Per rinunciare all’eredità serve una dichiarazione formale davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del luogo in cui il defunto aveva l’ultimo domicilio (art. 519 c.c.). Non basta disinteressarsi della successione, né dirlo a parole ai familiari.
Di solito conviene rinunciare quando i debiti del defunto superano il valore dei beni. È però una scelta da fare con attenzione: si può rinunciare solo se non si è già accettato, anche senza accorgersene, e la quota non scompare ma passa ai figli di chi rinuncia o agli altri eredi.
Ecco come si fa, entro quando, cosa succede a figli e debiti e perché l’accettazione con beneficio d’inventario è spesso un’alternativa da valutare.
In breve
- Si rinuncia con una dichiarazione davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale dell’ultimo domicilio del defunto (art. 519 c.c.).
- Si può rinunciare finché non si è accettato, anche tacitamente, ed entro dieci anni dalla morte (art. 480 c.c.); chi è nel possesso di beni ereditari ha tempi più stretti (art. 485 c.c.).
- Chi rinuncia non risponde dei debiti del defunto, ma la sua quota passa ai figli o agli altri eredi (artt. 467, 521 e 522 c.c.).
- La rinuncia parziale o sotto condizione è nulla (art. 520 c.c.); quella fatta a favore di alcuni soltanto vale come accettazione (art. 478 c.c.).
Come si rinuncia all’eredità?
- Verifica di non aver già accettato. Chi ha compiuto atti da erede, come vendere un bene del defunto o usare il suo denaro per spese proprie, rischia di aver accettato tacitamente (art. 476 c.c.) e non può più rinunciare.
- Scegli dove presentare la dichiarazione. Puoi rivolgerti a un notaio oppure alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione: se il defunto aveva l’ultimo domicilio a Palermo, per esempio, al Tribunale di Palermo. Molte cancellerie ricevono solo su appuntamento.
- Prepara i documenti. Di norma servono il certificato di morte, documento d’identità e codice fiscale di chi rinuncia e i dati del defunto. Ogni ufficio può chiederne altri: conviene informarsi prima.
- Firma la dichiarazione. La rinuncia viene inserita nel registro delle successioni ed è consultabile da chiunque, creditori compresi.
- Paga i costi. Sono dovute imposte in misura fissa, il cui importo va verificato al momento; dal notaio si aggiunge il suo onorario.
La rinuncia deve riguardare tutta la quota e non può essere sottoposta a condizioni o a termini, altrimenti è nulla (art. 520 c.c.). Per questo non si può rinunciare «ai soli debiti» tenendo la casa.
Entro quando si può rinunciare?
In linea generale si può rinunciare finché non si è accettato e finché non si è prescritto il diritto di accettare, cioè entro dieci anni dall’apertura della successione (art. 480 c.c.), che coincide con la morte. Ci sono però tre eccezioni importanti.
- Chi è nel possesso di beni ereditari, per esempio perché vive nella casa del defunto o ne custodisce l’auto, ha tre mesi dall’apertura della successione, o da quando ne ha avuto notizia, per fare l’inventario o, secondo l’orientamento prevalente, per rinunciare. Trascorso il termine senza averlo fatto, è considerato erede puro e semplice (art. 485 c.c.).
- Chiunque vi abbia interesse, come un creditore del defunto, può chiedere al giudice di fissare un termine entro cui il chiamato deve dichiarare se accetta o rinuncia; se il termine scade senza dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare (art. 481 c.c.).
- Chi sottrae o nasconde beni ereditari perde la facoltà di rinunciare ed è considerato erede puro e semplice (art. 527 c.c.).
Il consiglio pratico è non lasciar passare troppo tempo: più si attende, più aumenta il rischio di compiere senza volerlo un atto che vale come accettazione.
Quando conviene rinunciare?
La rinuncia conviene soprattutto quando il passivo supera l’attivo: mutui, debiti fiscali, finanziamenti, garanzie prestate dal defunto. Chi accetta puramente e semplicemente, infatti, risponde dei debiti anche con il proprio patrimonio, in proporzione alla sua quota.
Prima di decidere è utile sapere che alcune somme non fanno parte dell’eredità e si ricevono anche rinunciando, perché spettano per diritto proprio:
- la pensione di reversibilità del coniuge e degli altri familiari che ne hanno diritto;
- le indennità che, alla morte del lavoratore dipendente, la legge attribuisce direttamente a coniuge, figli e alcuni parenti a carico (art. 2122 c.c.);
- il capitale di un’assicurazione sulla vita, che per legge (art. 1920 c.c.) e secondo la Cassazione spetta ai beneficiari designati per diritto proprio.
Attenzione anche ai gesti quotidiani. Pagare di tasca propria il funerale o compiere atti di semplice conservazione dei beni (art. 460 c.c.), secondo l’orientamento prevalente, non comporta accettazione. Usare il denaro del defunto, vendere i suoi beni o riscuoterne i crediti, invece, può valere come accettazione tacita.
L’alternativa: l’accettazione con beneficio d’inventario
Quando non è chiaro se i beni bastino a coprire i debiti, l’alternativa è accettare con beneficio d’inventario: l’erede risponde dei debiti solo entro il valore dei beni ricevuti (art. 490 c.c.), ed è la forma obbligatoria per i minori (art. 471 c.c.). Termini, formalità e confronto con la rinuncia sono spiegati nella guida sull’eredità con debiti e il beneficio d’inventario.
Cosa succede ai figli di chi rinuncia? E ai debiti?
Chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità (art. 521 c.c.) e quindi non risponde dei debiti del defunto. Restano invece i debiti propri: se hai firmato come garante un mutuo del genitore, o ne sei cointestatario, la rinuncia non ti libera.
Se chi rinuncia è figlio, fratello o sorella del defunto, al suo posto subentrano i suoi discendenti per rappresentazione (artt. 467 e 468 c.c.). I figli di chi ha rinunciato diventano quindi chiamati all’eredità e devono decidere a loro volta: non rispondono dei debiti se non accettano, ma per chiudere la questione è prudente che rinuncino anche loro. Per i figli minorenni lo fanno i genitori, con l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 c.c.) o, nei casi ammessi dalla riforma Cartabia, del notaio che riceve la rinuncia (art. 21 del D.Lgs. 149/2022).
Se non opera la rappresentazione, la quota del rinunciante va agli altri coeredi o agli eredi successivi (art. 522 c.c.); se rinunciano tutti, l’eredità può arrivare ai parenti fino al sesto grado e infine allo Stato, secondo l’ordine della successione senza testamento. Per capire chi sarebbe chiamato dopo di te puoi usare il calcolatore delle quote ereditarie.
Infine, se chi rinuncia ha a sua volta dei creditori, questi possono farsi autorizzare dal giudice ad accettare al suo posto, per soddisfarsi sui beni ereditari (art. 524 c.c.).
Domande frequenti
Posso rinunciare a favore di mio fratello?
Non in senso tecnico. La rinuncia fatta a favore di alcuni soltanto dei chiamati, o in cambio di un corrispettivo, equivale ad accettazione (art. 478 c.c.). La vera rinuncia lascia che sia la legge a stabilire a chi va la quota.
Dopo aver rinunciato si può cambiare idea?
Sì, finché non è prescritto il diritto di accettare e sempre che nessun altro chiamato abbia già acquistato l’eredità (art. 525 c.c.). La rinuncia si può invece impugnare solo se è stata ottenuta con violenza o con inganno, cioè con dolo (art. 526 c.c.).
Si può rinunciare all’eredità di un genitore ancora in vita?
No. Il codice civile vieta i patti sulle successioni future: è nulla ogni rinuncia ai diritti su una successione non ancora aperta (art. 458 c.c.).
Rinunciare, accettare o accettare con beneficio d’inventario sono scelte che dipendono dai numeri dell’eredità e dalla composizione della famiglia. Sul tema leggi anche la guida sull’accettazione dell’eredità; per valutare il tuo caso puoi contattare lo studio.



