Imposta di successione: aliquote, franchigie e chi la paga

Quanto si paga di successione: aliquote e franchigie per parentela, imposte ipotecaria e catastale, beni esenti, chi paga, autoliquidazione, termini, rate e testo unico dal 2027.

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Imposta di successione: aliquote, franchigie e chi la paga

L’imposta di successione si calcola sulla quota che riceve ciascun erede, con aliquote e franchigie che dipendono dalla parentela: coniuge e figli pagano il 4% solo sulla parte che supera 1 milione di euro a testa, fratelli e sorelle il 6% oltre 100.000 euro, gli altri parenti il 6% e gli estranei l’8% senza franchigia (art. 7 D.Lgs. 346/1990). Se nell’eredità ci sono immobili si aggiungono le imposte ipotecaria e catastale.

Vediamo quanto si paga nei casi più comuni, quali beni sono esenti, chi deve pagare, entro quando e cosa è cambiato con la riforma in vigore dal 2025. Gli adempimenti per presentare la dichiarazione sono spiegati nella guida sulla dichiarazione di successione.

In breve

  • Coniuge, unito civilmente e parenti in linea retta: 4% sulla parte della quota che supera 1 milione di euro per ciascuno (art. 7 D.Lgs. 346/1990).
  • Fratelli e sorelle: 6% oltre 100.000 euro; altri parenti fino al quarto grado e affini indicati dalla legge: 6%; tutti gli altri, compreso il convivente di fatto: 8%.
  • Per l’erede con disabilità grave riconosciuta (art. 3, comma 3, L. 104/1992) la franchigia è di 1,5 milioni di euro.
  • Dal 2025 l’imposta si autoliquida e si versa entro 90 giorni dal termine per la dichiarazione, anche a rate se supera 1.000 euro (artt. 37 e 38 D.Lgs. 346/1990).

Imposta di successione: quali sono aliquote e franchigie?

L’imposta si applica al valore netto dei beni che ogni beneficiario riceve, cioè la sua quota di eredità o il suo legato, al netto dei debiti del defunto e delle spese deducibili. Aliquote e franchigie sono queste (art. 7 D.Lgs. 346/1990):

  • Coniuge e parenti in linea retta (figli, nipoti figli dei figli, genitori, nonni): 4% sul valore che supera 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario. Lo stesso vale per l’unito civilmente.
  • Fratelli e sorelle: 6% sul valore che supera 100.000 euro per ciascuno.
  • Altri parenti fino al quarto grado, come zii, nipoti figli di fratelli e cugini, e affini in linea retta, come suoceri, generi e nuore, e in linea collaterale fino al terzo grado, come i cognati: 6% senza franchigia.
  • Tutti gli altri, compreso il convivente di fatto: 8% senza franchigia.

Se il beneficiario è una persona con disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 104/1992, l’imposta si applica solo sulla parte che supera 1,5 milioni di euro, qualunque sia la parentela (art. 7, comma 2).

Imposta di successione tra genitori e figli: quanto si paga?

Nella maggior parte dei casi nulla, perché la franchigia è di 1 milione di euro per ogni figlio e per il coniuge, non per l’intera eredità. Chi sono gli eredi e in che quote, quando manca il testamento, è spiegato nella guida sulla successione senza testamento.

Un esempio: un genitore lascia beni netti per 2,4 milioni di euro a due figli in parti uguali. Ciascuno riceve 1,2 milioni e paga il 4% sui 200.000 euro che superano la franchigia, cioè 8.000 euro; in totale 16.000 euro. Se gli stessi beni andassero a due fratelli del defunto, ciascuno pagherebbe il 6% su 1,1 milioni, cioè 66.000 euro.

Per le successioni aperte dal 2025 la riforma ha abrogato il cosiddetto coacervo (art. 8, comma 4, abrogato dal D.Lgs. 139/2024): le donazioni ricevute in vita dal defunto non si sommano all’eredità per calcolare l’imposta di successione. Restano invece rilevanti per la divisione tra eredi e per la quota legittima.

Imposte ipotecarie e catastali nella successione: quanto costano?

Se nell’eredità ci sono case o terreni, si pagano anche quando l’imposta di successione non è dovuta:

  • Imposta ipotecaria: 2% del valore dell’immobile, con un minimo di 200 euro.
  • Imposta catastale: 1% del valore, con un minimo di 200 euro.
  • Prima casa: se almeno uno degli eredi ha i requisiti per l’agevolazione e la chiede nella dichiarazione, le due imposte sono fisse, 200 euro ciascuna.

Si aggiungono piccoli importi fissi per bollo, tassa ipotecaria e tributi catastali. Per gli immobili si indica di norma il valore catastale, calcolato dalla rendita con i coefficienti di legge.

Quali beni sono esenti dall’imposta di successione?

Alcuni beni non entrano nel calcolo (art. 12 D.Lgs. 346/1990):

  • Titoli di Stato, come BTP, BOT e CCT, e i titoli equiparati emessi da Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo.
  • Veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico.
  • TFR e indennità per la morte del lavoratore (art. 2122 c.c.) e le somme che gli eredi ricevono per diritto proprio da assicurazioni stipulate dal defunto, come le polizze vita.
  • Crediti verso lo Stato e gli enti pubblici, finché non sono riconosciuti.

Sono esenti anche le aziende, le quote sociali e le azioni trasferite a discendenti e coniuge, se chi le riceve prosegue l’attività o mantiene il controllo per almeno cinque anni e lo dichiara nella dichiarazione di successione (art. 3, comma 4-ter). Lo stesso principio vale per il patto di famiglia.

Chi paga l’imposta di successione ed entro quando?

Gli eredi sono obbligati in solido al pagamento dell’imposta complessiva dovuta da loro e dai legatari; chi ha accettato con beneficio d’inventario risponde nel limite del valore della sua quota, i legatari solo per il proprio legato (art. 36 D.Lgs. 346/1990).

Dalle successioni aperte il 1° gennaio 2025, con il D.Lgs. 139/2024, l’imposta non è più liquidata dall’ufficio ma autoliquidata dagli eredi nella dichiarazione. Va versata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la dichiarazione, cioè dodici mesi dalla morte (art. 37). Se è di almeno 1.000 euro si può rateizzare: almeno il 20% entro quella scadenza e il resto in otto rate trimestrali, dodici se l’importo supera 20.000 euro, con gli interessi (art. 38). Le imposte ipotecaria e catastale si versano invece entro il termine di presentazione della dichiarazione.

Dal 1° gennaio 2027 queste norme confluiranno nel testo unico delle imposte indirette (D.Lgs. 123/2025), la cui applicazione è stata rinviata a quella data dal D.L. 200/2025, convertito dalla L. 26/2026. Il testo unico riordina le regole: per le successioni a cavallo tra i due anni conviene verificare la disciplina applicabile.

Domande frequenti

Se non si paga l’imposta di successione serve comunque la dichiarazione?

Sì, nella maggior parte dei casi. L’esonero vale solo se gli eredi sono coniuge e parenti in linea retta, l’eredità non supera 100.000 euro e non ci sono immobili. Anche con imposta pari a zero, con una casa si pagano ipotecaria e catastale.

Il conto corrente cointestato entra nella successione?

Di regola entra solo la quota del defunto, che si presume pari alla metà se non c’è prova diversa. Va indicata nella dichiarazione e concorre a formare il valore della quota di ciascun erede.

Si può ridurre l’imposta con una donazione in vita?

Le donazioni hanno aliquote e franchigie uguali a quelle della successione e la franchigia si consuma con le donazioni precedenti allo stesso beneficiario. Prima di donare conviene valutare anche gli effetti sulla legittima degli altri eredi.

Calcolare l’imposta richiede di stimare i beni, individuare le passività deducibili e applicare la franchigia giusta a ciascun erede. Per esaminare una successione concreta, anche sulle quote e sui rapporti tra eredi, è possibile contattare lo studio.

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