Esecutore testamentario: chi è, cosa fa e come si nomina

L’esecutore testamentario cura che le ultime volontà siano eseguite e amministra i beni per un periodo limitato. Ecco chi può esserlo, quali poteri ha e come si controlla.

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Esecutore testamentario: chi è, cosa fa e come si nomina

L’esecutore testamentario è la persona che il testatore nomina nel testamento per curare che le sue ultime volontà siano eseguite esattamente; salvo diversa volontà del testatore, amministra i beni dell’eredità per un periodo limitato, di regola non oltre un anno dall’accettazione dell’incarico (artt. 700 e 703 c.c.).

È una figura facoltativa, ma utile quando il testamento contiene molte disposizioni o quando si temono contrasti tra gli eredi. Vediamo chi può essere nominato, quali poteri ha, quanto dura l’incarico e come gli eredi possono controllarne l’operato.

In breve

  • Lo nomina solo il testatore, nel testamento; può essere anche un erede o un legatario, purché abbia la piena capacità di obbligarsi (artt. 700 e 701 c.c.).
  • L’accettazione o la rinuncia si dichiarano nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (art. 702 c.c.).
  • Possiede e amministra i beni per non più di un anno dall’accettazione, prorogabile dal giudice al massimo di un altro anno; per vendere beni serve l’autorizzazione del giudice (art. 703 c.c.).
  • L’incarico è gratuito salvo compenso stabilito dal testatore; l’esecutore deve rendere il conto e il testatore non può esonerarlo (artt. 709 e 711 c.c.).

Chi è l’esecutore testamentario e quando conviene nominarlo?

L’esecutore è un garante della volontà del defunto. Non diventa erede e non acquista i beni: li gestisce per il tempo necessario a eseguire le disposizioni e poi li consegna agli aventi diritto. Può essere un familiare, una persona di fiducia o un professionista.

La nomina è particolarmente utile in alcune situazioni:

  • eredi in conflitto o poco disposti a collaborare;
  • eredi minorenni, lontani o residenti all’estero, che faticherebbero a occuparsi dei beni;
  • molti lasciti di beni determinati, i legati, da consegnare a persone diverse dagli eredi;
  • disposizioni con oneri, per esempio a favore di enti benefici o legate a particolari adempimenti.

Il testatore può nominare più esecutori, che agiscono congiuntamente salvo diversa ripartizione dei compiti o atti urgenti, e prevedere sostituti nel caso in cui qualcuno non voglia o non possa accettare (art. 700 c.c.).

Come si nomina e come si accetta l’incarico?

La nomina si inserisce nel testamento, olografo o notarile: nel testamento pubblico il notaio aiuta anche a definire con precisione poteri e compiti. Non può essere esecutore chi non ha la piena capacità di obbligarsi, come un minore o un interdetto (art. 701 c.c.).

Dopo la morte e la pubblicazione del testamento, il nominato decide se accettare. L’accettazione o la rinuncia risultano da una dichiarazione nella cancelleria del tribunale del luogo di apertura della successione e sono annotate nel registro delle successioni; l’accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine. Chiunque vi abbia interesse può chiedere al giudice di fissare un termine, scaduto il quale il nominato si considera rinunciante (art. 702 c.c.).

Se il testamento non è stato ancora pubblicato perché chi lo custodisce non si attiva, la guida su cosa succede se un erede non vuole pubblicare il testamento spiega come procedere.

Cosa fa in concreto l’esecutore testamentario?

Il compito principale è curare che le disposizioni del defunto siano eseguite esattamente. Per farlo, salvo diversa volontà del testatore:

  1. prende possesso dei beni e li amministra con la diligenza del buon padre di famiglia, compiendo gli atti di gestione necessari (art. 703 c.c.);
  2. consegna i legati e adempie gli oneri previsti nel testamento (vedi che cos’è un legato);
  3. fa apporre i sigilli e redigere l’inventario quando tra i chiamati ci sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche (art. 705 c.c.);
  4. partecipa ai giudizi: le azioni relative all’eredità vanno proposte anche nei suoi confronti e lui può intervenire in quelle promosse dagli eredi (art. 704 c.c.);
  5. procede alla divisione, se il testatore lo ha previsto e lui non è erede né legatario, dopo aver sentito gli eredi (art. 706 c.c.; vedi la guida alla divisione ereditaria).

Per vendere beni ereditari l’esecutore deve chiedere l’autorizzazione del giudice, che decide sentiti gli eredi. I suoi atti non pregiudicano il diritto dei chiamati di rinunciare all’eredità o di accettarla con il beneficio d’inventario (art. 703 c.c.).

Quanto dura l’incarico e quanto costa?

Il possesso dei beni non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione. Il giudice, per motivi di evidente necessità e sentiti gli eredi, può prolungarlo, ma mai oltre un altro anno (art. 703 c.c.).

L’ufficio è gratuito, ma il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità (art. 711 c.c.). Le spese sostenute per l’incarico, per esempio per perizie o adempimenti, sono comunque a carico dell’eredità (art. 712 c.c.).

Cosa possono fare gli eredi se l’esecutore non lavora bene?

Al termine della gestione, e comunque dopo un anno dalla morte se la gestione si prolunga, l’esecutore deve rendere il conto agli eredi; se agisce con colpa risponde dei danni verso eredi e legatari, e più esecutori rispondono in solido (art. 709 c.c.).

Gli eredi non possono revocarlo per conto proprio. Su istanza di qualsiasi interessato, però, il giudice può esonerarlo per gravi irregolarità, inidoneità all’ufficio o per un comportamento che ne riduca la fiducia, dopo averlo sentito (art. 710 c.c.). Per le liti in materia successoria va considerata anche la mediazione obbligatoria.

Domande frequenti

L’esecutore testamentario può vendere la casa del defunto?

Solo con l’autorizzazione del giudice, che decide dopo aver sentito gli eredi. Senza autorizzazione può compiere gli atti di gestione ordinaria, non le vendite.

Gli eredi possono rifiutare l’esecutore nominato?

No, la scelta spetta al testatore. Se ci sono gravi motivi, gli eredi possono chiedere al tribunale di esonerarlo dall’incarico.

È obbligatorio nominare un esecutore testamentario?

No. In mancanza di nomina sono gli eredi stessi a dare esecuzione al testamento, consegnando i legati e dividendo i beni.

Scegliere se nominare un esecutore, e con quali poteri, dipende dal patrimonio e dai rapporti tra i futuri eredi. Per un esame della situazione, le modalità di contatto sono nella pagina Sedi e contatti.

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