possono vederle ed estrarne copia, salvo diversa previsione di legge (art. 473-bis.27 c.p.c.).

Il minore, a sua volta, è rappresentato da un curatore speciale, la cui nomina è obbligatoria in caso di affidamento ai sensi della legge 184/1983 o quando emerge un pregiudizio che impedisce ai genitori di rappresentarlo (art. 473-bis.8 c.p.c.), ed è ascoltato dal giudice secondo le regole generali.

Quanto dura e come si chiude l’affidamento?

La durata massima è di ventiquattro mesi. Alla scadenza il giudice valuta, sulla base delle relazioni, se le difficoltà sono superate e il minore può tornare alla piena responsabilità dei genitori, o se serve una proroga, che si chiede con le regole dettate per l’affidamento familiare (art. 5-bis, comma 7, che richiama l’art. 4), o un provvedimento diverso.

I provvedimenti presi in base all’art. 333 c.c. sono revocabili in qualsiasi momento. Un genitore che ha seguito il percorso indicato, ad esempio una terapia o un sostegno alla genitorialità, può chiedere al giudice di rivedere la misura documentando i cambiamenti. Se il figlio è stato collocato in una struttura, le regole sul rientro sono spiegate nell’articolo sul figlio collocato in comunità.

Domande frequenti

Con l’affidamento ai servizi sociali mio figlio viene portato via?

Non necessariamente. Molto spesso il minore resta a vivere con uno dei genitori o con parenti; il servizio sociale assume alcune decisioni indicate dal giudice. Il collocamento fuori dalla famiglia è un’ipotesi diversa e più grave.

Posso oppormi alla decisione del giudice?

Sì, il provvedimento si può impugnare. Il mezzo e il termine dipendono dal tipo di provvedimento (provvisorio o definitivo) e dal giudice che lo ha emesso; i termini sono brevi e decorrono dalla comunicazione o notificazione. È importante rivolgersi subito a un avvocato.

I servizi sociali possono decidere su scuola e salute di mio figlio?

Solo se il provvedimento attribuisce loro questi poteri. Per questo è essenziale leggere con attenzione l’elenco degli atti riservati ai genitori, al servizio e al collocatario.

Ogni affidamento ha un progetto e una storia familiare diversi. Per una valutazione del caso concreto è possibile rivolgersi allo studio: le modalità di contatto sono nella pagina Sedi e contatti.

Assistenza legale

Ogni caso ha le sue particolarità

Un articolo offre un orientamento generale. Per sapere come le norme si applicano alla tua situazione, lo studio esamina fatti e documenti e ti indica le strade percorribili, con tempi e costi.