Al 5 ottobre 2026 non è aperta una nuova procedura di emersione per i lavoratori stranieri senza permesso: l’ultima regolarizzazione generale è quella prevista dall’art. 103 del D.L. 34/2020, con domande presentate dal 1° giugno al 15 agosto 2020. Molte di quelle pratiche, però, sono ancora aperte o in contenzioso, e una sentenza della Corte costituzionale del gennaio 2026 ha cambiato le regole per una parte dei richiedenti.
Questa guida spiega cos’è l’emersione, come funzionava quella del 2020, cosa fare se la pratica è ferma o è stata respinta e quali strade esistono oggi per chi lavora senza permesso. I rischi del lavoro irregolare, per il lavoratore e il datore, sono spiegati nella guida al lavoro in nero.
In breve
- L’emersione è una procedura straordinaria, prevista di volta in volta da una legge, che consente di regolarizzare un rapporto di lavoro irregolare e di ottenere un permesso di soggiorno.
- L’ultima emersione (art. 103 D.L. 34/2020) riguardava agricoltura, pesca, assistenza alla persona e lavoro domestico; le domande andavano presentate entro il 15 agosto 2020.
- Con la sentenza n. 6/2026 la Corte costituzionale ha eliminato l’esclusione automatica di chi era segnalato nel SIS solo per violazioni su ingresso e soggiorno.
- Il datore che impiega stranieri senza permesso rischia la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore (art. 22, comma 12, D.Lgs. 286/1998).
Cos’è l’emersione del lavoro irregolare?
L’emersione, chiamata spesso «sanatoria», è una procedura straordinaria che consente al datore di lavoro di dichiarare un rapporto di lavoro irregolare con un cittadino straniero privo di permesso, pagando un contributo e regolarizzando la posizione. In cambio, il lavoratore ottiene un permesso di soggiorno e i procedimenti per le violazioni passate vengono sospesi e poi estinti.
Non è una procedura sempre disponibile. Ogni emersione è prevista da una legge specifica, con requisiti, settori e termini propri. Fuori da queste finestre, il canale ordinario per lavorare in Italia resta l’ingresso dall’estero con il decreto flussi, che non consente di regolarizzare chi è già in Italia senza permesso.
Come funzionava l’emersione del 2020?
L’art. 103 del D.L. 34/2020 prevedeva due canali:
- Domanda del datore di lavoro (comma 1): per concludere un contratto con uno straniero presente in Italia prima dell’8 marzo 2020 o per dichiarare un rapporto irregolare in corso. La domanda andava allo Sportello unico per l’immigrazione, con un contributo forfettario di 500 euro per lavoratore.
- Permesso temporaneo di sei mesi (comma 2): per lo straniero con permesso scaduto dal 31 ottobre 2019, che aveva già lavorato nei settori ammessi. La domanda si presentava in questura, con un contributo di 130 euro; il permesso poteva essere convertito in permesso per lavoro se il lavoratore trovava un impiego.
I settori erano tre: agricoltura, allevamento e pesca; assistenza alla persona malata, con disabilità o non autosufficiente; lavoro domestico. Erano esclusi i datori condannati per alcuni reati, come lo sfruttamento del lavoro, e gli stranieri espulsi, condannati per reati gravi o considerati pericolosi (art. 103, commi 8 e 10).
Cosa ha deciso la Corte costituzionale nel 2026?
Con la sentenza n. 6, depositata il 22 gennaio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 103, comma 10, lett. b), nella parte in cui escludeva dall’emersione gli stranieri segnalati nel Sistema d’informazione Schengen solo per violazioni delle norme su ingresso e soggiorno. Secondo la Corte, l’esclusione automatica era irragionevole: colpiva chi era passato da un altro Stato Schengen e non chi era entrato irregolarmente direttamente in Italia.
La sentenza vale per le pratiche ancora pendenti e per i giudizi in corso. Per i dinieghi già diventati definitivi la situazione va valutata caso per caso, anche con una nuova istanza all’amministrazione. Restano invece valide le altre cause di esclusione, come le condanne per reati gravi.
La mia pratica di emersione è ferma o respinta: cosa posso fare?
A distanza di anni, molte domande del 2020 attendono ancora la convocazione per firmare il contratto di soggiorno. I passaggi utili sono questi:
- Controllare lo stato della pratica sul portale del Ministero dell’interno o presso lo Sportello unico della Prefettura; conservare la ricevuta della domanda.
- Diffidare l’amministrazione se la pratica è ferma da troppo tempo e, se necessario, ricorrere al TAR contro il silenzio: si veda la guida al ricorso contro il silenzio della questura.
- Impugnare il rigetto entro 60 giorni dalla notifica davanti al TAR (in Sicilia, TAR Palermo o TAR Catania secondo la sede dell’ufficio che ha deciso).
- Prepararsi alla convocazione: passaporto, residenza o dimora, documenti del datore e prova della presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020. Per l’iscrizione all’anagrafe si veda la guida alla residenza anagrafica dello straniero.
Firmato il contratto di soggiorno, il lavoratore riceve un permesso per lavoro subordinato, che poi si rinnova secondo le regole ordinarie descritte nella guida al permesso di soggiorno per lavoro.
Oggi quali strade restano per chi lavora senza permesso?
Senza una nuova sanatoria, non esiste un modo generale per regolarizzare un rapporto di lavoro nato in nero. Il D.L. 146/2025, convertito nel novembre 2025, ha modificato flussi e permessi ma non ha previsto nuove emersioni. Restano percorsi legati a situazioni specifiche:
- Sfruttamento lavorativo: chi denuncia o collabora contro un datore che lo sfrutta può ottenere un permesso speciale, oggi di durata annuale, spiegato nella guida al permesso per vittime di sfruttamento.
- Legami in Italia: chi ha una vita familiare e sociale radicata può valutare la protezione speciale o un permesso per motivi familiari, se ne ha i requisiti.
Il datore che continua a impiegare un lavoratore senza permesso commette un reato (art. 22, comma 12, D.Lgs. 286/1998), con pene aumentate se i lavoratori sono più di tre, minori o sfruttati. Diffidare di chi offre «sanatorie» a pagamento: le procedure ufficiali si trovano solo sui siti istituzionali.
Domande frequenti
Ci sarà una nuova sanatoria per i lavoratori stranieri?
Al 5 ottobre 2026 non è stata approvata nessuna nuova procedura di emersione. Se ne venisse prevista una, sarebbe regolata da una legge con requisiti e termini propri, da verificare sui siti del Ministero dell’interno e del Ministero del lavoro.
Mentre aspetto l’esito dell’emersione posso essere espulso?
Finché la procedura è in corso, i procedimenti per ingresso e soggiorno irregolare sono sospesi (art. 103, comma 11, D.L. 34/2020), salvo i casi esclusi dalla legge. Prima di cambiare lavoro o datore, però, conviene verificare gli effetti sulla propria pratica.
Ero segnalato nel SIS e la mia domanda è stata respinta: posso rimediare?
Se il diniego si basava solo sulla segnalazione per ingresso o soggiorno irregolare, la sentenza n. 6/2026 può essere decisiva. Se il ricorso è ancora pendente si fa valere lì; se il diniego è definitivo, serve un esame del caso.
Le pratiche di emersione ancora aperte richiedono attenzione ai documenti e ai termini. Per un esame della propria situazione, le modalità di contatto dello studio sono nella pagina Sedi e contatti.



