Legato: che differenza c’è tra erede e legatario

L’erede subentra in tutto il patrimonio, debiti compresi; il legatario riceve un bene determinato. Ecco come distinguerli, i tipi di legato e come si rinuncia.

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Legato: che differenza c’è tra erede e legatario

L’erede subentra nell’intero patrimonio del defunto o in una sua quota, debiti compresi, mentre il legatario riceve per testamento uno o più beni o diritti determinati e, di regola, non risponde dei debiti ereditari (artt. 588 e 756 c.c.). Il legato, inoltre, si acquista senza bisogno di accettazione, salvo il diritto di rinunciarvi (art. 649 c.c.).

La distinzione ha conseguenze pratiche importanti: chi paga i debiti, chi deve accettare, chi partecipa alla divisione. Vediamo come si riconosce un legato, quali sono i tipi più comuni e cosa fare se il bene non viene consegnato.

In breve

  • Una disposizione è a titolo universale, e fa diventare erede, se riguarda tutto il patrimonio o una sua quota; negli altri casi è un legato, qualunque parola usi il testatore (art. 588 c.c.).
  • Il legato si acquista automaticamente alla morte; il legatario può rinunciare e chiunque vi abbia interesse può chiedere al giudice di fissargli un termine per decidere (artt. 649 e 650 c.c.).
  • Il legatario non paga i debiti ereditari, salva l’ipoteca sul bene ricevuto, e adempie gli oneri a suo carico solo entro il valore di quanto riceve (artt. 671 e 756 c.c.).
  • Il legittimario che riceve un legato in sostituzione della legittima può rinunciarvi e chiedere la quota di riserva (art. 551 c.c.).

Come si capisce se si è eredi o legatari?

Conta la sostanza, non le parole. Se il testatore attribuisce l’universalità dei beni o una quota, per esempio «lascio a Luca metà del mio patrimonio», Luca è erede. Se attribuisce un bene preciso, per esempio «lascio a Maria il mio orologio», Maria è legataria (art. 588 c.c.).

Il caso più delicato è quello in cui il testatore assegna beni determinati, come «la casa di Palermo a Luca e il terreno di Mussomeli a Maria». Secondo l’art. 588 c.c., l’indicazione di beni precisi può valere come quota se risulta che il testatore voleva distribuire così il suo patrimonio: in quel caso Luca e Maria sono eredi. Quando il testo non è chiaro, l’interpretazione spetta al giudice, che ricostruisce la volontà del defunto. Per evitare dubbi conviene formulare le disposizioni con precisione, per esempio con l’aiuto del notaio in un testamento pubblico.

Quali sono i tipi di legato più comuni?

Il legato può avere gli oggetti più diversi. I casi che si incontrano più spesso sono:

  • legato di cosa determinata: la proprietà passa al legatario al momento della morte, ma il possesso va chiesto a chi deve consegnare il bene (art. 649 c.c.);
  • legato di somma di denaro, che gli eredi devono pagare con i beni ereditari;
  • legato di usufrutto o di abitazione, spesso usato per assicurare la casa al coniuge o al partner (vedi la guida all’usufrutto della casa);
  • prelegato: il legato a favore di uno dei coeredi, che si aggiunge alla sua quota (art. 661 c.c.);
  • legato in sostituzione di legittima, che il legittimario può accettare o rifiutare (art. 551 c.c.).

Esistono anche legati previsti dalla legge: il più noto è il diritto di abitazione nella casa familiare e di uso dei mobili che spetta al coniuge superstite (art. 540 c.c.). Se il testatore non dice chi deve eseguire il legato, vi sono tenuti gli eredi in proporzione alle loro quote; può però porlo a carico di un altro legatario (art. 662 c.c.).

Il legatario deve pagare i debiti del defunto?

No, ed è la differenza più rilevante. L’erede che accetta puramente e semplicemente risponde dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio, salvo che accetti con il beneficio d’inventario. Il legatario, invece, non è tenuto a pagare i debiti ereditari (art. 756 c.c.).

Restano due limiti. Se il bene legato è gravato da ipoteca, il creditore può agire su quel bene; il legatario che paga il debito subentra nei diritti del creditore verso gli eredi. E se il testatore gli impone un onere, per esempio pagare una somma a un terzo, il legatario vi è tenuto solo entro il valore di ciò che riceve (art. 671 c.c.).

Anche i legatari, però, sono tra i soggetti obbligati alla dichiarazione di successione (art. 28 D.Lgs. 346/1990) e pagano l’imposta sul valore di quanto ricevono.

Come si rinuncia a un legato e cosa conviene valutare?

Il legato si acquista senza accettazione, ma si può rinunciare. Se il legatario non si pronuncia, chiunque vi abbia interesse può chiedere al giudice di fissare un termine: scaduto senza dichiarazioni, il legatario perde il diritto di rinunciare (art. 650 c.c.). Quando il legato riguarda un immobile, la rinuncia va fatta per iscritto.

Per il legittimario la scelta è più delicata. Con il legato in sostituzione di legittima, se lo accetta perde il diritto di chiedere un supplemento anche quando vale meno della quota di riserva, e non diventa erede; se lo rifiuta può chiedere la legittima (art. 551 c.c.). Il confronto va fatto sui numeri, tenendo presente quanto spiegato nella guida alla quota legittima.

Se l’erede non consegna il bene, il legatario può chiederne il rilascio in giudizio, dopo la mediazione obbligatoria prevista per le controversie successorie. Se il testatore ha nominato un esecutore testamentario, è lui a curare la consegna dei legati.

Domande frequenti

Si può essere contemporaneamente eredi e legatari?

Sì. È il prelegato: un coerede riceve un bene in più rispetto alla sua quota, senza doverlo imputare alla propria parte, salvo diversa volontà del testatore.

Bisogna accettare il legato?

No, il legato si acquista automaticamente alla morte del testatore. Per ottenere il possesso del bene, però, il legatario deve chiederlo all’erede o a chi è tenuto alla consegna.

Se l’eredità è piena di debiti il legato si perde?

Può ridursi o venire meno. Se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario, i creditori del defunto vengono pagati prima dei legatari, che ricevono solo quanto resta.

Capire se una disposizione è un legato o un’istituzione di erede incide su debiti, imposte e divisione. Per un esame del testamento e del caso concreto, le modalità di contatto sono nella pagina Sedi e contatti.

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