Unioni civili e convivenze di fatto: diritti e differenze

Cosa cambia tra unione civile e convivenza di fatto su eredità, pensione di reversibilità, casa e scioglimento, e a cosa serve il contratto di convivenza.

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Unioni civili e convivenze di fatto: diritti e differenze

L’unione civile, riservata alle coppie dello stesso sesso, garantisce quasi tutti i diritti del matrimonio: eredità, pensione di reversibilità, diritto di abitazione nella casa familiare, assegno in caso di scioglimento. La convivenza di fatto, aperta a qualsiasi coppia, offre invece tutele più limitate: il convivente non eredita per legge e non ha diritto alla reversibilità.

Entrambi gli istituti sono regolati dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, nota come legge Cirinnà. Vediamo le differenze e gli strumenti per proteggere il partner.

In breve

  • L’unione civile si costituisce davanti all’ufficiale di stato civile, con due testimoni, tra due persone maggiorenni dello stesso sesso (art. 1, comma 2, L. 76/2016).
  • L’unito civilmente eredita come un coniuge; il convivente di fatto riceve beni solo se nominato nel testamento.
  • La pensione di reversibilità spetta all’unito civilmente, non al convivente di fatto.
  • Se muore il partner proprietario della casa comune, il convivente superstite può restarci da due a cinque anni (comma 42).

Che differenza c’è tra unione civile e convivenza di fatto?

L’unione civile è un vincolo formale. Due persone maggiorenni dello stesso sesso la costituiscono con una dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni. Ne derivano l’obbligo reciproco di assistenza morale e materiale e di coabitazione e il dovere di contribuire ai bisogni comuni (comma 11). A differenza del matrimonio, la legge non menziona l’obbligo di fedeltà.

Salvo una diversa scelta, il regime patrimoniale è la comunione dei beni (comma 13). Vale poi una clausola generale: le norme che parlano di «coniuge» valgono anche per l’unito civilmente (comma 20). Fanno eccezione le norme del codice civile non richiamate espressamente dalla legge e quelle sull’adozione.

La convivenza di fatto è invece una situazione di fatto. Riguarda due persone maggiorenni, anche di sesso diverso, unite stabilmente da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza, che non sono parenti o affini né sposate o unite civilmente (comma 36). Per accertarla la legge fa riferimento alla dichiarazione anagrafica resa al Comune in cui si vive insieme (comma 37).

Eredità e pensione di reversibilità: cosa spetta al partner?

All’unito civilmente si applicano le regole sulla successione del coniuge (comma 21). È un legittimario, cioè ha diritto a una quota minima anche contro il testamento, e se il testamento manca eredita come erede legittimo. Per i dettagli sulle quote vedi le guide sulla quota legittima e sulla successione senza testamento.

Il convivente di fatto, invece, non eredita per legge. Può ricevere beni solo per testamento e, se ci sono figli o altri legittimari, nei limiti della quota disponibile. Anche il fisco distingue: con le regole oggi in vigore l’unito civilmente ha la stessa franchigia di 1 milione di euro del coniuge, mentre il convivente paga l’imposta di successione dell’8% senza franchigia (art. 7 D.Lgs. 346/1990).

La pensione ai superstiti spetta all’unito civilmente come al coniuge, per effetto della clausola del comma 20; la Corte costituzionale, con la sentenza n. 91 del 2026, ha parlato di una scelta legislativa che parifica coniuge e unito civilmente ai fini della pensione. Alla morte del lavoratore, all’unito civilmente spettano anche l’indennità di preavviso e il TFR (comma 17).

Il convivente di fatto, invece, non ha diritto alla pensione di reversibilità: la legge non la prevede e la Corte costituzionale ha finora ritenuto legittima la differenza. Se il partner muore per colpa di un terzo, però, il convivente ha diritto al risarcimento con gli stessi criteri previsti per il coniuge (comma 49).

Cosa succede alla casa se il partner muore?

La parte dell’unione civile superstite ha sulla casa familiare gli stessi diritti del coniuge: il diritto di abitarla e di usare i mobili, se erano di proprietà del defunto o comuni (art. 540 c.c.), in aggiunta alla quota di eredità.

Per il convivente di fatto la tutela è temporanea. Se muore il partner proprietario della casa di comune residenza, il superstite può continuare ad abitarvi (comma 42):

  • due anni, oppure per un periodo pari alla durata della convivenza se è stata più lunga, ma non oltre cinque anni;
  • almeno tre anni, se nella casa vivono figli minori o disabili del convivente superstite.

Il diritto viene meno se il superstite smette di abitare stabilmente nella casa, si sposa, si unisce civilmente o inizia una nuova convivenza (comma 43). Se la casa era in affitto, il convivente può subentrare nel contratto di locazione quando il partner conduttore muore o recede (comma 44).

A cosa serve il contratto di convivenza?

Il contratto di convivenza permette di regolare i rapporti economici della vita in comune (comma 50). Può indicare la residenza, il modo in cui ciascuno contribuisce alle spese e la scelta della comunione dei beni (comma 53).

Va fatto per iscritto, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico (comma 51). Entro dieci giorni il professionista lo trasmette al Comune per l’iscrizione all’anagrafe, così diventa opponibile ai terzi (comma 52).

Accanto al contratto, la legge offre ai conviventi altre tutele:

  • la designazione del partner come rappresentante per le decisioni sulla salute in caso di incapacità e per le scelte dopo la morte, scritta di proprio pugno (commi 40 e 41);
  • i diritti in ospedale: visita, assistenza e accesso alle informazioni, come per i familiari (comma 39);
  • l’impresa familiare: chi lavora stabilmente nell’impresa del partner ha gli stessi diritti del familiare, dopo la sentenza n. 148 del 2024 della Corte costituzionale.

Come si scioglie un’unione civile o una convivenza?

L’unione civile non richiede la separazione. Basta che le parti, o anche una sola di esse, dichiarino all’ufficiale di stato civile la volontà di scioglierla: dopo tre mesi si può chiedere lo scioglimento (comma 24). Si procede davanti al tribunale, con la negoziazione assistita dagli avvocati o, nei casi più semplici, con un accordo davanti all’ufficiale di stato civile del Comune (comma 25).

Si applicano, in quanto compatibili, le regole del divorzio (legge 898/1970): il giudice può riconoscere un assegno all’ex partner economicamente più debole, al quale può spettare anche una quota del TFR.

La convivenza di fatto finisce invece senza formalità; se c’era un contratto, va risolto nelle stesse forme con cui è stato fatto (comma 60). Se uno dei due è in stato di bisogno, il giudice può riconoscergli gli alimenti per un periodo proporzionato alla durata della convivenza (comma 65). Per i crediti tra i partner, per esempio un prestito, la prescrizione resta sospesa finché dura la convivenza e riprende a decorrere quando finisce (Corte cost. n. 7/2026): ne parliamo nell’articolo sulla prescrizione sospesa tra conviventi. Con figli, affidamento e mantenimento seguono le stesse regole previste per i genitori sposati, come spieghiamo nella guida sull’affidamento dei figli.

Domande frequenti

Il convivente eredita se non c’è testamento?

No. Nella successione senza testamento il convivente di fatto non rientra tra gli eredi. Per lasciargli dei beni serve un testamento, che deve rispettare la quota riservata a coniuge, figli e altri legittimari.

Bisogna registrarsi in Comune per essere conviventi di fatto?

La legge indica la dichiarazione anagrafica come riferimento per accertare la convivenza stabile (comma 37). È la prova più semplice e conviene farla, soprattutto per far valere i diritti previsti dalla legge.

Una coppia di sesso diverso può fare l’unione civile?

No. In Italia l’unione civile è riservata alle coppie dello stesso sesso. Le coppie di sesso diverso possono sposarsi oppure restare conviventi di fatto, eventualmente con un contratto di convivenza.

Scegliere tra unione civile, convivenza con contratto e testamento cambia molto la protezione del partner. Se vuoi capire quali strumenti si adattano alla tua situazione, possiamo esaminarla insieme. I recapiti degli studi di Palermo e Mussomeli sono nella pagina sedi e contatti.

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