Permesso di soggiorno per cure mediche: quando spetta

Tre strade per il permesso per cure mediche: il visto per curarsi in Italia, il permesso per malattie di particolare gravità e quello per la gravidanza. Requisiti, durata e limiti.

6 min di lettura

Permesso di soggiorno per cure mediche: quando spetta

Il permesso di soggiorno per cure mediche spetta in tre casi: a chi viene in Italia con un visto apposito per curarsi (art. 36 D.Lgs. 286/1998), a chi è già in Italia e ha una malattia di particolare gravità non curabile in modo adeguato nel Paese d’origine (art. 19, comma 2, lett. d-bis) e alla donna in gravidanza o nei sei mesi dopo il parto (art. 19, comma 2, lett. d). Sono tre permessi diversi, con requisiti e limiti propri.

Dal 2023 il permesso per malattie gravi non si può più convertire in permesso per lavoro. Qui vediamo chi può chiedere ciascun permesso, come si dimostra la malattia, quanto dura il permesso e cosa fare in caso di rifiuto.

In breve

  • Chi vive all’estero e vuole curarsi in una struttura italiana chiede un visto per cure mediche, con la dichiarazione della struttura, un deposito cauzionale e la prova di vitto e alloggio (art. 36 D.Lgs. 286/1998).
  • Chi è già in Italia, anche senza permesso, e ha una malattia di particolare gravità non curabile in modo adeguato nel Paese d’origine può ottenere dal questore un permesso fino a un anno, rinnovabile (art. 19, comma 2, lett. d-bis).
  • Il permesso per malattie gravi vale solo in Italia e, per le domande presentate dal 6 maggio 2023, non è convertibile in permesso per lavoro (D.L. 20/2023).
  • La donna in gravidanza e nei sei mesi dopo la nascita del figlio non può essere espulsa e può ottenere un permesso per cure mediche.

Quali permessi per cure mediche esistono?

Il primo è il permesso con visto per cure (art. 36). È pensato per chi vive all’estero e sceglie di curarsi in un ospedale o in una clinica italiana, pagando le cure. Il permesso dura quanto il trattamento previsto, si rinnova finché le cure sono documentate e consente di lavorare. Può ottenerlo anche un accompagnatore.

Il secondo è il permesso per gravi condizioni di salute (art. 19, comma 2, lett. d-bis). Riguarda chi si trova già in Italia, anche in modo irregolare, e non può tornare nel proprio Paese senza un grave danno per la salute.

Il terzo riguarda la gravidanza. La donna in gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio non può essere espulsa (art. 19, comma 2, lett. d) e può ottenere un permesso per cure mediche per questo periodo. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 376/2000, ha esteso la tutela al marito convivente.

Chi è già in Italia può chiedere il permesso per malattia grave?

Sì, se ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge, come riformulata dal D.L. 20/2023:

  • una patologia di particolare gravità;
  • il fatto che la malattia non sia curabile in modo adeguato nel Paese d’origine o di provenienza;
  • un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rientro;
  • la documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Prima del 2023 bastavano «gravi condizioni psicofisiche». Oggi la soglia è più alta e la valutazione della Questura riguarda anche la possibilità reale di curarsi nel Paese d’origine. Se i requisiti mancano, si può valutare se la situazione rientra nella protezione speciale, che tutela la vita privata e familiare costruita in Italia.

Come si dimostra la gravità della malattia?

La certificazione medica è il cuore della domanda. Per essere utile dovrebbe indicare:

  1. La diagnosi precisa e la data in cui è stata posta.
  2. Le terapie in corso, i controlli necessari e la durata prevista.
  3. Le conseguenze di un’interruzione delle cure.
  4. Il collegamento con il Paese d’origine: perché lì le cure non sono disponibili o accessibili in modo adeguato. Su questo punto si possono allegare rapporti di organizzazioni internazionali sul sistema sanitario di quel Paese.

Il certificato deve venire da una struttura pubblica o da un medico convenzionato con il SSN. Chi non ha un permesso può comunque ricevere le cure urgenti ed essenziali con il codice STP: lo spieghiamo nell’articolo sull’iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Come si viene in Italia per curarsi?

Il visto per cure mediche si chiede al consolato italiano del Paese di residenza. La domanda può presentarla anche un familiare. Servono (art. 36 D.Lgs. 286/1998 e art. 44 D.P.R. 394/1999):

  • la dichiarazione della struttura sanitaria italiana scelta, con il tipo di cura, la data di inizio e la durata prevista;
  • la prova di un deposito cauzionale sulle spese presunte;
  • la prova di vitto e alloggio fuori dalla struttura per il paziente e per l’eventuale accompagnatore.

Esiste anche il trasferimento per cure nell’ambito di programmi umanitari, autorizzati dal Ministero della salute d’intesa con il Ministero degli esteri: in questo caso le spese sono rimborsate alle aziende sanitarie.

Si può lavorare e convertire il permesso?

Il permesso dell’art. 36 consente espressamente di lavorare. Per il permesso per malattia grave la legge non contiene un divieto di lavoro, ma alcune Questure lo annotano come non valido per il lavoro: va controllato cosa riporta il documento.

Sulla conversione la regola è chiara. Il D.L. 20/2023, convertito dalla L. 50/2023, ha tolto il permesso per malattia grave dall’elenco dei permessi convertibili in lavoro. La conversione resta possibile solo per chi aveva chiesto il permesso per cure prima del 6 maggio 2023, data di entrata in vigore della legge di conversione. Secondo il Consiglio di Stato (sez. III, n. 9630/2025) conta la data della domanda di permesso, non quella della domanda di conversione; il Ministero dell’interno aveva dato una lettura più restrittiva. Chi ha un lavoro regolare dovrebbe quindi valutare per tempo, con un legale, se ha i requisiti per un altro tipo di permesso, come il permesso per lavoro ottenuto per altre vie.

Cosa fare se il permesso viene rifiutato?

Prima di tutto bisogna leggere il provvedimento e la data di notifica. Il giudice competente e i termini possono cambiare secondo il tipo di permesso e di provvedimento: è un aspetto da verificare subito con un legale, perché i termini sono brevi.

Il rifiuto del permesso non significa espulsione automatica. Se però arriva un decreto di espulsione, la malattia grave è anche un motivo che impedisce l’espulsione (art. 19, comma 2, lett. d-bis): come si contesta è spiegato nell’articolo sul ricorso contro l’espulsione.

Quando a essere malato è un figlio minore, il genitore può valutare anche l’autorizzazione del Tribunale per i minorenni: ne parliamo nell’articolo su come restare in Italia per il figlio minore.

Domande frequenti

Quanto dura il permesso per cure mediche?

Quello per malattia grave dura quanto indicato nella certificazione medica, ma non più di un anno, e si rinnova finché la malattia persiste. Quello con visto dura quanto il trattamento previsto.

Con il permesso per cure posso viaggiare in Europa?

Il permesso per malattia grave vale solo nel territorio italiano. Per spostarsi in altri Paesi europei servono le autorizzazioni previste da quei Paesi.

Posso chiedere il permesso se sono entrato in Italia senza visto?

Sì, il permesso per malattia grave non richiede un ingresso regolare. Contano la gravità della malattia, l’impossibilità di curarsi adeguatamente nel Paese d’origine e la documentazione sanitaria.

Ogni domanda dipende dalla documentazione medica e dalla storia personale. Per una valutazione del caso concreto è possibile rivolgersi allo studio: le modalità di contatto sono nella pagina Sedi e contatti.

Assistenza legale

Ogni caso ha le sue particolarità

Un articolo offre un orientamento generale. Per sapere come le norme si applicano alla tua situazione, lo studio esamina fatti e documenti e ti indica le strade percorribili, con tempi e costi.