Apolidia: come si ottiene il riconoscimento dello status

Chi è apolide e come ottenere il riconoscimento dello status in Italia: domanda al Ministero dell’interno o ricorso al tribunale, prove e diritti.

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Apolidia: come si ottiene il riconoscimento dello status

In Italia lo status di apolide, cioè di persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino, si ottiene in due modi: con una domanda al Ministero dell’interno (art. 17 D.P.R. 572/1993) oppure con un ricorso al tribunale, sezione per l’immigrazione del luogo in cui si vive (art. 19-bis D.Lgs. 150/2011). Chi è riconosciuto apolide riceve un permesso di soggiorno, un documento di viaggio e, dopo cinque anni di residenza legale, può chiedere la cittadinanza italiana.

Questa guida spiega chi è apolide, come funzionano le due procedure, quali prove servono e quali diritti seguono al riconoscimento.

In breve

  • Apolide è la persona che nessuno Stato considera suo cittadino in base alla propria legge (Convenzione di New York del 1954, ratificata dall’Italia).
  • La via amministrativa richiede l’atto di nascita, la documentazione sulla residenza in Italia e ogni prova utile (art. 17 D.P.R. 572/1993).
  • La via giudiziale si propone al tribunale sede della sezione immigrazione del luogo di dimora, con il rito semplificato di cognizione (art. 19-bis D.Lgs. 150/2011).
  • L’apolide che risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni può chiedere la cittadinanza (art. 9 L. 91/1992).

Chi è apolide?

L’apolide è la persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino per effetto della sua legge. La definizione viene dalla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 sullo status degli apolidi, ratificata dall’Italia; nel 2015 l’Italia ha aderito anche alla Convenzione del 1961 sulla riduzione dell’apolidia.

Si può nascere apolidi, per esempio quando la legge del Paese dei genitori non trasmette la cittadinanza. Oppure si può diventarlo dopo: per lo scioglimento di uno Stato, come l’ex Jugoslavia o l’ex Unione Sovietica, per discriminazioni, per la revoca o la perdita di una cittadinanza senza acquistarne un’altra. Le regole italiane sono spiegate nella guida a perdita e riacquisto della cittadinanza italiana.

L’apolidia è diversa dallo status di rifugiato. Chi teme persecuzioni nel Paese in cui viveva può chiedere la protezione internazionale, anche se è apolide; le due domande possono coesistere. Quando nessuna delle due tutele è possibile, ma il rientro violerebbe diritti fondamentali, si può valutare la protezione speciale.

Come funziona la domanda al Ministero dell’interno?

La procedura amministrativa si apre con un’istanza al Ministero dell’interno, che può certificare la condizione di apolidia (art. 17 D.P.R. 572/1993). All’istanza vanno allegati:

  1. Atto di nascita, tradotto e legalizzato o apostillato quando possibile.
  2. Documentazione sulla residenza in Italia, di solito il certificato anagrafico.
  3. Ogni prova dell’apolidia: risposte negative delle ambasciate dei Paesi con cui si hanno legami, documenti scaduti, atti che provano la perdita della cittadinanza.

Il Ministero può chiedere altri documenti e consultare le autorità consolari e il Ministero degli esteri. Secondo il portale integrazionemigranti.gov.it (notizia del 2021) la procedura dura in media circa due anni. Il requisito della residenza è spesso l’ostacolo principale: chi non è iscritto all’anagrafe non può seguire questa strada (vedi la guida alla residenza anagrafica dello straniero).

Come funziona il ricorso al tribunale?

La strada giudiziale è autonoma: si può percorrere senza aver prima presentato la domanda amministrativa, oppure dopo un rigetto o una lunga attesa. È competente il tribunale sede della sezione per l’immigrazione del luogo in cui il richiedente ha la dimora (art. 19-bis D.Lgs. 150/2011 e art. 4, comma 5, D.L. 13/2017). In Sicilia le sezioni hanno sede nei tribunali di Palermo, Catania, Messina e Caltanissetta.

Il giudizio segue il rito semplificato di cognizione ed è deciso da un giudice monocratico; parte convenuta è il Ministero dell’interno. Il giudice valuta tutte le prove disponibili. Secondo l’orientamento della Cassazione, poiché è difficile provare di non essere cittadini di alcuno Stato, il giudice può usare i propri poteri istruttori e chiedere informazioni alle autorità, mentre il richiedente deve collaborare in modo leale e completo.

Per questo la preparazione del fascicolo è decisiva. È utile chiedere per iscritto alle ambasciate dei Paesi di nascita, dei genitori e di residenza se la persona è loro cittadina, e conservare le risposte o la prova del silenzio.

Si può restare in Italia durante la procedura?

Chi ha già un permesso di soggiorno per altri motivi può chiedere alla Questura un permesso per acquisto dello stato di apolide, valido per la durata del procedimento (art. 11, comma 1, lett. c, D.P.R. 394/1999). Chi non ha un permesso si trova in una posizione più delicata: la presentazione della domanda non regolarizza da sola il soggiorno e la situazione va valutata subito, anche per verificare se ci sono i presupposti per altre tutele.

Quali diritti ha l’apolide riconosciuto?

Con il riconoscimento la Questura rilascia un permesso di soggiorno per apolidia, rinnovabile, che consente di lavorare. Gli altri diritti principali sono:

  • Documento di viaggio per apolidi, al posto del passaporto, previsto dall’art. 28 della Convenzione del 1954.
  • Diritti civili: l’apolide residente legalmente è soggetto alla legge italiana per l’esercizio dei diritti civili (art. 16 L. 91/1992).
  • Protezione dall’espulsione: la Convenzione la consente solo per ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico (art. 31).
  • Cittadinanza: dopo cinque anni di residenza legale si può chiedere la cittadinanza italiana (art. 9, comma 1, lett. e, L. 91/1992); requisiti e procedura sono nella guida alla cittadinanza per residenza.

I figli nati in Italia da genitori apolidi sono cittadini italiani per nascita (art. 1, comma 1, lett. b, L. 91/1992).

Domande frequenti

Ho un passaporto scaduto di un Paese che non esiste più: sono apolide?

Non necessariamente. Bisogna verificare se uno degli Stati nati dopo lo scioglimento ti riconosce come cittadino in base alla sua legge. Le risposte delle ambasciate sono la prova principale.

Meglio la domanda al Ministero o il ricorso al tribunale?

Dipende dal caso. La via amministrativa richiede la residenza anagrafica e tempi lunghi; quella giudiziale non richiede la residenza e consente al giudice di raccogliere prove, ma comporta un processo.

L’apolide può viaggiare all’estero?

Sì, con il documento di viaggio per apolidi rilasciato dopo il riconoscimento. Prima di partire va verificato se il Paese di destinazione richiede un visto.

Il riconoscimento dell’apolidia richiede prove difficili da raccogliere e una scelta ragionata della procedura. Per un esame della situazione, le modalità di contatto dello studio sono nella pagina Sedi e contatti.

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