Per chi muore dal 17 agosto 2015 la successione è regolata, di norma, dalla legge dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte, anche se si tratta di un Paese extraeuropeo, salvo che abbia scelto nel testamento la legge del Paese di cui è cittadino (artt. 21 e 22 Reg. UE 650/2012). Per dimostrare la qualità di erede negli altri Paesi dell’Unione si può chiedere il certificato successorio europeo, che in Italia rilascia il notaio.
Il tema riguarda molte famiglie siciliane: emigrati che lasciano una casa al paese, figli che vivono in Germania o in Belgio, pensionati trasferiti all’estero. Vediamo quale legge si applica, come sceglierla, a chi rivolgersi e cosa devono fare gli eredi.
In breve
- La successione è regolata dalla legge della residenza abituale del defunto al momento della morte, anche quando è la legge di uno Stato extra UE (artt. 20 e 21 Reg. UE 650/2012).
- Con il testamento si può scegliere la legge della propria cittadinanza (art. 22): è utile, per esempio, agli italiani che vivono all’estero.
- Il regolamento si applica negli Stati dell’Unione tranne Danimarca e Irlanda.
- Il certificato successorio europeo produce effetti in tutti gli Stati membri senza altre procedure; le copie autentiche valgono di regola sei mesi; in Italia lo rilascia il notaio (art. 32 L. 161/2014).
Quale legge regola una successione con elementi esteri?
Fino al 16 agosto 2015 la regola italiana era la legge della cittadinanza del defunto (art. 46 L. 218/1995), che si applica ancora alle successioni aperte prima di quella data. Oggi vale il Regolamento UE 650/2012, che usa come criterio principale la residenza abituale al momento della morte, cioè il luogo in cui la persona aveva stabilmente il centro della propria vita.
Il regolamento segue il principio di unità: una sola legge regola tutta la successione, compresi gli immobili ovunque si trovino. Il pensionato palermitano trasferito stabilmente in Germania lascia quindi una successione regolata dalla legge tedesca, anche per la casa in Sicilia. Solo eccezionalmente, se il defunto aveva legami manifestamente più stretti con un altro Paese, si applica la legge di quel Paese (art. 21, par. 2).
La conseguenza più importante riguarda i familiari: le quote di legittima della legge italiana non sono garantite se si applica una legge straniera, che può prevedere quote diverse o non prevederne affatto. Le regole italiane sono spiegate nella guida alla quota legittima.
Si può scegliere la legge italiana con il testamento?
Sì. Chiunque può scegliere come legge della propria successione quella dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o della morte (art. 22 Reg. UE 650/2012). La scelta, detta anche professio iuris, va fatta in un testamento, in modo espresso o risultante chiaramente dalle disposizioni.
Per un italiano residente all’estero significa poter assicurare che la successione segua le regole italiane, legittima compresa. Per uno straniero residente in Sicilia, al contrario, significa poter scegliere la legge del proprio Paese. Per una scelta di questo tipo è prudente usare una forma che offra certezza, come il testamento pubblico.
Che cos’è il certificato successorio europeo e come si ottiene?
Il certificato successorio europeo è un documento uniforme che attesta chi sono gli eredi, i legatari, gli esecutori testamentari o gli amministratori dell’eredità e quali poteri hanno. Una volta rilasciato, è riconosciuto in tutti gli Stati membri senza procedure aggiuntive e si presume che attesti fedelmente la situazione. Non è obbligatorio: si chiede quando serve.
In concreto, la procedura si svolge così:
- Individuare l’autorità competente: è quella dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale; se viveva in Italia, la domanda si presenta a un notaio italiano.
- Presentare la domanda sul modulo europeo, come erede, legatario, esecutore o amministratore, indicando i dati del defunto, dei familiari e dei beni.
- Allegare i documenti: certificato di morte, testamento, atti di stato civile, prove dei beni.
- Ritirare le copie autentiche: l’originale resta al notaio e le copie valgono di regola sei mesi, prorogabili.
Il certificato è utile, per esempio, all’erede siciliano che deve riscuotere un conto in una banca tedesca o vendere un immobile in Francia; per i rapporti con le banche italiane valgono le regole spiegate nella guida al conto corrente del defunto.
Eredi all’estero: cosa devono fare in Italia?
Se nell’eredità ci sono beni in Italia, va presentata la dichiarazione di successione all’Agenzia delle entrate. Se il defunto non risiedeva in Italia, l’imposta italiana riguarda solo i beni che si trovano nel territorio dello Stato (art. 2 D.Lgs. 346/1990).
Gli eredi che vivono all’estero devono munirsi di codice fiscale italiano e possono farsi rappresentare con una procura, rilasciata davanti al consolato italiano o a un notaio straniero con apostille o legalizzazione e traduzione. Gli atti di nascita, matrimonio e morte formati all’estero vanno spesso trascritti in Italia: vedi la guida alla trascrizione degli atti di stato civile esteri.
Domande frequenti
Mio padre viveva in Germania ma aveva una casa a Palermo: quale legge si applica?
Di regola la legge tedesca, per tutta l’eredità, salvo che abbia scelto la legge italiana nel testamento. La casa di Palermo resta comunque soggetta alla dichiarazione di successione e alle imposte italiane.
Il certificato successorio europeo è obbligatorio?
No. Gli eredi possono usare anche i documenti nazionali, come la dichiarazione sostitutiva o l’atto notorio. Il certificato semplifica però molto le pratiche in più Paesi dell’Unione.
Cosa succede se il defunto viveva in Danimarca o in Irlanda?
In quei Paesi il regolamento non si applica e valgono le loro regole nazionali; in Italia il giudice applica comunque il regolamento. È un caso da esaminare con attenzione.
Le successioni con elementi esteri richiedono di coordinare leggi, documenti e adempimenti fiscali di più Paesi. Per un esame della situazione concreta, le modalità di contatto sono nella pagina Sedi e contatti.



