Il testamento pubblico è il testamento che il notaio scrive raccogliendo a voce la volontà del testatore, alla presenza di due testimoni, e poi conserva tra i propri atti (art. 603 c.c.). È la forma che offre più garanzie contro smarrimenti, falsificazioni ed errori di forma, perché a redigerlo è un pubblico ufficiale.
Questa guida spiega come si svolge l’atto, quali documenti servono, quanto costa, come si cambia idea e in quali situazioni conviene preferirlo al testamento scritto a mano.
In breve
- Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni; ne servono quattro se il testatore non sa o non può leggere (art. 603 c.c.).
- Il notaio mette per iscritto le volontà dichiarate dal testatore, le rilegge davanti ai testimoni e tutti firmano; l’atto indica luogo, data e ora della firma.
- L’originale resta nella raccolta del notaio ed è iscritto nel Registro generale dei testamenti (L. 307/1981): non può andare perso né essere distrutto da un familiare.
- Si può revocare o modificare in ogni momento con un nuovo testamento, anche scritto a mano (artt. 680 e 682 c.c.).
Che differenza c’è tra testamento pubblico, olografo e segreto?
Il codice civile prevede due forme ordinarie: il testamento olografo e il testamento per atto di notaio, che può essere pubblico o segreto (art. 601 c.c.). L’olografo è scritto, datato e firmato a mano dal testatore, senza notaio: requisiti ed errori da evitare sono spiegati nella guida al testamento olografo.
Il testamento segreto è scritto dal testatore o da un’altra persona, chiuso e sigillato, e consegnato al notaio davanti a due testimoni (artt. 604 e 605 c.c.). Il notaio ne custodisce la busta ma non ne conosce il contenuto: per questo oggi è poco usato.
Nel testamento pubblico, invece, il notaio scrive personalmente le disposizioni. Il suo ruolo non è solo materiale: identifica il testatore, traduce i desideri in clausole giuridicamente corrette e segnala quando una scelta rischia di essere nulla o di intaccare la quota che la legge riserva ai familiari più stretti, la quota legittima. La legge notarile, inoltre, gli vieta di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge.
Come si fa il testamento pubblico, passo per passo?
Il procedimento è regolato dall’art. 603 c.c. e, nella pratica, si svolge così:
- Primo colloquio con il notaio: si illustrano patrimonio, familiari e obiettivi; spesso il notaio prepara una bozza da discutere.
- Documenti: documento d’identità e codice fiscale del testatore, dati dei beneficiari e, per gli immobili, gli atti di provenienza o i dati catastali, utili a descrivere i beni senza ambiguità.
- Testimoni: due persone maggiorenni e capaci, senza interesse nel testamento. Sono nulle le disposizioni a favore del notaio e dei testimoni (art. 597 c.c.), e la legge notarile esclude parenti e affini delle parti.
- Dichiarazione e lettura: il testatore dichiara la sua volontà al notaio davanti ai testimoni; il notaio la scrive e la rilegge ad alta voce. Ogni formalità viene menzionata nell’atto.
- Firma: firmano testatore, testimoni e notaio. Se il testatore non può firmare, o può farlo solo con grave difficoltà, ne dichiara la causa e il notaio la annota prima della lettura.
Il notaio può ricevere il testamento anche a domicilio, in ospedale o in una struttura di assistenza, quando il testatore non può spostarsi. Se manca la redazione per iscritto da parte del notaio o una delle firme, il testamento è nullo; gli altri difetti di forma lo rendono annullabile entro cinque anni dalla sua esecuzione (art. 606 c.c.).
Quanto costa il testamento pubblico?
Dal 2012 le tariffe professionali sono state abolite (art. 9 D.L. 1/2012): il compenso del notaio è libero e dipende dalla complessità dell’atto e del patrimonio. È buona regola chiedere un preventivo scritto prima dell’appuntamento, confrontando che cosa comprende.
Alla spesa iniziale si aggiungono, dopo la morte, i costi per la registrazione del testamento e gli adempimenti successivi, che gravano sull’eredità. In termini assoluti il testamento pubblico costa più dell’olografo, che è gratuito; il confronto va fatto però con il costo di una lite tra eredi su un testamento scritto male.
Quando conviene scegliere il testamento pubblico?
La scelta della forma dipende dalla situazione personale. Il testamento pubblico è particolarmente indicato in questi casi:
- chi non sa o non può scrivere, per esempio per malattia: l’olografo è escluso, perché deve essere interamente autografo;
- età avanzata o salute fragile: l’atto prova con certezza che le dichiarazioni sono state rese davanti al notaio, anche se la capacità di intendere e di volere del testatore può sempre essere contestata;
- patrimoni articolati: più immobili, quote di società, legati, divisione dei beni tra gli eredi o nomina di un esecutore testamentario;
- famiglie complesse: seconde nozze, figli nati da unioni diverse, partner non sposato da tutelare;
- timore che il testamento sparisca: un olografo può essere nascosto o distrutto, quello pubblico no.
Anche il testamento pubblico può contenere, oltre all’assegnazione di quote, singoli lasciti di beni determinati: la differenza tra le due figure è spiegata nella guida al legato.
Cosa succede al testamento pubblico dopo la morte?
A differenza dell’olografo, il testamento pubblico non richiede la pubblicazione su richiesta di chi lo possiede, il passaggio che a volte crea attriti tra familiari (vedi cosa succede se un erede non vuole pubblicare il testamento). Il notaio, appena viene a sapere della morte, comunica l’esistenza del testamento agli eredi e ai legatari di cui conosce l’indirizzo (art. 623 c.c.) e ne trasmette copia alla cancelleria del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (art. 622 c.c.).
Chi non sa se il familiare abbia fatto testamento può chiedere, presentando il certificato di morte, una verifica al Registro generale dei testamenti, tenuto presso l’Ufficio centrale degli archivi notarili. Il registro indica se esiste un testamento e quale notaio lo conserva, non il suo contenuto.
Fino alla morte il testamento resta riservato e può essere cambiato liberamente. La revoca espressa si fa con un nuovo testamento o con una dichiarazione ricevuta dal notaio davanti a due testimoni (art. 680 c.c.); un testamento successivo, anche olografo, revoca le disposizioni precedenti incompatibili (art. 682 c.c.).
Domande frequenti
Il testamento pubblico si può impugnare?
Sì. Si può contestare per vizi di forma, per incapacità del testatore, per violenza o dolo, oppure agire in riduzione se lede la legittima. I casi e i termini sono spiegati nella guida su quando si può impugnare il testamento.
Posso fare testamento pubblico in casa o in ospedale?
Sì. Il notaio può recarsi dove si trova il testatore, insieme ai testimoni. È utile segnalarlo al momento della richiesta, perché incide sull’organizzazione e sul compenso.
I familiari vengono a sapere che cosa ho deciso?
No. Il notaio è tenuto al segreto e il testamento resta riservato fino alla morte. Sta al testatore decidere se e quanto condividere con i familiari.
La scelta tra testamento pubblico e olografo, e il modo di formulare le singole disposizioni, dipendono dal patrimonio e dalla famiglia di ciascuno. Per un esame della situazione concreta, le modalità di contatto sono nella pagina Sedi e contatti.



