La dichiarazione di successione va presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, entro dodici mesi dalla data della morte, da uno qualsiasi degli eredi o dei legatari (artt. 28 e 31 D.Lgs. 346/1990). Serve a comunicare al fisco i beni e i debiti del defunto, a calcolare le imposte e, se ci sono immobili, ad aggiornare il catasto.
Per i decessi dal 1° gennaio 2025 le regole sono state riformate dal D.Lgs. 139/2024: oggi le imposte si calcolano e si versano in autoliquidazione. Vediamo chi deve presentarla, quando non serve, quali documenti preparare, quanto si paga e cosa succede con le volture catastali.
In breve
- Il termine è di dodici mesi dall’apertura della successione, cioè dalla data della morte (art. 31 D.Lgs. 346/1990).
- Non è dovuta se l’eredità va al coniuge e ai parenti in linea retta, vale non più di 100.000 euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari (art. 28, comma 7).
- Coniuge e figli pagano l’imposta di successione del 4% solo sulla parte che supera 1 milione di euro ciascuno (art. 7).
- Con la dichiarazione telematica, di regola, le volture catastali degli immobili sono automatiche.
Chi deve presentare la dichiarazione di successione?
Sono obbligati i chiamati all’eredità, cioè le persone a cui l’eredità è offerta per legge o per testamento anche se non l’hanno ancora accettata, e i legatari, che ricevono per testamento un bene determinato. Lo sono anche i loro rappresentanti legali, gli amministratori dell’eredità, i curatori delle eredità giacenti e gli esecutori testamentari (art. 28, comma 2). Se gli obbligati sono più d’uno, basta che la presenti uno solo per tutti (comma 4).
Chi ha rinunciato all’eredità prima della scadenza è esonerato, purché ne informi l’Agenzia delle entrate allegando copia della rinuncia (comma 5). Su come e quando rinunciare vedi la guida sulla rinuncia all’eredità.
Attenzione a un equivoco frequente: secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, presentare la dichiarazione di successione non equivale ad accettare l’eredità, perché è un adempimento fiscale. L’accettazione segue regole proprie, che spieghiamo nella guida su tempi e modi per accettare l’eredità.
Quando non serve: i casi di esonero
Non c’è obbligo di dichiarazione quando ricorrono insieme tre condizioni (art. 28, comma 7):
- eredi: l’eredità va al coniuge e ai parenti in linea retta, come figli e genitori;
- valore: l’attivo ereditario non supera 100.000 euro;
- immobili: non ci sono case, terreni o diritti reali su immobili.
Se in seguito emergono altri beni e le condizioni vengono meno, la dichiarazione diventa dovuta e i dodici mesi decorrono dalla data in cui si verificano queste sopravvenienze (art. 31, comma 2). Anche in altri casi il termine parte da una data diversa: per esempio, se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario entro l’anno, decorre dalla scadenza del termine per fare l’inventario.
Anche quando non è obbligatoria, banche e Poste chiedono spesso la dichiarazione di successione o una dichiarazione sostitutiva prima di sbloccare i rapporti del defunto. Ne parliamo nell’articolo su come si gestisce il conto di un familiare appena deceduto.
Quali documenti servono?
La dichiarazione si compila sul modello approvato dall’Agenzia delle entrate e va corredata dei documenti indicati dall’art. 30:
- certificato di morte e stato di famiglia, sostituibili con un’autocertificazione;
- copia del testamento pubblicato, se c’è;
- prova dei debiti del defunto e delle spese deducibili, come le spese mediche degli ultimi sei mesi e, entro un limite fisso, le spese funerarie (art. 24);
- prospetto di liquidazione delle imposte dovute.
Per compilarla servono anche i dati catastali degli immobili, i saldi di conti e depositi alla data della morte, i titoli e le partecipazioni. Per gli immobili si indica di norma il valore catastale: se non è inferiore a quello calcolato sulla rendita con i coefficienti di legge, l’Agenzia non può rettificarlo, salvo che per i terreni edificabili (art. 34, comma 5). Le copie non autentiche vanno accompagnate da una dichiarazione sostitutiva che ne attesti la conformità all’originale (art. 30, comma 3-bis).
Quanto si paga? Imposte e franchigie
L’imposta di successione si applica al valore netto dei beni ricevuti da ciascun beneficiario, con aliquote e franchigie diverse secondo la parentela (art. 7 D.Lgs. 346/1990):
- coniuge e parenti in linea retta: 4% sulla parte che supera 1 milione di euro per ciascuno;
- fratelli e sorelle: 6% sulla parte che supera 100.000 euro per ciascuno;
- altri parenti fino al quarto grado e affini (in linea retta e, tra i collaterali, fino al terzo grado): 6%, senza franchigia;
- tutti gli altri, compreso il convivente di fatto: 8%, senza franchigia.
Per la persona con disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 104/1992 la franchigia sale a 1,5 milioni di euro. Tra genitori e figli, quindi, l’imposta spesso non è dovuta.
Se ci sono immobili si pagano comunque le imposte ipotecaria e catastale, oltre a bollo e tributi speciali. Sono proporzionali al valore, ma diventano fisse se almeno un erede ha i requisiti per l’agevolazione prima casa. Queste imposte si autoliquidano e si versano entro il termine di presentazione della dichiarazione. L’imposta di successione, invece, si paga entro novanta giorni dalla scadenza di quel termine; se è di almeno 1.000 euro si può rateizzare, versando subito almeno il 20% (artt. 33, 37 e 38).
Dal 1° gennaio 2027 queste norme confluiranno nel nuovo testo unico delle imposte indirette (D.Lgs. 123/2025), la cui applicazione è stata rinviata a quella data dal D.L. 200/2025: per le dichiarazioni presentate a cavallo tra i due anni conviene verificare la disciplina applicabile.
Come si presenta e cosa succede con le volture catastali?
La dichiarazione si presenta solo in via telematica. L’erede può inviarla da sé, con SPID, CIE o CNS, anche usando la dichiarazione precompilata online dell’Agenzia delle entrate; può rivolgersi a un intermediario abilitato, come un professionista o un CAF, oppure trasmetterla tramite un ufficio dell’Agenzia.
Con la presentazione, le volture catastali degli immobili avvengono di regola in automatico: il catasto intesta i beni agli eredi senza una domanda separata. Restano esclusi alcuni casi particolari, come gli immobili gravati da oneri reali o le eredità giacenti, per i quali la voltura va chiesta all’ufficio.
La voltura aggiorna il catasto, ma non sostituisce la trascrizione dell’accettazione dell’eredità nei registri immobiliari (art. 2648 c.c.). Di solito se ne occupa il notaio, per esempio quando l’immobile ereditato viene venduto.
Domande frequenti
Cosa succede se presento la dichiarazione in ritardo?
Si applica una sanzione pari al 120% dell’imposta dovuta, ridotta al 45% se il ritardo non supera trenta giorni; se non è dovuta imposta, si applica una sanzione in cifra fissa, entro un minimo e un massimo di legge (art. 50). Con il ravvedimento operoso la sanzione si riduce, e prima si regolarizza meno si paga.
Se c’è solo un conto corrente serve la dichiarazione?
Dipende. Se gli eredi sono coniuge e figli, il conto e gli altri beni non superano 100.000 euro e non ci sono immobili, non è obbligatoria. Negli altri casi va presentata anche per il solo conto corrente.
Serve un avvocato o un notaio per presentarla?
No, non è obbligatorio: l’erede può presentarla da solo online. Con immobili, testamenti, debiti o eredi in disaccordo conviene però farsi assistere, perché gli errori si traducono in sanzioni e contestazioni.
Ogni successione ha beni, debiti e rapporti familiari diversi, e la dichiarazione è spesso solo il primo passo. Se devi presentarla, o ci sono dubbi su testamento, quote o accettazione dell’eredità, possiamo esaminare con te documenti e scadenze. I recapiti degli studi di Palermo e Mussomeli sono nella pagina sedi e contatti.



